Il deposito a mezzo PEC dell’atto di opposizione: quando è tempestivo?

Ai sensi dell’art. 16- bis , comma 7, l. n. 221/2012, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della giustizia. Tale deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11726/19, depositata il 3 maggio. Il caso. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da alcuni soggetti avverso il decreto del consigliere delegato con cui era stata rigettata la loro richiesta di equo indennizzo per irragionevole durata del processo civile. Per la Corte territoriale il ricorso per opposizione era stato tardivamente depositato, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 5- ter l. n. 89/2001, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento. Viene proposto così ricorso in Cassazione. Il deposito a mezzo PEC. Per i ricorrenti, infatti, il deposito era ritualmente avvenuto nel momento in cui era stata fatta la consegna da parte del gestore della PEC dell’ufficio destinatario ed avrebbe errato la cancelleria a non accettare il ricorso e formare il fascicolo dell’opposizione, in violazione degli obblighi di cui all’art. 36 disp. att. c.p.c Al riguardo, l’art. 16- bis , comma 7, d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012 dispone che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia. E prosegue il dispositivo stabilendo che il deposito si considera tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c Ciò è avvento nel caso in esame, in cui l’atto di opposizione è stato consegnato dal gestore di posta elettronica certificata al Ministero della Giustizia entro 30 giorni previsti dall’art. 5- ter l. n. 89/2001. Il decreto va pertanto cassato e rinviato alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 4 dicembre 2018 – 3 maggio 2019, n. 11726 Presidente Petitti – Relatore Giannaccari Fatti di causa La Corte d’Appello di Napoli, con decreto depositato il 7.7.2016, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da R.R. ed altri soggetti avverso il decreto del Consigliere delegato del 18.2.2016, comunicato in pari data, con cui era stata rigettata la loro domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, iniziato nel 2002 e definito con provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo il 15.5.2014. Secondo la corte territoriale il ricorso per opposizione era stato tardivamente depositato il 13.4.2016, data in cui era stato iscritto a ruolo, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, decorrente dalla comunicazione del provvedimento. Non era sufficiente, ai fini della tempestività dell’opposizione, la ricevuta di consegna del 18.3.2016 contenente il messaggio di deposito del reclamo , in quanto l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta non innanzi al Consigliere delegato, nell’ambito dello stesso procedimento in cui era stato emesso il provvedimento oggetto di impugnazione, ma innanzi alla Corte d’appello, in composizione collegiale, trattandosi di autonomo giudizio di impugnazione. Per la cassazione hanno proposto ricorso R.R. ed gli altri ricorrenti, in epigrafe indicati, sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso, deducendo la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, D.M. n. 44 del 2011, art. 13 e degli artt. 36 e 71 disp. att. c.p.c., i ricorrenti si dolgono della decisione della corte territoriale, che ha ritenuto tardivo l’atto di opposizione, nonostante esso fosse stato tempestivamente depositato all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio destinatario, secondo quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13. Ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis - sostengono i ricorrenti - il deposito era ritualmente avvenuto nel momento in cui era stata generata la consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata ed avrebbe, quindi, errato la cancelleria a non accettare il ricorso e formare il fascicolo dell’opposizione, con violazione degli obblighi previsti dall’art. 36 disp att. c.p.c Il motivo è fondato. Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 conv. in L. n. 221 del 2012, così recita Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 . È evidente che l’intento del legislatore è quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria. Ebbene, tale rischio non si pone nel caso di tradizionale deposito cartaceo, posto che la ricezione dell’atto da parte della cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo ciò potrebbe non verificarsi, invece, nel caso di deposito telematico, non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra l’attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell’atto ad opera del personale di cancelleria. Nel caso di specie, è pacifico che l’atto di opposizione sia stato consegnato dal gestore di posta elettronica certificata al Ministero della Giustizia in data 18 marzo 2016, e quindi nel termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, a nulla rilevando che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in data successiva. In tal senso si è espressa questa Corte, ritenendo, nel caso di ricorso monitorio telematico, che la prevenzione di cui all’art. 39 c.p.c., è determinata, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, conv. in L. n. 221 del 2012, dal deposito dello stesso, consistente nell’invio telematico e nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna, essendo irrilevante la data, eventualmente successiva, di iscrizione a ruolo ad opera del personale di cancelleria che ha lavorato l’atto in via telematica Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2018, n. 1366 . Non è rilevante la circostanza che l’atto sia stato inserito nell’ambito del giudizio relativo al ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 3, poiché era compito del cancelliere provvedere all’elaborazione dell’atto, ex art. 36 disp. att. c.p.c Non è, inoltre, corretta l’affermazione della corte territoriale, secondo cui l’opposizione, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, instauri un autonomo giudizio e debba essere proposta innanzi alla Corte d’Appello in composizione collegiale, essendo in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui l’opposizione avverso il decreto del Consigliere delegato, che ha deciso sulla domanda di equa riparazione realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo ex multis Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, n. 4142 . Ne consegue che era tempestiva, e ritualmente proposta l’opposizione avverso il provvedimento del Consigliere delegato del 18.2.2016, proposta con ricorso del 18.3.2016. Il decreto va, pertanto cassato e rinviato innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.