La notificazione del duplicato informatico della sentenza di primo grado via PEC fa decorrere il termine breve per impugnare?

La notificazione via PEC alla controparte del duplicato informatico della sentenza di primo grado, fa decorrere il termine breve per impugnare, posto che non vi è nessuna disposizione normativa dalla quale si possa dedurre la non idoneità a tal fine.

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 8464/19, depositata il 27 marzo. Il fatto. Due coniugi agivano in giudizio nei confronti di un’azienda sanitaria locale per ottenere il risarcimento dei danni subiti da uno di loro nello specifico dal marito , a seguito di trattamenti sanitari inadeguati. Poiché il Tribunale accoglieva la domanda dei coniugi condannando la ASL a risarcire entrambi e la Corte d’Appello dichiarava inammissibile il ricorso avverso la decisione proposto dall’azienda sanitaria, quest’ultima ricorreva in Cassazione. Decorrenza del termine breve. La Corte, ritenendo inammissibili i motivi sollevati da parte ricorrente, sottolinea che la questione discussa è quella della idoneità della notificazione alla ASL della sentenza di primo grado, effettuata dai coniugi-attori a mezzo PEC, a far decorrere il termine breve per impugnare. Rilevano i Giudici che l’azienda ha ricevuto la notificazione e non ha denunciato la difformità tra il testo della sentenza che gli è stato notificato e quello originale. La ASL, infatti, ha lamentato solo vizi relativi alla regolarità formale della relazione di notificazione e delle attestazioni di conformità dell’atto notificato all’originale, tra cui l’inidoneità della notifica del duplicato informatico della sentenza. Raggiungimento dello scopo. La Corte, in linea con la Corte territoriale, rileva che la notifica è meramente irregolare e non nulla. Infatti, al destinatario della notifica non è stata preclusa né la compiuta conoscenza dell’atto né la possibilità di impugnare. A tal proposito i Giudici richiamano il principio Cass. Sez. Unite n. 23620/2018 ai sensi del quale l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne determina la nullità se l’atto è giunto a conoscenza del destinatario e ha determinato il raggiungimento dello scopo. Duplicato informatico della sentenza idoneo a far decorrere il termine breve. Inoltre, si rileva che non vi è nessuna disposizione normativa dalla quale si possa dedurre che il duplicato informatico della sentenza non è idoneo alla notificazione, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare. Nel caso di specie, poi, dalla relazione di notificazione della sentenza di primo grado trascritta nei controricorsi sembra emergere che in essa fosse stato indicato il numero della sentenza e vi fosse l’attestazione che l’atto notificato era un duplicato dell’originale informatico, cosa che di fatto è un’attestazione di conformità, essendo il duplicato per sua natura una copia conforme all’originale. Posto in essere il suddetto ragionamento, la Corte dichiara inammissibile il ricorso della ASL.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 dicembre 2018 – 27 marzo 2019, n. 8464 Presidente Frasca - Relatore Cirillo Fatti di causa I coniugi R.G. e B.A.R. hanno agito in giudizio nei confronti della ASL Roma X oggi Azienda USL Roma X per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti a trattamenti sanitari inadeguati praticati al R. presso l’Ospedale omissis . La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha condannato la ASL a pagare l’importo di Euro 762.758,00 in favore del R. e quello di Euro 120.000,00 in favore della B. , oltre accessori. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto dalla ASL Roma X. Ricorre la ASL Roma X, sulla base di tre motivi. Resistono, con distinti controricorsi, B.A.R. anche quale erede del R. e gli altri eredi di R.G. R.E. , M. e Ge. . Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis.1 c.p.c Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo il rgetto del ricorso. Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. la B. , nonché R.M. e Ge. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza . Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di legge ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23 . Con il terzo motivo si denunzia erronea applicazione dell’art. 160 c.p.c. . I tre motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili, sotto vari profili. Si premette che con il primo motivo è stata avanzata una censura omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza non più prevista come motivo di ricorso per cassazione, in base all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c In ogni caso la motivazione della decisione nella sentenza impugnata è certamente presente e non è nè apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico come tale essa non è censurabile nella presente sede. Il terzo motivo risulta inoltre del tutto generico e sostanzialmente apodittico. L’intero ricorso è comunque inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e perché non contiene la censura di tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata. La questione in discussione è quella della idoneità della notificazione alla ASL della sentenza di primo grado, effettuata dagli attori vittoriosi a mezzo PEC, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. L’azienda ricorrente non nega di avere ricevuto la notificazione, nè denunzia concrete difformità tra il testo della sentenza notificato e quello originale, bensì esclusivamente vizi che in sostanza attengono alla regolarità formale della relazione di notificazione e delle attestazioni e dichiarazioni da allegare alla stessa, con riguardo alla conformità dell’atto notificato all’originale, secondo le previsioni della normativa vigente contesta, segnatamente, l’idoneità della notifica del duplicato informatico della sentenza ai fini dell’art. 285 c.p.c. denunzia inoltre la mancanza, nella specie, dell’attestazione di conformità come prevista dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, n. 9, della dichiarazione di estrazione del documento nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD e dell’indicazione del numero del file, prevista dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 19 ter, come modificato dal D.M. 28 dicembre 2015 , irregolarità da cui fa discendere la nullità della notificazione stessa. Essa non richiama però nel ricorso lo specifico contenuto della relazione di notificazione e dei relativi allegati, nella parte in cui tale contenuto risulti rilevante ai fini della comprensione e della valutazione delle censure da lei proposte, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. D’altra parte, la corte territoriale, dopo avere affermato che, essendo stato notificato un duplicato informatico della sentenza e non una copia informatica di essa, non erano necessarie attestazioni di conformità tra originale e copia onde la notificazione del duplicato era regolare ed idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione , ha testualmente affermato che in ogni caso, anche a prescindere da queste considerazioni, vale il principio generale secondo cui la notifica della sentenza può essere dichiarata nulla solo se il destinatario deduca e dimostri che l’incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell’atto, incidendo negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione , e che nella fattispecie, inoltre, non si tratterebbe nemmeno di nullità, perché siamo fuori dai casi individuati dall’art. 160 c.p.c., ma di una mera irregolarità - e non risulta nemmeno dedotta una difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell’originale . . Il provvedimento è cioè sostenute da tre distinte e autonome rationes decidendi, che in odine logico possono essere così sintetizzate a la notificazione della sentenza è valida e regolare b i vizi dedotti dalla ASL potrebbero comportare al più una mera irregolarità della suddetta notificazione, ma non la sua nullità, ai sensi dell’art. 160 c.p.c. c se anche la notificazione in questione fosse nulla, la nullità non potrebbe essere dichiarata, in mancanza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio che abbia precluso al destinatario della notifica la compiuta conoscenza dell’atto e impedito il pieno esercizio del suo diritto di difesa. La ricorrente censura la prima ratio decidendi in particolare, con i primi due motivi di ricorso , nonché la seconda con il terzo motivo , ma non censura affatto la terza ratio decidendi, che è da sola idonea a fondare la decisione impugnata. Anche per tale ragione il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata - lo si osserva a fini di completezza espositiva - è comunque conforme al costante indirizzo espresso in materia da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo il quale l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 - 03 Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 - 02 Sez. L, Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018, Rv. 650245 - 03 Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018, Rv. 648851 - 01, con specifico riguardo alla mancata indicazione del nome del relativo file all’interno dell’attestazione di conformità della copia informatica dell’atto processuale notificato Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 - 01 Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 - 01 . Sempre per completezza espositiva, pare inoltre opportuno osservare che - da nessuna disposizione normativa sembra potersi evincere che il duplicato informatico della sentenza non sia idoneo alla notificazione, ai fini del decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. - dalla relazione di notificazione della sentenza di primo grado trascritta nei controricorsi pag. 11 del controricorso B. pag. 2 e 3 dell’altro controricorso sembra emergere addirittura che in essa fosse indicato il numero della sentenza e vi fosse l’attestazione che l’atto notificato era un duplicato dell’originale informatico, il che costituisce nella sostanza una vera e propria attestazione di conformità tenuto conto del fatto che, da una parte, il duplicato è per sua stessa natura una copia conforme all’originale , e d’altra parte, nella specie, è pacifico che si tratti di un duplicato informatico e non di una copia , laddove la normativa distingue tra le due nozioni in senso tecnico, onde l’attestazione stessa risulterebbe anche sotto questo profilo del tutto corretta . 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole a per B.A. , in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge b per R.E. , M. e Ge. , in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.