Copia analogica della notifica telematica priva dell'attestazione di conformità: come evitare l’improcedibilità?

Nel caso di mancanza di attestazione di conformità all’originale del provvedimento inviato via PEC alla controparte, la dichiarazione di improcedibilità può essere evitata laddove quest’ultima depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale ricevuta. Laddove invece il destinatario della notifica rimanga solo intimato o ne disconosca la conformità, per evitare l’improcedibilità il ricorrente deve depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 7898/19, depositata il 20 marzo. Mancanza dell’attestazione di conformità. Innanzi al Tribunale, G.L. chiedeva che O.C. fosse condannato al risarcimento dei danni derivatigli da alcuni commenti diffamatori pubblicati su un forum. La domanda, rigettata in primo grado, trovava parziale accoglimento davanti alla Corte d’appello.Avverso tale decisione, O.C. ricorre in Cassazione. Rilevano i Giudici che il ricorso è stato notificato alla controparte via PEC ma le stampe delle copie della notificazione telematica risultano sprovviste dell’attestazione di conformità. Il principio sancito delle Sezioni Unite. I Giudici riportano il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22438/2018 che, operando un’inversione rispetto a quanto stabilito in precedenza, ha sancito che il deposito in cancelleria, nel termine di 20 giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9 commi 1- bis e 1- ter, l. n. 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente anche tardivamente costituitosi depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli . Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio . In applicazione dell’indirizzo sopra esposto la proposta di improcedibilità non può trovare accoglimento . Infatti, era onere del ricorrente produrre, anche tardivamente, l’asseverazione di conformità mancante. A tale onere egli ha tuttavia ottemperato con le memorie depositate tempestivamente ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c Unitamente a tali memorie difensive, il ricorrente ha anche depositato una successiva copia del ricorso e delle stampe delle ricevute delle notificazioni a mezzo PEC, munita della dicitura di conformità regolarmente sottoscritta. Pertanto, alla luce della sentenza n. 22438/2018, tale produzione ha determinato la regolarizzazione delle condizioni di procedibilità del ricorso. Per questo, la S.C. ha deciso di rimettere la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile. .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 28 febbraio 2018 – 20 marzo 2019, n. 7898 Presidente Armano - Relatore D’Arrigo Ritenuto L.G. ha convenuto in giudizio C.O. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati da una serie di commenti diffamatori da quest’ultimo pubblicati sul forum del sito omissis . La domanda, rigettata in primo grado, è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Roma. Tale decisione è stata fatta oggetto, da parte del C. , di ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Leoni non ha svolto attività difensiva. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. come modificato dal comma 1, lett. e , del D.L. n. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 , ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Il C. ha depositato memorie difensive, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e ha depositato una copia del ricorso notificato. Considerato In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata. Il ricorso è stato notificato alla controparte a mezzo PEC ma le stampe delle copie della notificazione telematica risultano sprovviste della necessaria attestazione di conformità. Questa Corte, nella particolare composizione prevista dal paragrafo 4.2. delle tabelle dell’ufficio c.d. sezioni unite di sesta sezione , intervenendo sulla problematica della prova della notificazione telematica del ricorso, ha recentemente affermato, peraltro confermando l’univoco orientamento emerso nei precedenti arresti sul punto, che il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso Sez. 6, Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017, Rv. 647031 . Dopo l’adunanza camerale, sono intervenute sul punto le Sezioni unite, affermando il seguente principio di diritto il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente anche tardivamente costituitosi depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 01 Alla luce di tale revirement, la proposta di improcedibilità non può trovare accoglimento. Il L. è rimasto intimato e, non avendo resistito con controricorso, non ha preso posizione sulla notificazione del ricorso, assumendo quella condotta sanante del difetto di conformità che le Sezioni unite hanno ritenuto sufficiente a scongiurare l’improcedibilità del ricorso. Pertanto, era onere del C. produrre - anche tardivamente l’asseverazione di conformità mancante. A tale onere il C. ha ottemperato con le memorie depositate tempestivamente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. In particolare, con tali memorie il ricorrente ha, anzitutto, fatto osservare che tutti i fogli sui quali sono stati stampati il ricorso e le copie analogiche della notificazione telematica contenevano - in calce - la stampigliatura dell’attestazione conformità. Tale stampigliatura, tuttavia, non può essere ritenuta risulta idonea a soddisfare il requisito di procedibilità del ricorso, dal momento che difetta la sottoscrizione autografa del difensore, invece necessaria ai fini della validità dell’attestazione di conformità. Nondimeno, unitamente alle predette memorie difensive, il C. ha depositato una successiva copia del ricorso e delle stampe delle ricevute delle notificazioni a mezzo PEC, questa volta munita, pagina per pagina, della dicitura di conformità regolarmente sottoscritta. Tale produzione, alla luce della citata sentenza n. 22438 del 2018, determina la regolarizzazione delle condizioni di procedibilità del ricorso. Ciò posto, le questioni di diritto prospettate dalle parti non presentano alcuna delle caratteristiche indicate dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 , sicché non sussistono i presupposti per la trattazione in adunanza camerale non partecipata. La causa deve essere, quindi, rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile.