La notifica via PEC si perfeziona per il notificante con la ricevuta di accettazione

Il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica si applica anche alla notifica avvenuta con modalità telematica.

Pronunciandosi su un ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione per tardività del provvedimento di rigetto di una domanda di protezione internazionale, la Corte di Cassazione ordinanza n. 3999/19, depositata il 12 febbraio conferma l’applicabilità del principio della scissione del perfezionamento della notificazione avvenuta con modalità telematica. Perfezionamento della notifica. Richiamando l’art. 3- bis l. n. 53/1994 – inserito dal d.l. n. 179/2012 come introdotto dalla l. n. 228/2012 –, gli Ermellini ricordano il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario si applica anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, nel senso che per il notificante il momento perfezionativo è quello dell’emissione della ricevuta di accettazione e per il destinatario è quello di emissione della ricevuta di avvenuta consegna. Nel caso di specie, il ricorso era stato depositato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con contestuale emissione della ricevuta di accettazione con dicitura Consegna deposito” e attestazione dell’esito dei controlli automatici di deposito. L’accettazione del deposito era poi avvenuta qualche giorno dopo a causa di difficoltà del sistema di inserimento della notifica nella corretta casella telematica, circostanza che, precisa la Corte, non può determinare la tardività della notifica dovendo appunto guardarsi per il notificante all’emissione della ricevuta di accettazione. Per questi motivi, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 dicembre 2018 – 12 febbraio 2019, n. 3999 Presidente Di Virgilio – Relatore Valitutti Rilevato che A.T. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso il decreto del Tribunale di Trento n. 192/2018, depositato il 28 marzo 2018 e comunicato il 3 aprile 2018, con il quale è stato dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto dall’istante avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale avanzata dal medesimo l’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso. Considerato che con l’unico motivo di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2 e dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto tardivo il ricorso proposto dalla medesima avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, poiché depositato telematicamente il 15 novembre 2017, ossia oltre il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, dalla comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta l’11 ottobre 2017 Ritenuto che in forza del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis - inserito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater, comma 1, lettera d , come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, punto 2 - il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario si applichi anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, nel senso che per il primo il notificante il momento perfezionativo è determinato dall’emissione della ricevuta di accettazione e per il secondo il destinatario da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna Cass., 31/07/2018, n. 20198 Cass., 22/12/2017, n. 30766 Rilevato che nel caso di specie, il ricorso avverso il provvedimento impugnato era stato depositato in data 9 novembre 2017, ossia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, avvenuta l’11 ottobre 2017, con emissione, alle ore 14,53 dello stesso giorno, della ricevuta di accettazione - trascritta nel ricorso - recante la dicitura Consegna deposito , e con successiva attestazione alle ore 14,55 dell’esito dei controlli automatici di deposito, con la dicitura Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione Considerato che per le ragioni suesposte, l’accettazione del deposito avvenuta - per difficoltà del sistema di inserimento della notifica nella corretta casella telematica, mancando ancora una voce relativa alla materia dei ricorsi per il riconoscimento della protezione internazionale - solo in data 15 novembre 2017, non può determinare la tardività della notifica, dovendo guardarsi, per il notificante all’emissione della ricevuta di accettazione per tali ragioni, la statuizione di inammissibilità del ricorso, emessa dal Tribunale, deve ritenersi erronea Ritenuto che l’accoglimento del ricorso comporti la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.