Si può evitare la dichiarazione di improcedibilità in caso di ricorso privo dell'attestazione di conformità?

Nel caso in cui, a fronte del ricorso tramite PEC non sia stata depositata l'attestazione di conformità, il ricorso non è improcedibile se la controparte regolarmente costituita nulla ha eccepito in merito.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza interlocutoria n. 32745/18, depositata il 18 dicembre, a fronte del ricorso presentato da un condomino che veniva condannato, sia in primo che secondo grado, al pagamento delle spese condominiali. La mancata contestazione della controparte. Con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe accertato il rispetto del principio del contradditorio e del diritto di difesa. Il controricorrente a sua volta eccepiva la nullità della notifica del ricorso, notifica operata tramite PEC. Il relatore riteneva che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile. La S.C. precisa che non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c. Pronuncia in camera di consiglio circa l’inammissibilità del ricorso , essendo meritevole di ulteriore trattazione la questione della improcedibilità del ricorso notificato a mezzo posta elettronica, non corredato dal deposito in cancelleria di copia analogica, con attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 -bis e 1 -ter , l. n. 53/1994, in ipotesi di mancata contestazione della controparte regolarmente costituitasi . Per tali ragioni, la Corte rinvia la causa a ruolo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza interlocutoria 20 settembre – 18 dicembre 2018, n. 32745 Presidente D’Ascola – Relatore Scarpa Fatto e diritto R.A. ha proposto ricorso articolato in unico motivo violazione degli artt. 101 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., 183, 645, 647 c.p.c. avverso la sentenza n. 302/2017 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 23 febbraio 2017. Resistono con distinti controricorsi C.F. ed il Condominio omissis . La Corte d’Appello di Catanzaro respinse l’impugnazione di R.A. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cosenza il 28 giugno 2010, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, pronuncia con cui, revocato il decreto ingiuntivo, e dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra l’altro intimato C.F. ed il Condominio omissis , la signora R. venne condannata al pagamento della somma di Euro 5.733,01. L’unico motivo ricorso lamenta in rubrica che la Corte di Catanzaro non avrebbe assolto al potere-dovere di accertare il rispetto del principio del contraddittorio e del rispetto del diritto di difesa . Il controricorrente C.F. ha eccepito la nullità della notifica del ricorso operata a mezzo posta elettronica certificata. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375, comma 1, numero 1, c.p.c., essendo meritevole di ulteriore trattazione la questione della improcedibilità del ricorso notificato a mezzo posta elettronica, non corredato dal deposito in cancelleria di copia analogica, con attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, in ipotesi di mancata contestazione della controparte regolarmente costituitasi. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.