Attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa dell’avvocato: ricorso improcedibile

Il ricorso in Cassazione è improcedibile laddove nell'attestazione di conformità all’originale telematico della copia analogica manchi la sottoscrizione autografa del difensore, non essendo sufficiente che l’atto sia firmato digitalmente.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31698/18, depositata il 7 dicembre. La vicenda. Una s.p.a., una s.r.l. e un decreto ingiuntivo sono gli elementi giunti sino all’attenzione della Corte di Cassazione, sede in cui, dinnanzi al ricorso proposto dalla s.p.a. soccombente nei precedenti gradi di giudizio, assume carattere pregiudiziale la verifica di procedibilità del ricorso proposto. Il ricorso avanzato dalla s.p.a. risulta infatti redatto in modalità informatica, sottoscritto dal legale della società ricorrente con firma digitale e notificato alla controparte a mezzo di posta elettronica. Tuttavia, sia la copia cartacea del predetto ricorso depositata in Cancelleria che l’allegata relazione di notificazione alla società intimata risultano prive della necessaria attestazione di conformità agli originali telematici sottoscritti dall’avvocato. La necessaria attestazione di conformità. La Suprema Corte ha avuto già modo di ribadire sentenza. 22438/18 che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente, anche tardivamente costituitosi, depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli . Diversamente, ove il destinatario della notifica a mezzo PEC del ricorso redatto in modalità informatica rimanga solo intimato ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica priva di sottoscrizione di autenticità del ricorso tempestivamente depositata, per evitare la dichiarazione di improcedibilità sarà solo onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio . Nel caso di specie, le copie depositate dalla ricorrente risultano inidonee ad integrare quanto richiesto dall’art. 369 c.p.c. Deposito del ricorso , ragione per cui porta gli Ermellini a dichiarare il ricorso improcedibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 18 ottobre – 7 dicembre 2018, n. 31698 Presidente De Stefano – Relatore Tatangelo Fatti di causa La società Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 19.332,94 nei confronti della società Imital Lucca S.r.l L’opposizione di quest’ultima è stata rigettata dal Tribunale di Milano. La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta. Ricorre Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Assume carattere pregiudiziale la verifica di procedibilità del ricorso, che risulta redatto in modalità informatica, sottoscritto dal legale della società ricorrente con firma digitale e notificato alla controparte a mezzo posta elettronica certificata. La copia cartacea del predetto ricorso depositata in Cancelleria ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c., così come quella dell’allegata relazione di notificazione alla società intimata, sono prive della necessaria attestazione di conformità agli originali telematici sottoscritta dal difensore. Dette copie non sono pertanto idonee ad integrare quanto richiesto dalla disposizione richiamata, il che determina l’improcedibilità del ricorso stesso, secondo quanto ormai chiarito da questa Corte Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017, Rv. 647031 - 01 il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso la conclusione non è smentita, anzi trova conferma nei principi di recente precisati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 - 01, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente, anche tardivamente costituitosi, depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso, ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio - Principio enunciato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. nella specie infatti la società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva . Inoltre, anche l’attestazione di conformità all’originale presente nel fascicolo informatico della copia della sentenza impugnata, prodotta ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., risulta sottoscritta dal legale solo con firma digitale, ma stante la non operatività della disciplina del processo telematico presso la Corte di Cassazione - tale attestazione avrebbe dovuto essere prodotta in copia cartacea, o quanto meno avrebbe dovuto essere corredata di una ulteriore attestazione di conformità all’originale telematico, con sottoscrizione autografa analogica del difensore e tale carenza non può essere sanata dopo il decorso del termine perentorio di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. . In virtù di entrambi i profili, ai sensi dell’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso risulta dunque improcedibile, il che esime la Corte dall’esame dell’unico motivo di merito posto alla sua base. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte - dichiara improcedibile il ricorso - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.