Improcedibilità del ricorso per cassazione. Un vademecum da parte della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ricorda che nel giudizio di legittimità non si applicano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui all'art. 16- bis , commi 1-4, d.lgs n. 179/2012 , ma si applicano le norme processuali che prevedono la notifica e il deposito in cancelleria di atti e documenti in forma analogica .

Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 24186/18 depositata il 4 ottobre. Il fatto. Lungo è l'iter processuale che trova origine nell'infausto evento che nel 2001 ha portato alla morte di un giovane a bordo del suo motoveicolo, precipitato nel greto di un torrente, dove fino a pochi giorni prima vi era un ponte. Condannati alcuni dei convenuti sia in sede penale che civile, veniva proposto gravame civile innanzi alla Corte di Appello di Trento, che confermava la statuizione di primo grado. Veniva, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi sui quali, tuttavia, la Corte Suprema capitolina non ha dovuto esprimersi avendo statuito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso. La decisione. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, infatti, ha in prima battuta ricordato che è noto che nel giudizio di legittimità non si applicano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui all'art. 16- bis , commi 1-4, d.lgs n. 179/2012 , ma si applicano le norme processuali che prevedono la notifica e il deposito in cancelleria di atti e documenti in forma analogica . La Corte poi ricorda che a norma dell'art. 369 comma 2 cpc il ricorrente, ai fini della procedibilità del ricorso deposita copia autentica della sentenza impugnata corredata di relata di notifica . Fatte tali premesse la Corte ha, quindi, ricordato il principio, ormai granitico, per cui qualora la notifica della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notifica, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati[ ], attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata sul supporto analogico[ ] e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C. Mancando nel caso di specie detta attestazione, la Corte ha decretato l'improcedibilità del ricorso. Se mai vi fossero dubbi sulla ratio, la Corte ricorda che è necessaria l'autenticazione del messaggio per perché solo da detto messaggio si evince il giorno e l'ora in cui è perfezionata la notifica per il destinatario ed è altresì necessaria l'autenticazione degli allegati sentenza impugnata autenticata dall'avvocato he ha provveduto alla notifica e relazione della notifica a mezzo pec in quanto soltanto così si adempie a quanto previsto dall'articolo 369 c.p.c. . La sentenza, che ribadisce principi ormai più volti affermati dalla giurisprudenza di legittimità, risulta essere, anche per la chiarezza espositiva, un prezioso vademecum per chiunque si accinga a proporre ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 giugno – 4 ottobre 2018, n. 24186 Presidente De Stefano – Relatore Gianniti Fatti di causa 1. La società Vallifer s.c.a.r.l, in liquidazione, ricorre, articolando 5 motivi, contro la sentenza 2002/2016 con la quale la Corte di appello di Trento ha integralmente confermato la sentenza n. 72/2013 del Tribunale di quella città. 2. Era accaduto che R.L. ed altri, tutti quali eredi del giovane R.D. di anni 27 , deceduto nella notte tra omissis , avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trento vari soggetti, ritenuti a vario titolo responsabili della morte del loro congiunto, avvenuta allorquando questi stava percorrendo, a bordo del proprio ciclomotore, la strada comunale che dalla frazione di omissis Comune di omissis conduce alla frazione di , precipitando nel greto del torrente , laddove, fino a circa una quarantina di giorni prima, era esistito un ponte, che era stato abbattuto nell’ambito di un complesso intervento viario connesso al rifacimento della linea ferroviaria omissis . Precisamente gli attori avevano proposto domanda di risarcimento sanno nei confronti dei seguenti soggetti esponendo in dettagli in citazione le posizioni dei diversi soggetti evocati - Trentino Trasporti s.p.a., società che aveva in gestione la linea ferroviaria - Lauro S.p.a. e la Valliferr scarl in liquidazione evocata quale responsabile dei propri dipendenti ex art. 2049 c.c. , quali società che avevano ricevuto in appalto dalla società Trentino i vari lavori della nuova linea ferroviaria - l’ing. D.S. ed il geom. M.M. , dipendenti Valliferr con mansioni rispettivamente di direttore cantiere Valliferr e capo cantiere - il geom. C.R. , responsabile sicurezza della Lauro s.p.a., libero professionista - il dott. T.P. ed il sig. B.M. , rispettivamente amministratore unico e procuratore speciale della Lauro non più parte in causa nel giudizio di appello, a seguito del rigetto della domanda nei loro confronti con statuizione non impugnata - l’Ing. Al.Ag. , direttore di esercizio della Ferrovia omissis incorporata da Trentino Trasporti - la società Lamaro Appalti s.p.a. della quale il giudice di primo grado con statuizione non impugnata aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva . Taluni dei convenuti erano stati autorizzati a chiamare in causa, a titolo di manleva - la compagnia Unipol Assicurazioni ora UGF ass ni s.p.a. , assicuratrice del geom. C. - la compagnia Generali s.p.a., assicuratrice di Vallifer - la compagnia Helvetia Assicurazioni, assicuratrice della non più parte in causa Lamaro s.p.a. erroneamente indicata dal ricorrente come contumace nel giudizio di appello - nonché il Comune di omissis , quale soggetto preposto al controllo ed alla manutenzione delle strade e della segnaletica. Si erano costituiti i convenuti che avevano contestato la domanda risarcitoria attorea con varie e talora contrapposte argomentazioni. Il Tribunale - sentiti testi ed acquisita la documentazione del procedimento penale nel quale tutti gli attori si erano costituiti parti civili , ad esito del quale, con sentenza in giudicato, l’ing. D. , il geom. M. ed il geom. C. erano stati condannati per omicidio colposo e gli attori avevano ottenuto una provvisionale - aveva pronunciato sentenza con la quale - dato atto dell’efficacia di giudicato della sentenza penale definitiva contro l’ing. D. , il geom. M. ed il geom. quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale, ed alla commissione da parte dell’imputato, aveva affermato la civile responsabilità dei soggetti già condannati in sede penale - aveva accertato la responsabilità ex art. 2049 c.c. della Vallifer, quale datore di lavoro dell’ing. D. e del geom. M. , nonché della Lauro s.p.a., della Trentino Trasporti, del Comune di omissis , ognuno in relazione al ruolo ricoperto -aveva accolto quindi le domande attoree ed aveva liquidato, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti importi Euro 254.650 a ciascuno dei due genitori, Euro 70 mila in favore del fratello convivente ed Euro 60 mila per ciascuno dei fratelli non conviventi ed aveva attribuito la responsabilità dell’evento nella pari misura del 20% a alla società Valliferr, nonché ai dipendenti della stessa Ing. D. e geom. M. b al geom. C. c alla società Lauro s.p.a. d all’Ing. Al. e alla Trentino Trasporti s.p.a. e al Comune di OMISSIS - aveva escluso profili di addebito in capo di T.P. e B.M. - aveva affermato la carenza di legittimazione passiva della Lamaro s.p.a., non potendosi desumere dagli atti quale era stato il ruolo della stessa nei lavori, e, conseguentemente, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di manleva proposta dalla stessa nei confronti della compagnia Helvetia - aveva condannato Unipol a manlevare il geom. C. di ogni esborso su costui gravante - aveva rigettato la domanda di Valliferr verso Generali. Avverso la sentenza del Giudice di primo grado aveva proposto appello principale la società in liquidazione Valliferr Scarl, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria attorea ovvero, in alternativa, l’accertamento di una preminente responsabilità della vittima, nonché l’accertamento del diritto di agire in regresso verso i suoi dipendenti, reiterando la domanda di manleva verso le Generali. Si erano costituite tutte le parti appellate ad eccezione del geom. M. e dell’ing. D. , nei cui confronti la sentenza di primo grado era pertanto passata in giudicato , che avevano chiesto il rigetto della domanda e, alcune, avevano proposto appello incidentale. In particolare - la Lauro s.p.a., aveva chiesto il rigetto delle domande attoree o, quanto meno, l’accertamento del concorso colposo della vittima - la Trentino Trasporti e l’ing. Al. , oltre al rigetto dell’appello Vallifer per le parti contro di loro rivolte ed al rigetto delle domande attoree, avevano a loro volta insistito, in via subordinata, nell’accertamento del concorso colposo della vittima ed avevano insistito nella domanda di manleva verso il Comune di omissis -il geom. C. aveva chiesto il rigetto dell’appello - o, in via subordinata e cioè per il caso di accoglimento anche parziale di esso , il contenimento della propria responsabilità nel minimo e la valutazione della stessa in corresponsabilità con gli altri soggetti - ed aveva reiterato la domanda di manleva verso Unipol - il Comune di omissis aveva chiesto il rigetto delle domande di manleva proposte dalla Trentino Trasporti nei suoi riguardi, il rigetto delle domande attoree e la condanna degli altri coimpetiti, ciascuno per quanto di ragione e per i titoli di competenza, a rimborsare, manlevare e tener indenne esso Comune di quanto lo stesso fosse condannato a pagare agli attori. Non erano stati citati in appello i soggetti nei confronti dei quali la domanda attorea era stata rigettata T.P. e B.M. , la Lamaro s.p.a. della quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva , nonché Helvetia s.p.a., assicuratrice di Lamaro s.p.a., la domanda di manleva proposta nei confronti della quale non era stata presa in esame. La Corte di appello di Trento, con la menzionata sentenza, nel rigettare l’appello principale e gli appelli incidentali, come sopra già rilevato, ha integralmente confermato la sentenza del giudice di primo grado, provvedendo poi alla regolamentazione delle spese processuali. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la Valliferr s.c.a.r.l. in liquidazione, che, in relazione all’art. 360, 1 co., n 3 e n. 5 c.p.c. - con il primo motivo pp. 40-60 , ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 651 c.p.p., dell’art. 2049 c.c. e dell’art. 21 C.d.S., nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi, in tema di affermazione di responsabilità civile ex art. 2049 cc Al riguardo, la società ricorrente si lamentata de fatto che la Corte territoriale l’ha ritenuta tenuta all’osservanza dell’art. 21 C.d.S. unica norma alla quale avrebbero fatto riferimento gli attori in primo grado e, conseguentemente rilevato il nesso tra mancanza di presidi interdittivi del traffico veicolare ed i sinistro e considerato che per tale omissione erano stati ritenuti responsabili in sede penale il D. ed il M. l’ha ritenuta responsabile, quale datore di lavoro di questi ultimi ai sensi dell’art. 2049 c.c Ha sostenuto che la Corte di merito avrebbe violato a gli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto non avrebbe valutato la documentazione acquisita nel processo civile il contratto stipulato da Ferrovia OMISSIS s.p.a. e Lauro s.p.a. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto dal geom. C. la convenzione tra la Ferrovia Trento-Malè s.p.a. e l’ATI , mentre avrebbe utilizzato, quali prove atipiche, gli elementi probatori acquisiti in sede penale b l’art. 651 c.p.p., in quanto avrebbe tenuto conto delle risultanze del processo penale, pur non avendo preso parte ad esso c l’art. 21 C.d.S., in quanto i familiari di R.D. avevano fondato le proprie domande unicamente sulla base di detta disposizione di legge con richiesta di accertamento del soggetto che, al momento del sinistro, era obbligato alla collocazione, sulla strada imboccata e percorsa dal giovane D. , dei manufatti interdittivi prescritti dall’art. 21 C.d.S. ed a tenerli in efficienza mentre essa società non era soggetta, al momento del sinistro all’osservanza delle disposizioni di cui al citato articolo d l’art. 2049 c.c., in quanto non era stata incaricata dei lavori connessi con la viabilità dal 20 marzo 2011 aveva lasciato il cantiere e comunque non vi era la necessaria connessione tra le incombenze attribuite ai dipendenti D. e M. nei confronti dei quali peraltro si osserva la sentenza civile del Tribunale di Trento è passata in giudicato ed il danno dagli stessi cagionato. La Corte territoriale avrebbe inoltre omesso di considerare che a i lavori di demolizione del ponte erano terminati il OMISSIS cioè 40 giorni prima del sinistro b la documentazione acquisita era indicativa del fatto che il cantiere era stato consegnato dalla Valliferr alla società Lauro immediatamente dopo la demolizione del ponte, nonché del fatto che era detta ultima società ad avere la custodia del cantiere al momento dell’incidente - con il secondo motivo pp. 60-66 , ha denunciato violazione o Falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2055 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi, in relazione alla gradazione dell’obbligo risarcitorio tra i condebitori a vario titolo. A riguardo, la società ricorrente si è lamentata che la Corte di merito ha operato una equiparazione apodittica e senza l’ausilio di alcun elemento dimostrativo. Ha sostenuto che la Corte avrebbe dovuto procedere all’indagine prevista dall’art. 2055 comma 2 e che, solo dopo tale valutazione comparativa, avrebbe potuto procedere alla equiparazione della colpa o responsabilità tra i diversi coobbligati solidali. Ha aggiunto che la Corte di merito, se avesse operato detta valutazione comparativa, avrebbe affermato, sulla base degli elementi acquisiti al processo, la minima responsabilità e colpa nel comportamento omissivo attribuito all’ing. D. e al geom. M. nella causazione del sinistro - con il terzo motivo pp. 66-69 , ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 651 c.p.p., dell’art. 1227 c.c. e degli artt. 151 e 153 C.d.S., nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi, in tema di concorso colposo della vittima. Al riguardo, la società ricorrente si è lamentata del fatto che sono stati rigettati gli specifici motivi di appello in merito all’omessa affermazione della concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro in esame. In particolare, la Corte avrebbe dovuto considerare che la grave violazione dell’art. 153 C.d.S. posta in essere dal giovane R.D. per aver tenuto spento il faro del ciclomotore nonostante la strada che stava percorrendo fosse completamente al buio per l’orario notturno e per la mancata accensione dell’illuminazione nel tratto di strada . Inoltre la Corte di merito, dopo aver riconosciuto che il R. abitava nella zona, avrebbe apoditticamente escluso che lo stesso conosceva la strada nella quale si era verificato il sinistro. La Corte di merito avrebbe illogicamente giustificato il mancato rispetto, da parte del R. , del segnale di divieto di transito spostato al margine della strada sulla base della considerazione che sarebbe usanza da parte degli utenti non rispettare tali segnali quando si trovano per l’appunto al margine della strada - con il quarto motivo pp. 69-73 , ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2056, 1226 e 1227 cc., nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi, in tema di quantificazione del danno. Al riguardo, la società ricorrente si è lamentata che gli aumenti di valore rispetto ai minimi tabellari sarebbero ingiustificati ovvero carenti in punto di motivazione - con il quinto motivo pp. 73-74 , ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., noncné omesso esame di fatti decisivi e controversi, in punto di avvenuto rigetto della domanda di manleva da essa società proposta nei confronti della compagnia Generali. 4. Hanno resistito con rispettivi controricorsi gli eredi di D. R. il geom. C. il Comune di OMISSIS e le compagnie assicuratrici Helvetia e Generali, che, in vista dell’odierna udienza, hanno anche depositato memorie. In particolare, la compagnia Generali si e lamentata dell’erronea compensazione delle sostenute spese di lite nei giudizi di merito ha insistito nel dedurre che le spese delle chiamate in garanzia devono essere poste a carico dell’attore ove la domanda attorea venga rigettata, mentre devono essere poste a carico del chiamante ove a risultare infondata sia la chiamata in garanzia. Ha ribadito la richiesta, anche occorrendo in via di ricorso incidentale , di liquidazione delle spese del grado di appello, oltre che del presente giudizio. 5. All’odierna udienza il Procuratore Generale ed i difensori presenti hanno concluso come in epigrafe indicate. Ragioni della decisione 6. Premesso che il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata e dato atto della non necessità della notifica del ricorso a T.P. , non essendo stato lo stesso come sopra rilevato parte in causa nel giudizio di appello, il ricorso principale proposto dalla Vallifer deve essere dichiarato improcedibile. Come è noto, gli atti introduttivi di un qualsiasi giudizio impugnatorio sono diretti non soltanto ad instaurare il contraddittorio, ma anche per l’appunto ad introdurre un nuovo giudizio su una decisione giurisdizionale che - per esigenze di certezza del diritto - può essere sottoposta al vaglio del giudice, funzionalmente superiore, solo entro termini perentori prestabiliti dal legislatore, sottratti alla disponibilità delle parti e soggetti a verifica ex affitto da parte del giudice dell’impugnazione. È parimenti noto che al presente giudizio non si applicano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui all’art. 16-bis commi 1-4 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e succ. mod., non si applicano al giudizio di legittimità ma si applicano le norme processuali, che prevedono la notifica ed il deposito in Cancelleria di atti e documenti in forma analogica i quali, ove richiesto, devono essere sottoscritti con firma autografa . Orbene, a norma dell’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c., il ricorrente, ai fini della procedibilità del ricorso, depositare copia autentica della sentenza impugnata corredata di relata di notificazione. E la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo più volte di precisare che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche - come per l’appunto si verifica nella specie per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati relazione di notifica e provvedimento impugnato , attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, L. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029- 01 . Nel caso di specie, risultando notificata a mezzo posta certificata la sentenza impugnata, manca agli atti, per come direttamente rilevato dal Collegio, l’attestazione di conformità della sentenza e della documentazione relativa alla notifica via PEC. Occorre ribadire che, come per l’appunto precisato dalla Sez. 6 nella composizione di cui al paragrafo 41.2. delle tabelle di questa Corte nella sopra richiamata ordinanza, è necessaria l’autenticazione del messaggio p.e.c., perché solo da detto messaggio si evince giorno e ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario ed è altresì necessaria l’autenticazione dei suoi due allegati sentenza impugnata autenticata dall’avvocato che ha provveduto alla notifica e relazione della notificazione a mezzo PEC , in quanto soltanto così si adempie a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., laddove richiede, a pena dimprocedibilita, il deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta . D’altronde, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato il 24 ottobre 2016 oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza 19 luglio 2016 . Quindi era necessario dimostrare che la notifica del ricorso fosse avvenuta entro 160 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Donde la improcedibilità del ricorso. 7. Per la medesima ragione deve essere dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale proposto dalla compagnia Generali, assicuratrice di Vallifer, non rinvenendosi nella produzione della controricorrente la copia notificata della sentenza corredata della relata di notifica secondo quanto appena argomentato. 8. Avuto riguardo alla dichiarata improcedibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale, trattandosi di soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità devono essere dichiarate integralmente compensate tra la Vallifer, ricorrente in via principale, e la compagnia Generali assicuratrice di Vallifer e dalla stessa chiamata a manleva , ricorrente in via incidentale. Al contrario, a carico di Vallifer vanno poste le spese processuali sostenute dadi altri controricorrenti eredi di D. R. , in via tra loro solicale per il pari interesse in causa geom. C. Comune di OMISSIS e compagnia Helvetia , spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Sussistono infine i presupposti di legge per il pagamento a carico di parte ricorrente principale e di parte ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte - dichiara improcedibile il ricorso principale proposto da Vallifer s.c.a.r.l. in liquidazione - dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Generali Italia s.p.a. - dichiara integralmente compensate tra Vallifer e Generali Italia s.p.a. le spese processuali relative al giudizio di legittimità - condanna la società ricorrente al pagamento, in favore degli eredi di D. R. in via tra loro solidale , del geom. C. , del Comune di omissis e della compagnia Helvetia, delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, spese che liquida, per ciascuna di dette parti, in Euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società Vallifer, ricorrente in via principale, e della compagnia Generali Italia s.p.a., ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis del citalo art. 13.