Il ricorso per Cassazione è improcedibile senza l’attestazione di conformità sulla copia cartacea della notifica via PEC

Nel caso in cui la notifica di un ricorso per la cassazione di una sentenza venga effettuata in modalità telematica, la copia degli atti introduttivi e della prova della notifica, al momento del deposito del ricorso, devono essere accompagnati dall’attestazione di conformità, pena la sua insanabile improcedibilità.

Questo è il principio di diritto, espresso con interessante e motivato ragionamento dalla Suprema Corte, VI Sezione Civile, nell’ordinanza n. 22070/2018, emessa nella camera di consiglio del 17 maggio 2018 e depositata in cancelleria addirittura l’11 settembre, in un ricorso risalente all’anno precedente e relativo ad un contenzioso bancario, questione su cui però la Corte non si è espressa, avendo dichiarato l’improcedibilità del ricorso per i motivi che stiamo per esaminare. Il caso. Il ricorrente aveva presentato ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato con memoria, avverso una sentenza del 2017, notificata a mezzo PEC, con cui la Corte di Appello di Firenze aveva rigettato il gravame, da questi proposto, nei confronti del Credito Fondiario SPA e contro la sentenza del Tribunale di Firenze del 2015, condannando peraltro l’allora appellante non solo al pagamento delle spese di giudizio, ma anche a quello di € 3.777,00 ex art. 96 c.p.c. e infine al raddoppio del contributo unificato. Controparte non ha svolto attività difensiva in sede di Suprema Corte. Il ricorso, a seguito di proposta del relatore, regolarmente comunicata ai sensi dell’art. 380 c.p.c., insieme al decreto di fissazione di udienza, è stata decisa nella camera di consiglio del 17 maggio 2018, in cui il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata. In realtà, la Corte come vedremo tra poco non è entrata nel merito della questione, avendo rilevato una questione preliminare, relativa alla notifica telematica del ricorso e al successivo deposito in cancelleria, passibile di improcedibilità. Prova della notificazione. Se esegue la notifica in via telematica, l’avvocato che acquisisce in questo caso la qualifica di pubblico ufficiale deve fornire prova della notificazione, provvedendo ad estrarre copia su supporto analogico cartaceo del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di attestazione e di avvenuta consegna e poi attestandone la conformità ai documenti informatici da cui le copie sono tratte, ai sensi dell’art. 23, comma 1 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale . In mancanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Secondo la Suprema Corte, infatti, si deve ricordare che al giudizio di Cassazione non è stato esteso il processo telematico ma il ricorrente ha comunque la facoltà di notificare il ricorso alla controparte con modalità telematiche. In questo caso però, una volta effettuata la notifica telematica, è tenuto ad estrarre copia cartacea dell’atto notificato e della relata di notificazione, al fine di procedere al suo deposito nella cancelleria della Coorte secondo le modalità tradizionali. La fattispecie trova la sua regolamentazione dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge 53/94. Secondo queste norme, quando non è possibile procedere al deposito con modalità telematiche come ancora oggi non è possibile fare in Cassazione , l’avvocato deve estrarre copia su supporto cartaceo del messaggio di posta, dei suoi allegati, cioè del ricorso e della relata di notifica e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio inviato via PEC. Di tutte queste copie, destinate poi ad essere depositate secondo le modalità tradizionali, ossia in forma cartacea, l’avvocato deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/1985, secondo il quale le copie su supporto analogico di un documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da ci sono tratte, se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale in questo caso il legale, che ne assume le vesti a ciò autorizzato. In mancanza, sostiene la Corte, il deposito dei predetti atti, privi della necessaria attestazione di conformità sottoscritta dal difensore prevista dal comma 1-bis dell’art. 9 della legge n. 53/1994, induce a ritenere mancante la condizione di procedibilità stabilita dall’art. 369 c.p.c Notifica a mezzo PEC e deposito delle copie analogiche. Nel caso in esame, infatti, il difensore si è avvalso della facoltà di notificare il ricorso alla controparte a mezzo di PEC, depositando poi presso la cancelleria tale atto, nonché le copie analogiche delle relazione di notifica sottoscritta digitalmente e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, omettendo però di attestare, ai sensi delle norme citate, la conformità delle copie cartacee depositate ai documenti informatici da cui sono tratte, così violando il disposto dell’art. 9, comma 1- bis e 1- ter , legge n. 53/1994. Di conseguenza, in virtù di tale omissione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile, non provvedendo sulle spese in quanto nessuna attività difensiva era stata svolta dall’altra parte, ma condannando parte ricorrente a versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 17 maggio – 11 settembre 2018, numero 22070 Presidente Amendola – Relatore Scrima Fatti di causa M.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato a memoria, avverso la sentenza numero 1093 del 10 maggio 2017, notificata a mezzo pec, con cui la Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravame, da lui proposto, nei confronti del Credito Fondiario S.p.a. e contro la sentenza del Tribunale di Firenze numero 4513/2015, ha condannato l’appellante alle spese di quel grado nonché al pagamento, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. della somma di Euro 3.777,00 e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata. 2. Il ricorso è improcedibile. 2.1. Al riguardo deve premettersi che al giudizio di cassazione non è stato esteso il cd. processo telematico ma il ricorrente ha comunque la facoltà di notificare il ricorso alla controparte con modalità telematiche. Ove scelga di avvalersi di tale facoltà, il ricorrente, effettuata la notifica telematica, è tenuto, dunque, ad estrarre copia cartacea dell’atto notificato e della relata di notificazione, al fine di procedere al suo deposito nella cancelleria della Corte secondo le modalità tradizionali. La fattispecie trova una precisa regolamentazione nei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge 21 gennaio 1994, numero 53, introdotti, rispettivamente, dal d.l. numero 179 del 2012 conv. con modificazioni nella legge numero 221 del 2012 e dal d.l. numero 90 del 2014 conv. con modificazioni nella legge numero 114 del 2014 . Secondo queste disposizioni, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata - nonché in tutti i casi in cui si debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche -, l’avvocato estrae copia su supporto analogico cioè cartaceo del messaggio di posta, dei suoi allegati ricorso e relata di notifica e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Le norme in parola stabiliscono che delle copie estratte su supporto cartaceo destinate ad essere depositate secondo le modalità tradizionali messaggio pec, ricorso, relazione di notifica, ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna , l’avvocato deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 1985, numero 82 cd. Codice dell’amministrazione digitale , a mente del quale le copie su supporto analogico di un documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Quando compie le attestazioni previste dalle disposizioni in esame, l’avvocato acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale art. 6 legge numero 53 del 1994, come modificato dall’art. 16 quater, comma 1, lett. g , del d.l. numero 179 del 29012, conv. nella legge numero 221 del 2012 e viene dunque sollevato dalla necessità di chiedere, di volta in volta, apposite certificazioni di conformità. 2.3. Nel caso di specie, il difensore si è avvalso della facoltà di notificare il ricorso alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata. Egli quindi ha depositato presso la cancelleria di questa Corte tale atto nonché le copie analogiche della relazione di notifica sottoscritta digitalmente e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna ma non ha provveduto ad attestare, ai sensi dell’art. 23 comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, la conformità delle copie analogiche depositate ai documenti informatici da cui sono tratte, così violando il disposto dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge numero 53 del 1994. 2.4 Il deposito dei predetti atti privi della necessaria attestazione di conformità sottoscritta dal difensore prevista dal comma 1-bis dell’art. 9 della legge numero 53 del 1994, induce a ritenere mancante la condizione di procedibilità stabilita dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ 2.5. La circostanza assume rilievo perché gli atti introduttivi di un giudizio d’impugnazione non hanno soltanto lo scopo di instaurare il contraddittorio come avviene nel primo grado , ma anche quello di introdurre un gravame su una decisione giurisdizionale che - per esigenze di certezza del diritto - può essere sottoposta al vaglio del giudice superiore solo entro termini processuali prestabiliti dal legislatore e rigorosamente perentori. I termini per l’impugnazione e lo stesso deve affermarsi per il termine ex art. 370 cod. proc. civ., fissato per contraddire l’impugnazione principale col controricorso sono sottratti alla disponibilità delle parti e soggetti a verifica ex officio da parte del giudice conseguentemente, un particolare rigore formale caratterizza gli adempimenti procedimentali volti a dimostrare il dies a quo del termine per impugnare il deposito della sentenza o la sua notificazione e il rispetto del dies ad quem dell’atto di impugnazione la notificazione del ricorso per cassazione o del controricorso, il quale può contenere ricorso incidentale e, per tale ragione, la sola produzione di copia fotostatica dei predetti atti, mancante della garanzia di autenticità, deve reputarsi inidonea a consentire le verifiche officiose del giudice dell’impugnazione senza che rilevi la mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 2719 cod. civ., il quale riguarda la diversa questione dell’efficacia probatoria di un documento da valere fra le parti in tema, Cass. 18/09/2012, numero 15624 sull’inidoneità della fotocopia a sostituire l’originale, v. anche Cass. 26/05/2015, numero 10784 e Cass. 20/01/2015, numero 870 . 2.6. Riguardo alla prova della notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, si ribadisce che - a norma dell’art. 9, comma 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, numero 53 il quale concerne tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis - l’avvocato deve provvedere ad estrarre copia su supporto analogico id est, cartaceo del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e, poi, ad attestarne la conformità ai documenti informatici da cui le copie sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, numero 82. Perciò, per il deposito presso la cancelleria di questa Corte, il procuratore mittente deve formare copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata inviato, degli allegati, e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e, soprattutto, è tenuto ad attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico Cass. 14/07/2017, numero 17450, in motivazione . 2.7. La necessità che la produzione in copia cartacea del ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata sia accompagnata dall’asseverazione di conformità, ai documenti informatici da cui sono tratte, delle copie del messaggio pec, dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e conferma, già affermata da questa Corte Cass. 19/12/2016, numero 26102 v. in tema di controricorso Cass. 28/07/2017, numero 18758 , è stata di recente ribadita, con l’ordinanza 22/12/2017, numero 30918, dalla Sezione Sesta, nella composizione di cui al paragrafo 41.2. delle tabelle di questa Corte, la quale ha ritenuto che il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. numero 53 del 1994, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso . In particolare, nella motivazione della decisione si legge Il potere di attestazione dell’avvocato previsto dal comma 1-bis dell’art. 9 della legge 53/1994 e successive integrazioni, ha per oggetto il messaggio di posta elettronica certificata, i suoi allegati ricorso e relazione di notifica , le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Si estende quindi, per espressa previsione normativa, anche agli atti allegati. Se, come nel caso in esame, il ricorso analogico è una mera copia di quello informatico priva della necessaria attestazione di conformità sottoscritta dal difensore, non è idoneo ad integrare quanto richiesto dall’art. 369, primo comma, c.p.c. ed è quindi improcedibile. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che è improcedibile il ricorso per cassazione del quale sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una copia non autenticata e non già originale . Analogo discorso vale per la relazione di notifica ed il relativo messaggio attestante il tempo della notifica dal quale decorre il termine per il deposito in cancelleria . La giurisprudenza afferma, senza oscillazioni, che l’improcedibilità del ricorso deve essere rilevata d’ufficio senza che sia necessaria un’eccezione della controparte . Né rileva la mancata contestazione della controparte, in quanto la materia non è nella disponibilità delle parti. . v. anche Cass. 30/03/2018, numero 7900, in relazione alla problematica analoga della notifica a mezzo pec del controricorso per il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità, senza che sia necessaria un’eccezione di parte v., tra le altre, Cass. 18/09/2012, numero 15624, Cass. 8/10/2013, numero 22914 Cass. 7/02/2017, numero 3132 e, in tema di irrilevanza, in senso contrario, della mancata contestazione della controparte, in quanto la materia non rientra nella disponibilità delle parti v., tra le altre, Cass. 8/10/2013, numero 22914 Cass.26/05/2015, numero 10784 . 2.8. Nel caso di specie, avuto riguardo alla circostanza che la parte intimata non ha svolto difese, deve dunque procedersi al rilievo officioso dell’improcedibilità del ricorso. 2.9. Solo in prossimità della camera di consiglio, in allegato ad un atto intestato Nota di deposito delle attestazioni di conformità e datato 26 aprile 2018, il ricorrente ha depositato con trasmissione in plico postale copie su supporto analogico del ricorso, della relata di notifica, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, corredate da attestazione di conformità agli originali sottoscritta dall’avvocato nella medesima data del 26 aprile 2018. Il M. , nella memoria contemporaneamente e con lo stesso mezzo pure depositata, dà sostanzialmente atto della mancata attestazione di conformità dei predetti atti in sede di deposito del ricorso. 2.10. La giurisprudenza della Corte ammette che il deposito dell’originale possa avvenire anche separatamente e dopo la produzione della copia non autenticata, ma a condizione che avvenga nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso Cass. 20 gennaio 2015, numero 870 e Cass., 7 febbraio 2017, numero 3132 e tale principio è stato ribadito di recente dalle sezioni Unite nella sentenza 2 maggio 2017, numero 10648. Con questa pronuncia, la Corte ha affermato che non si applica la sanzione della improcedibilità quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio. Ha però ribadito che, invece, consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. L’improcedibilità, infatti, a differenza di quanto previsto in altre situazioni procedurali, trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo . 2.11. Il deposito delle attestazioni di conformità degli atti di cui si discute deve, quindi, ritenersi tardivo. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile. 4. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo l’intimata società svolto attività difensiva in questa sede. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dei,a legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame v. Cass. 13 maggio 2014, numero 10306 . P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d31 d.P.R. 3C maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.