La violazione dei requisiti di forma della copia della sentenza impugnata e notificata per via telematica

La Corte di legittimità ritiene improcedibile il ricorso non essendo stati rispettati i requisiti di forma della copia della sentenza impugnata e notificata al ricorrente per via telematica.

Sul tema è tornata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17265/18, depositata il 2 luglio, decidendo sul ricorso avverso una pronuncia della Corte di Appello di Napoli in materia di locazione non abitativa. Improcedibilità del ricorso. Al di là dei profili di merito, la Corte ritiene improcedibile il ricorso non essendo stati rispettati i requisiti di forma della copia della sentenza impugnata e notificata al ricorrente per via telematica. In particolare, secondo gli Ermellini, ove la notifica si fosse avuta a mezzo PEC, occorreva rispettare i requisiti fissati da Cass. n. 17450/17 ovvero da Cass. n. 30765/17, ma nella specie non vi è alcun attestazione di conformità in caso contrario, comunque sarebbe stata necessaria la copia autentica della sentenza o, se estratta direttamente dal difensore [] una copia estratta con la sua attestazione di conformità all’originale estratto dal fascicolo informatico, firmata di pugno da chi la ha estratta . Nel caso di specie risulta agli atti una copia informe della sentenza impugnata, nonché una copia analogica anch’essa informe perché priva di attestazione autografa di conformità al suo originale, firmata da chi lo ha ricevuto essendo quella versata in atti munita di stampa di attestazione della sola sentenza, ma non autografa e per di più del solo mittente . La Corte riscontra dunque una duplice informità che la porta ad escludere che possa sussistere in atti una copia almeno autentica del provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 17 maggio – 2 luglio 2018, n. 17265 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Fatto e diritto rilevato che la DI.MI. sas chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su due motivi notificato il 03/04/2017, la cassazione della sentenza n. 514 del 13/02/2017 della Corte di appello di Napoli, addotta come notificata il 13/02/2017, di declaratoria dell’inammissibilità del gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di Napoli - sez. dist. di Ischia, con la quale ultima, quale conduttrice di un immobile destinato ad uso non abitativo locato dalla Sas Assistance Business Computing, era stata condannata al pagamento della differenza tra le somme corrisposte all’atto della costituzione del rapporto e quelle ancora dovute a titolo di indennità di occupazione e di danni all’immobile come accertati in sede di accertamento tecnico preventivo in particolare, la qui gravata sentenza, esclusa l’efficacia sanante dell’intervenuta costituzione dei soci in proprio N.S. e M.M. , ha dichiarato inammissibile l’appello perché proposto nei confronti della Sas Assistance Business Computing, nonostante la - peraltro non dichiarata in primo grado - cancellazione dal registro delle imprese applicando sul punto i principi di cui a Cass. Sez. U. 6070/13 non espletano attività difensiva gli intimati è formulata proposta di definizione - per manifesta fondatezza - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 la ricorrente fa pervenire memoria con istanza di rimessione in termini per adempiere al deposito della sentenza notificata in ossequio all’interpretazione della normativa data dalle pronunce di legittimità richiamate nella proposta considerato che il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata in primo luogo, va esclusa l’ammissibilità dell’istanza o memoria fatta pervenire dalla ricorrente a mezzo posta, tale modalità essendo ammessa - ex art. 134 disp. att. cod. proc. civ. - soltanto per ricorso e controricorso Cass. ord. 10/10/2016, n. 20314 Cass. 19/04/2016, n. 7704 Cass. 31/03/2016, n. 6230 Cass., ord. 20/10/2014, n. 22201 Cass. ord. 04/01/2011, n. 182 Cass. 04/08/2006, n. 17726 pure dopo la novella del 2016, per memorie ex art. 380-bis cod. proc. civ. Cass. ord. 10/08/2017, n. 19988 in secondo luogo, va esclusa pure l’ammissibilità di una rimessione in termini, visto che la novitas invocata dalla ricorrente non integra uno di quei presupposti, per non aver comportato un mutamento di pregresso consolidato orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell’affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata da ultimo Cass. ord. 05/04/2018, n. 8445 né integrando un presupposto di quella rimessione, che postula un incolpevole errore della parte, una scelta interpretativa adottata univocamente per la prima volta e senza precedenti contrasti, scelta necessariamente retroattiva come ogni altra Cass. ord. 24/03/2014, n. 6892 , anche se in ordine al contenuto di norme processuali, tanto corrispondendo ad una normale evenienza nello sviluppo della giurisprudenza ciò posto, va effettivamente esclusa la procedibilità del ricorso, non essendo soddisfatti i requisiti di forma quanto alla copia, espressamente indicata in ricorso come notificata, della sentenza qui impugnata ove la notifica si fosse avuta a mezzo p.e.c., occorreva rispettare i requisiti fissati da Cass. 14/07/2017, n. 17450, ovvero, ora, da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30765, ma nella specie non vi è alcuna attestazione di conformità in caso contrario, comunque sarebbe stata necessaria la copia autentica della sentenza o, se estratta direttamente dal difensore in virtù dei suoi generali poteri di autenticazione a tali limitati fini, riconosciutigli comunque dalla richiamata Cass. ord. 30765/17 , una copia estratta con la sua attestazione di conformità all’originale estratto dal fascicolo informatico, firmata di pugno di chi la ha estratta ma, nella specie, risulta in atti soltanto una copia informe di per sé sola sempre insufficiente ad evitare l’improcedibilità da ultimo, Cass. 05/08/2016, n. 16498 in precedenza, fra le altre Cass. 18/01/2006, n. 888 Cass. Sez. U. 10/10/1997, n. 9861 del provvedimento impugnato, nonché una copia analogica altrettanto informe - perché priva di attestazione autografa di conformità al suo originale, firmata da chi lo ha ricevuto essendo quella versata in atti munita di stampa di attestazione della sola sentenza, ma non autografa e per di più del solo mittente - del messaggio di posta elettronica del 13/02/2017 con cui la notifica sarebbe stata effettuata tale duplice informità esclude che possa dirsi sussistere in atti alcuna copia almeno autentica del provvedimento impugnato ed impedisce che possa soccorrere la ricorrente - per essere stato il ricorso notificato il 03/04/2017, cioè entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza - il principio di cui a Cass. 10/07/2013, n. 17066 che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione di sentenza e notifica di ricorso inferiore al termine breve , il quale presuppone pur sempre la presenza in atti di una copia autentica dall’illustrazione dei singoli motivi di ricorso il primo, di violazione e falsa applicazione dell’articolo 330 cpc e dell’art. 156 cpc in relazione all’art. 360 cpc n 3 e 4 il secondo, di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 cpc n. 5 ed a maggior ragione dalla loro disamina deve quindi prescindersi, per la necessità di pronunziare senz’altro indugio l’improcedibilità del gravame, benché non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva le controparti infine, si deve pure dare atto - senza possibilità di valutazioni discrezionali, tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra molte altre Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.