La firma del difensore della nota di iscrizione a ruolo non ha alcun valore per l’attestazione di conformità dell’atto

Dalla firma del difensore della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria della Suprema Corte non può desumersi nessuna attestazione di conformità, in quanto tale firma non può essere considerata equipollente alla pura semplice e perfettamente esigibile condotta di separata, ma espressa e dedicata, asseverazione o attestazione di autenticità o conformità all’originale ricevuto a mezzo posta elettronica .

Lo ha precisato la Cassazione con ordinanza n. 12609/18, depositata il 22 maggio. Il caso. La Suprema Corte ha ritenuto improcedibile il ricorso promosso contro la decisione, confermata nei due gradi di giudizio, di condanna, emessa nei confronti dell’odierno ricorrente, al risarcimento dei danni patiti dal convenuto, in relazione ad un furto nel suo esercizio commerciale. Secondo la Cassazione la valutazione e illustrazione dei motivi di ricorso è superflua a causa della notificazione irregolare della sentenza impugnata. Le regole per l’attestazione di conformità. Infatti, rileva la Corte, la notifica della sentenza impugnata avveniva a mezzo PEC, e per questo deve farsi applicazione del principio di diritto espresso dalla Cassazione con sentenza n. 17450/17 secondo il quale per la procedibilità del ricorso il difensore che promuove il ricorso per cassazione, contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositate nella cancelleria della Corte di Cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi di commi 1- bis e 1- ter dell’art. 9 l. n. 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio . Nella fattispecie in esame manca qualsivoglia attestazione di conformità della firma del difensore del ricorrente sia per la copia della sentenza, sia alla copia cartacea della relata di notifica da lui ricevuta che del messaggio PEC pervenuto al destinatario della notifica. Il valore della firma del difensore. Ciò premesso, precisa il Supremo Collegio, deve escludersi la sussistenza di un implicita attestazione di autenticità che si vorrebbe desumere dalla firma della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria della Cassazione in quanto tale firma non può definirsi equipollente alla pure semplice e perfettamente esigibile condotta di separata, ma espressa e dedicata, asseverazione o attestazione di autenticità o conformità all’originale ricevuto a mezzo posto elettronica, unica prevista dalla vigente normativa . Infatti, concludono gli Ermellini, la sottoscrizione della nota non è finalizzata affatto a certificate alcunché, ma appunto solamente ed elencare, sotta la propria responsabilità, gli atti che si depositano . Da quanto ricordato dalla Suprema Corte consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 1 marzo – 22 maggio 2018, n. 12609 Presidente Frasca – Relatore De Stefano Fatto e diritto rilevato che M.G. l l lricorre, affidandosi a tre motivi con atto notificato il 29-30/03/2017, per la cassazione della sentenza n. 67 del 20/01/2017 della Corte di appello di Salerno e addotta come notificata a mezzo p.e.c. il 30/01/2017, di reiezione anche del suo appello avverso la sentenza n. 1610 del 2009 del tribunale di quel capoluogo, con la quale anch’egli era stato condannato - in solido col Condominio omissis - al risarcimento dei danni patiti da S.G. l l l per il furto al suo esercizio commerciale il 20/05/1996 in quanto agevolato dall’impalcatura per lavori edili eseguiti, al fabbricato ove quello era ubicato, dal M. l per incarico dell’appaltatore Condominio, che aveva chiamato in causa l’assicuratrice della responsabilità civile Reale Mutua di Assicurazioni degli intimati resiste con controricorso il solo S. l è formulata proposta di definizione - per improcedibilità - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 il ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis considerato che il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata dei tre, non numerati, motivi di ricorso il primo, a pag. 12 del ricorso, di violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c. che sancisce il contenuto della domanda ed impone all’attore di indicare espressamente i fatti che assume essere stati lesivi del proprio diritto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. che disciplina il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato conseguente vizio di motivazione apparente in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. il secondo, a pag. 21 del ricorso, di violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 e 2967 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., che disciplinano rispettivamente la disponibilità delle prove e la valutazione delle stesse da parte del Giudice conseguente vizio di motivazione di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in ordine al rigetto dei motivi di gravame contraddistinti con i nn. 1-3-5 dell’atto di appello proposto dal sig. M.G. l l il terzo, a pag. 30 del ricorso, di illegittimità ed iniquità della sentenza impugnata in ordine alla valutazione della C.T.U. motivazione apparente su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. è superflua la stessa illustrazione, in uno a quella delle difese del controricorrente, dovendosi rilevare l’improcedibilità del ricorso stesso al riguardo, devesi rilevare che la notifica della gravata sentenza ha avuto luogo a mezzo posta elettronica certificata, come dichiarato dal ricorrente e secondo quanto risulta dagli atti a disposizione di questa Corte deve allora farsi applicazione al caso di specie del principio di diritto elaborato da questa Corte con la sentenza 14/07/2017, n. 17450, come sostanzialmente confermato da numerosa giurisprudenza successiva e soprattutto da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30765, a mente della quale, ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio solo precisando che non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico ora, nella specie, manca qualunque attestazione di conformità a firma del difensore del ricorrente, tanto alla copia della sentenza, quanto alla stampa o copia cartacea della relata di notifica da lui ricevuta ovverosia del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto al destinatario della notifica sicché difettano i requisiti del deposito dell’una e dell’altra, come munite della necessaria attestazione, oltretutto entro il termine perentorio previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. né soccorrono parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore benché di pochi giorni, essendo scaduto martedì 21/03/2017 il sessantesimo giorno dalla pubblicazione ed essendo stato notificato il ricorso non prima del 29/03/2017 , o il principio di cui alla recentissima Cass. Sez. U. 10648/17, dell’esenzione dall’improcedibilità in caso di presenza aliunde o in altri atti della copia notificata, mancando nella specie quest’ultima con le viste formalità anche in qualsiasi altro atto in particolare, deve escludersi che possa giovare al ricorrente una sorta di implicita attestazione di autenticità, che si vorrebbe desunta come indicato a piè di pag. 3 e a pag. 4 della memoria dalla firma della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria di questa Corte tale firma non può definirsi equipollente alla pure semplice e perfettamente esigibile condotta di separata, ma espressa e dedicata, asseverazione o attestazione di autenticità o conformità all’originale ricevuto a mezzo posta elettronica, unica prevista dalla vigente normativa secondo quanto indicato nella giurisprudenza sopra richiamata, in quanto la sottoscrizione della nota non è finalizzata affatto a certificare alcunché, ma appunto solamente ad elencare, sotto la propria responsabilità, gli atti che si depositano ancora, non può discorrersi di ius superveniens in relazione ad un’interpretazione della Corte di cassazione, istituzionalmente riferita - come ogni attività di applicazione del diritto processuale al passato e neppure integrando un revirement la prima espressa formulazione di un principio, quella diversa fattispecie ravvisandosi in un cambiamento inaspettato di un precedente consolidato principio e non venendo quindi in considerazione in sede di prima applicazione pertanto, per l’ineludibile necessità di applicare con rigore i principi elaborati da questa Corte e di cui alle richiamate Cass. 17450/17 e Cass. ord. 30765/17, alla cui ampia motivazione come ripresa anche da Cass. ord. 20/12/2017, n. 30622 può qui bastare un mero rinvio, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, con condanna del soccombente ricorrente alle spese di lite infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo tra le prime Cass. 14/03/2014, n. 5955 tra molte altre Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.