Atto di appello notificato all’Avvocatura dello Stato all’indirizzo elettronico “sbagliato” e nullità del gravame

L’interessato può liberamente accedere agli elenchi disponibili presso il Ministero della Giustizia per conoscere l’indirizzo PEC presso il quale deve effettuare la notificazione dell’atto di appello all’Avvocatura di Stato. Per questo motivo non può essere declassata a mera irregolarità la trasmissione dell’atto ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde .

Così la Cassazione con ordinanza n. 11574/18, depositata l’11 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Campobasso dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’appellante contro l’ordinanza del Tribunale che rigettava la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Contro la decisione di secondo grado il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente dichiarato nulla la notifica rinviata a mezzo PEC, in quanto la stessa veniva effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso. Inoltre, secondo il ricorrente, la conseguente comparizione in udienza della difesa erariale, anche se non formalmente costituita, comportava il raggiungimento dello scopo della notificazione. Notifica a mezzo PEC all’indirizzo diverso. La Suprema Corte ha ritenuto giustificata la dichiarazione d’inammissibilità del gravame in quanto la notificazione dell’atto di appello presso l’Avvocatura distrettuale è nulla perché effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde . Infatti, osservano i Giudici di Cassazione, l’assunto del ricorrente non può essere condiviso in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 149- bis c.p.c. e 16- ter d.l. n. 228/2012 l’indirizzo del destinatario al quale dev’essere trasmessa la copia informativa dell’atto , ai fini della notificazione a mezzo PEC, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli appositi elenchi cittadini residenti, amministrazioni pubbliche, imprese costituite in forma societaria, imprese e professionisti , è quello risultante dal Registro generale degl’indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia Reginde . Ciò in quanto, continua la Corte, la mera disponibilità da parte dell’Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all’inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui dev’essere consegnata la copia dell’atto, comporta, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., la nullità della notifica . Infine la Cassazione ha rilevato che dall’esame degli atti non emerge in nessuno modo l’avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica ed, inoltre, l’interessato avrebbe liberamente potuto aver accesso all’elenco disponibile presso il Ministero della Giustizia per individuare l’indirizzo PEC corretto per la notificazione. Per queste ragioni la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 22 febbraio – 11 maggio 2018, n. 11574 Presidente Campanile – Relatore Mercolino Fatto e diritto Rilevato che S.M. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 29 giugno 2017, con cui la Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 2 febbraio 2016 dal Tribunale di Campobasso, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dall’appellante che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata. Considerato che la dichiarazione d’inammissibilità del gravame trova giustificazione nel rilievo che la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato disposta a causa della nullità della prima notifica, in quanto eseguita presso la Amministrazione convenuta era a sua volta nulla, in quanto effettuata a mezzo di posta elettronica certificata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde che, a fondamento della decisione, la Corte distrettuale ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento all’ipotesi di mancata o tardiva rinnovazione della notificazione dello atto d’impugnazione, ma applicabile anche all’ipotesi di nullità della rinotifica cfr. Cass., Sez. 2, 18/01/2007, n. 1069 , secondo cui l’intervenuta scadenza del termine fissato ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. comporta l’inammissibilità del gravame, restando esclusa la possibilità di assegnare un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante il carattere perentorio di quello già concesso, a meno che l’esito negativo del procedimento notificatorio non sia dipeso da un fatto che la parte non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri cfr. Cass., Sez. V, 26/02/2007, n. 4310 Cass., Sez. I, 20/01/2006, n. 1180 che non può condividersi l’assunto del ricorrente, secondo cui la rinotifica non avrebbe potuto essere dichiarata nulla, avendo raggiunto il suo scopo, in quanto effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata anch’esso riconducibile all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, e seguita dalla comparizione in udienza della difesa erariale, la quale, pur non essendosi formalmente costituita, avrebbe dichiarato di averla ricevuta che infatti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149-bis cod. proc. civ. e dell’art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dall’art. 1, comma 18, n. 2 della legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 228, l’indirizzo del destinatario al quale dev’essere trasmessa la copia informatica dell’atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179 cit. cittadini residenti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma secondo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , dall’art. 16, comma sesto, del di. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 imprese costituite in forma societaria , e dall’art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 imprese e professionisti , quello risultante dal Registro generale degl’indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia Reginde che, pertanto, la mera disponibilità da parte dell’Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all’inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui dev’essere consegnata la copia dell’atto, comporta, ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notifica che dall’esame degli atti, consentito in questa sede dalla natura processuale del vizio denunciato, al cui riscontro questa Corte può procedere direttamente, operando come giudice anche del fatto, non emerge in alcun modo l’avvenuto raggiungimento dello scopo della rinotifica, non risultando che, come sostiene il ricorrente, l’Amministrazione sia comparsa all’udienza dinanzi alla Corte d’appello ed abbia dichiarato di averla ricevuta che non merita consenso neppure la tesi del ricorrente, secondo cui la nullità della rinotifica dovrebbe considerarsi incolpevole, alla luce della condotta processuale tenuta dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi in numerosi altri giudizi in cui l’appello era stato notificato presso il medesimo indirizzo che la libera accessibilità dell’elenco disponibile presso il Ministero della giustizia, consentendo d’individuare agevolmente l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale avrebbe dovuto essere effettuata la notificazione, consente infatti di escludere la riconducibilità dell’errore a circostanze indipendenti dalla volontà del ricorrente, ivi compresa la condotta tenuta dall’Avvocatura in altri giudizi, la cui idoneità ad ingenerare nel ricorrente una ragionevole convinzione in ordine alla correttezza dell’indirizzo utilizzato trova smentita nella possibilità di verificarne agevolmente la corrispondenza a quello prescritto dalla legge che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato preclude invece l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 cfr. Cass., Sez. lav., 5/06/2017, n. 13935 2/09/2014, n. 18523 Cass., Sez. VI, 22/03/ 2017, n. 7368 . P.Q.M. rigetta il ricorso.