La sentenza via PEC fa decorrere il termine breve per impugnare?

La pronuncia in commento affronta il tema delle comunicazioni telematiche e della notifica a mezzo posta elettronica certificata PEC .

Nello specifico, si tratta di stabilire se la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante PEC sia idonea, o meno, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione. E, i Giudici di piazza Cavour, con l’ordinanza n. 10128, depositata il 26 aprile 2018, conformandosi ad un ormai consolidato orientamento di legittimità, a partire da, Cass., 10525/2016, precisano che la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , ex art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv., con modifiche, dalla l. n. 221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90/2014, conv., con modifiche, dalla l. n. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c Il fatto. Tizio impugna la sentenza della Corte d’Appello di Venezia con la quale è stato rigettato il suo reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo dichiarativa del proprio fallimento, unitamente a quello della società Alfa s.n.c. di Tizio & amp C., in conseguenza della risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni già omologato nel marzo 2013 e per effetto di istanze del creditore Gamma s.r.l In particolare, la Corte territoriale ha dato atto che la convocazione in istruttoria del socio illimitatamente responsabile quale legale rappresentante della società era idonea ad integrare il contraddittorio anche verso il socio per la prospettiva del suo fallimento personale e che, inoltre, la notifica alla società sia dell’istanza di risoluzione del concordato sia della contestuale domanda di fallimento avevano posto società e socio nella condizione di conoscere il possibile sviluppo dell’unitario procedimento, senza alcuna violazione del principio di cui all’art. 15 l.fall., applicabile in quanto compatibile. Tizio ricorre quindi in cassazione deducendo sei motivi di gravame, riguardanti, tra gli altri, vizi della notifica del ricorso ex art. 186 l.fall. alla società e al socio, nonché l’omessa convocazione della società e del socio con le specifiche indicazioni prescritte dall’art. 15 l.fall Il ricorso tuttavia viene dichiarato inammissibile dalla corte e il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese del procedimento. La comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice tramite PEC. Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45, disp. att. c.p.c., così come modificato dall’art. 16, d.l. n. 179/2012. Difatti, solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice laddove questo sia nativamente cartaceo consente l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione. A tal proposito, l’art. 45, lett. b , d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133, comma 2, c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione. In particolare, il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., ex l. n. 114/2014. A seguito della predetta modifica una parte della dottrina si chiedeva se la comunicazione di cancelleria de qua , inviata tramite PEC, contenente la versione integrale della sentenza, fosse idonea, o meno, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della stessa, anche in considerazione del fatto che l’art. 16- bis , d.l. n. 179/2012, consentiva di effettuare non solo comunicazioni ma anche notificazioni. E, sul punto, la legge n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014, aveva espressamente previsto che la comunicazione di cancelleria non fosse idonea a far decorrere il termine breve ad impugnare. L’art. 133 c.p.c. nella nuova formulazione non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrer i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c La novella dell’art. 133, comma 2, c.p.c., è, dunque, finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria come, appunto, nel caso della sentenza di fallimento, ex art. 18, commi 14 e 15, l. fall La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. Tuttavia essa è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali come l’art. 348- ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello , che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno. E nel caso che qui ci occupa, la medesima circostanza non è contraddetta dal richiamo, formulato in esordio dal ricorrente, alla diversa data del 5.7.2016 quale momento di successivo adempimento di notifica tramite ufficiale giudiziario, questa non operando quale atto sostitutivo – né materialmente, né per univoca portata giuridica – della notifica a mezzo PEC già attuata dall’ufficio della corte d’appello al domicilio eletto dal reclamante. Il termine per proporre ricorso avverso la sentenza che rigetta il reclamo è di 30 giorni, senza sospensione feriale. Nella specifica materia fallimentare, l’art. 18, 13 ° comma, l. fall., prevede che la sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria, ed al 14° comma dello stesso art., che il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione. Concludendo, pertanto, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile, stante la sua proposizione tardiva ai sensi dell’art. 18, comma 13 e 14, l.fall. tale complessa disposizione prevede infatti la regolarità della introduzione del giudizio di cassazione ove alla notifica al reclamante e a cura della cancelleria della sentenza di rigetto del reclamo evento perfezionatosi a mezzo PEC in data 23.06.2016, lo stesso giorno di pubblicazione della pronuncia qui impugnata segua la notifica del ricorso per cassazione nei trenta giorni da detta notificazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 10 ottobre 2017 – 26 aprile 2018, numero 10128 Presidente Scaldaferri – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. B.R. impugna la sentenza App. Venezia 23.6.2016, numero 1456, in R.G. 607/2016, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto avverso la sentenza Trib. Rovigo 3 marzo 2016, numero 9 dichiarativa del proprio fallimento, unitamente a quello della società omissis s.numero c. di B.R. & amp C., in conseguenza della risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni già omologato il 28.6.2013 e per effetto di istanze del creditore Sarisa s.r.l. 2. la corte di appello ha dato atto che a la convocazione in istruttoria del socio illimitatamente responsabile quale legale rappresentante della società era idonea ad integrare il contraddittorio anche verso il socio per la prospettiva del suo fallimento personale b l’intervento del P.M., peraltro convocato, non era previsto a pena di nullità per l’ipotesi di mancata sua partecipazione effettiva al procedimento c dall’andamento negativo della liquidazione immobiliare - inutile sul punto una c.t.u. - discendeva il non raggiungimento della causa in concreto del concordato, venendo escluso ogni pagamento ai chirografari e financo quello integrale ai privilegiati, anche tenuto conto dell’inadempimento dell’obbligo di consegna ai creditori di tutti i beni secondo la proposta d la notifica alla società sia dell’istanza di risoluzione del concordato sia della contestuale domanda di fallimento avevano posto società e socio nella condizione di conoscere il possibile sviluppo dell’unitario procedimento, senza alcuna violazione del principio di cui all’articolo 15 l.f., applicabile in quanto compatibile e esistevano tutti i presupposti della fallibilità, potendosi negare che la società fosse in liquidazione e che al socio B. bastasse la cessazione dalla carica amministrativa per esentarsi dal fallimento 3. con il ricorso si deducono in sei motivi vizi della notifica del ricorso ex articolo 186 l.f. alla società e al socio stante il regime dell’atto ratione temporis condizionata dalla data di inizio del procedimento , nonché l’omessa convocazione della società e del socio con le specifiche indicazioni prescritte dall’articolo 15 l.f., l’inammissibile sindacato sulla fattibilità economica del concordato omologato ed oggetto di accordi fra le parti , la mancanza di insolvenza e le condizioni di esenzione di cui all’articolo 10 l.f., l’illegittimità della mancata c.t.u Ragioni della decisione Considerato che 1. il ricorso è inammissibile, stante la sua proposizione tardiva ai sensi dell’articolo 18, co. 13 e 14 l.f. tale complessa disposizione prevede infatti la regolarità della introduzione del giudizio di cassazione ove alla notifica al reclamante e a cura della cancelleria della sentenza di rigetto del reclamo evento perfezionatosi a mezzo PEC in data 23.6.2016, lo stesso giorno di pubblicazione della pronuncia qui impugnata segua la notifica del ricorso per cassazione nei trenta giorni da detta notificazione 2. in tema Cass. 10525/2016 e poi Cass. 2315/2017 hanno statuito che la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’articolo 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , ex articolo 16, comma 4, del d.l. numero 179 del 2012, conv., con modif, dalla L. numero 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex articolo 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’articolo 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. numero 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. numero 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c. la medesima circostanza non è contraddetta dal richiamo, formulato in esordio dal ricorrente, alla diversa data del 5.7.2016 quale momento di successivo adempimento di notifica tramite ufficiale giudiziario, questa non operando quale atto sostitutivo - né materialmente, né per univoca portata giuridica - della notifica a mezzo PEC già attuata dall’ufficio della corte d’appello al domicilio eletto dal reclamante B. presso lo studio del legale Angelo Riccio, così come indicato nell’atto introduttivo ex articolo 125 co. 1 c.p.c. e riportato in sentenza come indirizzo telematico 3. altrettanto univoco è l’indirizzo per cui in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, dal momento della sua trasmissione per via telematica mediante PEC, il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l’ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex articolo 327 c.p.c. Ne consegue che è del tutto irrilevante la successiva trasmissione, sempre a mezzo PEC e a causa di un problema tecnico relativo al precedente invio, di altra sentenza relativa alla medesima controversia . Cass. 17278/2016 4. parimenti, la notifica effettuata a tutte le parti contraddittori necessari nel procedimento risulta avvenuta alle ore 23.44 del 25 luglio 2016, vale a dire oltre lo spirare del termine delle ore 21 del medesimo giorno che, computato avendo riguardo alla proroga ex lege dal 23 luglio sabato , doveva considerarsi il limite per il citato adempimento, giusta la regola dell’articolo 147 c.p.c. tale norma prevede infatti che le notifiche non possono essere fatte prima delle ore 7 e dopo le ore 21, mentre l’articolo 16-septies del decreto legge 18.10.2012, numero 179 vigente sul punto dal 19.8.2014 statuisce che La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo 5. da ciò consegue che la notifica effettuata dall’attuale ricorrente va intesa come effettuata il 26.7.2016, con gli effetti della tardività secondo conforme ricostruzione di questa Corte nell’arresto numero 8886/2016, cui si affianca anche il precedente di Cass. 14025/2017, per il quale la citata disposizione civilistica, nel porre il limite di adempimento entro le ore 21 di ciascun giorno, interviene con operatività da estendersi anche alle notificazioni in via automatica , addirittura a prescindere dal diverso orario previsto dalla destinataria della notifica per l’apertura dei suoi uffici , puntualizzazione la quale esclude qualsiasi diverso apprezzamento in fatto della organizzazione della persona o del legale destinatario 6. il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese del ricorrente secondo le regole della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 7.100 di cui Euro 100 per esborsi , oltre al rimborso a forfait del 15% sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dello stesso articolo 13.