Il deposito «in sede di memoria» della notifica ricevuta via PEC comporta l’improcedibilità del ricorso

Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora il deposito del messaggio contenente la notifica PEC, con la relativa attestazione di conformità, nonché della copia cartacea della sentenza e della relata di notifica venga effettuato in sede di memoria ex art. 372 c.p.c. Produzione di altri documenti .

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6339/18, depositata il 14 marzo. Il caso. Il Tribunale di Milano, accogliendo la domanda avanzata dal promissario acquirente di un immobile, riteneva legittimo il recesso di questi dal preliminare di vendita in seguito al mancato rilascio, prima del rogito, del certificato di abitabilità e condannava i convenuti alla restituzione del doppio di quanto ricevuto a titolo di caparra. La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, riteneva illegittimo il recesso del promissario acquirente. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il promissario acquirente ricorre per cassazione. L’improcedibilità del ricorso. Il Supremo Collegio evidenzia, preliminarmente, che il ricorso veniva spedito per la notifica oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata. A parte tale aspetto, tale ricorso risulta improcedibile ex art. 380- bis c.p.c. per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, effettuata telematicamente. Difatti, nel caso di specie, soltanto in sede di memoria ex art. 372 c.p.c., il ricorrente ha depositato la copia cartacea della sentenza, della relata di notifica e del messaggio PEC con relativa attestazione di conformità agli originali ricevuti in formato digitale tramite PEC . Inoltre, sottolinea la Suprema Corte, non solo il deposito risulta avvenuto oltre il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., ma risulta irrilevante il fatto che la notifica è stata effettuata, come già detto, in forma telematica, ai sensi dell’art. 3- bis d.l. n. 179/2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012 . Il ricorso per cassazione. Ciò posto, la Suprema Corte ribadisce, infine, che l’avvocato che voglia proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento che gli è stato notificato con modalità elettroniche è in grado di procedere agli adempimenti richiesti dall’art. 369 c.p.c. , ossia nello specifico il deposito nella Cancelleria della Corte della copia cartacea del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e l’attestazione della conformità dei documenti agli originali digitali . La Corte dunque dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 ottobre 2017 – 14 marzo 2018, n. 6339 Presidente D’Ascola – Relatore Picaroni Motivi in fatto ed in diritto della decisione Ritenuto che P.V. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata in data 28 gennaio 2016 e notificata in data 1 febbraio 2016, che ha accolto l’appello proposto da Po.Ma. e L.V. avverso la sentenza del Tribunale di Milano - sezione distaccata di Legnano n. 8003 del 2014 che il Tribunale aveva accolto la domanda del sig. P. , promissario acquirente dell’immobile di proprietà dei sigg. Po. -L. , ritenendo legittimo il recesso di P. dal preliminare per mancato rilascio del certificato di abitabilità prima del rogito, ed aveva condannato i convenuti al pagamento dell’importo di Euro 35 mila a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione del preliminare e del doppio della caparra che la Corte d’appello ha ritenuto, invece, illegittimo il recesso del promissario acquirente ed accertato il diritto dei promittenti venditori a trattenere gli importi ricevuti che P.V. ricorre con quattro motivi, ai quali resistono con controricorso Po.Ma. e L.V. che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, effettuata con modalità telematica che il ricorrente ha depositato memoria con allegata la documentazione indicata che il ricorso è improcedibile che il ricorso risulta spedito per la notifica in data 31 marzo 2016, e quindi dopo che erano trascorsi oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata 28 gennaio 2016 , sicché non può farsi applicazione del principio secondo cui, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza Cass., 10/07/2013, n. 17066 che del pari non può trovare applicazione il principio sancito da Cass. Sez. U. 02/05/2017, n. 10648, secondo cui deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità nel caso in cui la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio che, nella specie, soltanto in sede di memoria ex art. 372 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato la copia cartacea della sentenza, della relata di notifica e del messaggio pec con relativa attestazione di conformità agli originali ricevuti in formato digitale tramite pec in data 1 febbraio 2016 che il deposito suddetto è avvenuto oltre il termine di cui all’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., e quindi non può valere ad evitare la sanzione della improcedibilità del ricorso ex plurimis, Cass. Sez. U. 16/04/2009, n. 9005 che non è rilevante in senso contrario la circostanza che la notifica è stata effettuata, come già detto, in forma telematica, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012 che in proposito si richiama l’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765 pronunciata dalla Sezione sesta nella composizione prevista dal par. 41.2. delle tabelle di questa Corte che la suddetta pronuncia, di valenza nomofilattica, si è soffermata sulla questione del deposito degli atti comprovanti l’avvenuta notifica in via telematica del provvedimento impugnato nel giudizio di cassazione, che si svolge tuttora in forma analogica - fatta eccezione per le comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili D.M. giustizia 19 gennaio 2016 - ed ha ritenuto necessario il deposito delle copie cartacee degli atti digitali, con attestazione di conformità, confermando i numerosi precedenti arresti di questa Corte ex plurimis, Cass. n. 6657 del 2017 che, all’esito della ricognizione del quadro normativo, l’ordinanza n. 30765 del 2017 ha evidenziato che, in forza del combinato disposto degli artt. 9, comma 1-bis, 3 e 3-bis della legge n. 53 del 1994, l’avvocato, in qualità di pubblico ufficiale, ha il potere di attestare la conformità agli originali digitali delle copie del messaggio di posta elettronica certificata inviato all’avvocato di controparte, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nonché degli atti allegati, comprensivi della relazione di notificazione che tale potere di attestazione è stato esteso, dal comma 1-ter del citato art. 9 comma aggiunto nel 2014 , a tutti i casi in cui la parte deve offrire la prova della notificazione che, pertanto, l’avvocato che intende proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento che gli è stato notificato con modalità elettroniche è in grado di procedere agli adempimenti richiesti dall’art. 369 cod. proc. civ., che si risolvono nel deposito nella cancelleria della Corte della copia cartacea del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e nell’attestazione della conformità dei documenti agli originali digitali che la stessa ordinanza n. 30765 del 2017 ha ribadito i principi fondamentali in tema di procedibilità del ricorso per cassazione allegazione al ricorso per cassazione di copia autentica della sentenza e della relazione di notificazione sanabilità della carenza originaria con il deposito successivo purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso rilevabilità d’ufficio del mancato deposito dell’uno o dell’altro atto irrilevanza della eventuale non contestazione da parte del controricorrente insussistenza della improcedibilità quando il ricorso risulta notificato nel rispetto del termine breve d’impugnazione decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata , espressamente ritenuti applicabili in caso di ricorso avverso provvedimento notificato in via telematica che, pertanto, si deve escludere in radice la denunciata aporia nel sistema normativo all’epoca della introduzione del presente ricorso 2016 , con la conseguenza che non sussisteva per il ricorrente l’impossibilità di assolvere all’onere imposto dall’art. 369 cod. proc. civ. e che non ricorrono i presupposti per ritenere che il ricorrente sia incorso in errore scusabile che l’onere di deposito nei termini indicati palesemente non configura una restrizione sproporzionata al diritto di accesso al giudice di legittimità, incompatibile con l’art. 6 Cedu che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con onere delle spese a carico del ricorrente che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.