Improcedibile il ricorso in assenza dell’attestazione di conformità della notifica eseguita via PEC

La Suprema Corte ribadisce l’orientamento per cui, qualora la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, il ricorso è improcedibile se il deposito della copia analogica del provvedimento impugnato e della relata non sia accompagnato dalla copia del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e dell’attestazione di conformità all’originale.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5588/18, depositata l’8 marzo. Il caso. Avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, pronunciata in grado d’appello, il ricorrente propone ricorso per cassazione depositando una copia analogica della sentenza impugnata e della relata che gli era stata notificata via PEC. L’attestazione di conformità all’originale. Il Supremo Collegio, preso atto del deposito, da parte del ricorrente, della copia analogica del provvedimento impugnato e della relata effettuata per posta elettronica, rileva che tuttavia, manca della copia del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto ed è priva dell’attestazione di conformità all’originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione . Pertanto, la Suprema Corte evidenzia come non sia soddisfatto né l’onere di deposito della relata di notifica imposto dall’art. 369, comma 2, c.p.c. né tantomeno la prescrizione del deposito della copia autentica della sentenza impugnata . La Corte dunque dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 novembre 2017 – 8 marzo 2018, n. 5588 Presidente Amendola – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che C.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, in grado di appello, dal Tribunale di Taranto in data 24.10.2016 e pubblicata in pari data hanno resistito, con distinti controricorsi, gli intimati Comune di Crispiano e A.S.L. . Considerato che dato atto che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, il ricorrente ha depositato una copia analogica del provvedimento impugnato e della relata effettuata per posta elettronica che, tuttavia, manca della copia del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto ed è priva dell’attestazione di conformità all’originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione in tal modo, non ha soddisfatto l’onere di deposito della relata di notifica imposto dall’art. 369, 2 co. cod. proc. civ. come ricostruito, ex multis, da Cass. n. 17450/2017 neppure risulta soddisfatta la prescrizione del deposito della copia autentica della sentenza impugnata il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile le spese di lite seguono la soccombenza ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascun controricorrente, in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.