L’atto di opposizione non si considera depositato se il curatore fallimentare accetta la notifica via PEC

L’accettazione della notifica via PEC da parte del curatore fallimentare non è idonea a completare e perfezionare l’iter di trasmissione e deposito dell’atto di opposizione ex art. 98 l. fall

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4787/18, depositata l’1 marzo. Il caso. Il Tribunale di Napoli dichiarava con decreto inammissibile il reclamo proposto dall’istante ex art. 98 l. fall. Impugnazioni avverso il fallimento di una società, in quanto tardivamente depositato. L’istante ricorre per cassazione avverso il decreto denunciando l’omessa presa in considerazione della circostanza per la quale l’accettazione della notifica dell’atto avrebbe completato, nonché perfezionato, l’ iter di trasmissione e deposito dell’opposizione, avendo la parte seguito le disposizioni della notifica telematica alla PEC del curatore . Perfezionamento della notifica e deposito del ricorso. Il Supremo Collegio chiarisce che sebbene oggetto del ricorso risulti essere l’avvenuto perfezionamento della notifica via PEC del ricorso in opposizione avvenuto in capo al curatore, tuttavia, l’impugnazione non censura la statuizione che, facendo leva sulla diversa data di deposito del ricorso, ne correla la tardività ad un elemento costitutivo della introduzione del medesimo, che deve avvenire – ai sensi dell’art. 99, comma 1, l. fall. – mediante deposito in cancelleria del Tribunale . Ebbene, tale parte del decreto, secondo la Suprema Corte, non appare impugnata e ciò non rende possibile un più diretto scrutinio della portata del citato deposito, che, ai sensi dell’art. 99, comma 1, l. fall., appare non assolto in generale dalla mera notifica telematica al curatore, implicando semmai la notifica telematica all’ufficio . Deposito. La Suprema Corte ribadisce dunque, che, in ogni caso, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia e tale deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni dell’art. 155, comma 4 e 5, c.p.c. . Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 dicembre 2017 – 1 marzo 2018, numero 4787 Presidente Campanile – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. I.F. impugna il decreto Trib. Napoli Nord 16.11.2016, in R.G. 7247/2015, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo reclamo proposto ex articolo 98 l.f. avverso il FALLIMENTO omissis s.r.l. sul presupposto della tardività dell’atto, depositato il 15.7.2016, anziché entro il giorno anteriore, trentesimo dalla comunicazione ricevuta dalla parte il 14.6.2016 2. con il ricorso si deduce, in due motivi, l’erroneità del decreto ove non ha considerato che l’accettazione della notifica dell’atto aveva completato e perfezionato l’iter di trasmissione e deposito dell’opposizione, avendo la parte seguito le disposizioni della notifica telematica alla PEC del curatore Ragioni della decisione Considerato che 1. il ricorso è inammissibile, sia pur per ragioni che conducono ad integrare in parte la motivazione del provvedimento impugnato la ratio decidendi si impernia invero su un deposito del ricorso che sarebbe avvenuto tardivamente rispetto al termine perentorio dei 30 giorni di cui all’articolo 99 co.1. l.f. ed al contempo non è oggetto di discussione che la comunicazione di cancelleria, valevole come dies a quo per il relativo computo, è stata ricevuta dal creditore il 14.6.2016 2. in realtà l’impugnazione si incentra sul perfezionamento della notifica telematica del ricorso in opposizione quale avvenuto in capo al curatore, presso la sua PEC, non censurando la statuizione che, facendo leva sulla diversa data di deposito del ricorso solo il 15.7.2016, ne correla la tardività ad un elemento costitutivo della introduzione del medesimo, che deve avvenire - ai sensi dell’articolo 99 co.1 l.f. - mediante deposito presso la cancelleria del tribunale 3. tale parte del decreto non appare impugnata, né il ricorrente riporta i tratti essenziali della fattispecie notificatoria eseguita il 15.6.2016, omissione che impedisce - per difetto di specificità del ricorso - un più diretto scrutinio della portata del citato deposito, che, ai sensi dell’articolo 99 co.1 l.f., appare non assolto in generale dalla mera notifica telematica al curatore invece puntualmente prevista dall’articolo 93 co.2 l.f. per l’insinuazione al passivo , implicando semmai la notifica telematica all’ufficio 4. quest’ultima - a prescindere dalla portata dei limiti ancora fissati dal co. 3 per le procedure concorsuali, ove circoscrive all’organo di giustizia le prerogative e gli obblighi di deposito telematico di cui al co.1 - è regolata dal co.7 dell’articolo 16bis del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, per il quale il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza si tratta di questione su cui l’impugnazione non contiene alcuna censura pertinente 5. il ricorso è pertanto inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso articolo 13.