Nulla la notifica a mezzo PEC se non è possibile stabilire chi (di fatto) l’ha ricevuta

Qualora la notificazione a mezzo PEC del decreto di fissazione dell’udienza predibattimentale sia consegnata anche ad una società estranea al procedimento, avente un indirizzo PEC simile o molto simile alla società protagonista del medesimo, la notificazione è nulla ex art. 160 c.p.c. Nullità della notificazione per incertezza assoluta del soggetto, a meno che sia possibile accertare chi effettivamente l’abbia ricevuta.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 710/2018, depositata il 12 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Roma respingeva il reclamo proposto da un socio avverso la dichiarazione di fallimento di una società. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il liquidatore della società propone ricorso per cassazione denunciando la mancata conoscenza, da parte della società, dell’udienza predibattimentale a causa della notifica del decreto di fissazione avvenuto a mezzo PEC ad un indirizzo non già uguale a quello di un’altra società, ma diverso da quello della società protagonista del procedimento. L’incertezza assoluta del destinatario. Il Supremo Collegio si discosta da quanto stabilito dai Giudici di merito, i quali non avendo escluso la conoscibilità della notificazione da parte della società oggetto della procedura avevano ritenuto che entrambe le società avessero di fatto ricevuto la notificazione in assenza di prova contraria. Difatti, è da ritenere erronea la motivazione addotta dalla Corte territoriale, come emerge dal resto dalla stessa lettura di essa il giudice di merito, difatti, ha esso stesso riconosciuto che, a fronte dell’attribuzione del medesimo indirizzo a due soggetti, e della notificazione a mezzo PEC a quell’indirizzo, può solo ipotizzarsi che il messaggio sia stato ricevuto ad entrambi gli indirizzi, il che vuol dire che può parimenti solo ipotizzarsi che il messaggio sia stato ricevuto dalla sola società fallita ovvero che sia stato ricevuto soltanto dalla società estranea alla vicenda. Sicché, in buona sostanza, non è in alcun modo dato sapere con certezza chi abbia ricevuto l’atto . La nullità. Pertanto la Suprema Corte riconosce che il caso in esame rientra nell’ipotesi contemplata dall’art. 160 c.p.c. Nullità della notificazione , posto che qualora vi sia incertezza in ordine all’identificazione del soggetto che ha ricevuto la consegna dell’atto ricorre la nullità della notificazione ove si versi come in questo caso in ipotesi di incertezza assoluta, sicché la nullità è esclusa soltanto ove l’identità del soggetto possa comunque essere ricostruita sulla base dell’analisi complessiva del tenore dell’atto notificato e della relata di notificazione . La Corte dunque cassa la sentenza impugnata e dichiara nulla quella di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 17 ottobre 2017 – 12 gennaio 2018, n. 710 Presidente Genovese – Relatore Di Marzio Fatto e diritto Rilevato che 1. - Con sentenza del 6 giugno 2016 la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da L.M.F. , socio di omissis S.r.l., nei confronti del Fallimento omissis S.r.l. nonché della creditrice istante L.C. , contro la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della società. Per la cassazione della sentenza M.M.E.M. , in qualità di ultimo liquidatore della società, ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo. 2. - L.C. ha resistito con controricorso, mentre il Fallimento non ha spiegato attività. Considerato che 3. -L’unico motivo denuncia Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 15, comma 3, legge fallimentare, in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c. e in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., nonché numero 5 per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Sostiene il ricorrente che la società non avrebbe avuto notizia della fissazione dell’udienza prefallimentare, perché il decreto di fissazione di essa sarebbe stato notificato a mezzo PEC ad un indirizzo che il gestore del servizio aveva attribuito a due diverse società, quella poi dichiarata fallita ed un’altra con sede in Pescara, di guisa che ricorrerebbe un’ipotesi di incertezza sul perfezionamento della notificazione. Nella seconda s parte del motivo si sostiene che, in effetti gli indirizzi PEC non erano identici quello della fallita omissis quello dell’altra società omissis , senza apostrofo , e che la notificazione era stata eseguita al secondo indirizzo, ossia all’altra società. RITENUTO CHE 4. - Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata. 5. -Il ricorso va accolto nei termini che seguono. La Corte territoriale ha ritenuto in fatto che il gestore del servizio avesse effettivamente attribuito il medesimo indirizzo omissis ad entrambe le società, ma ha aggiunto che tale circostanza non appare sufficiente per superare le risultanze dell’attestazione telematica della cancelleria e della ricevuta di avvenuta consegna che vale come relata di notifica, giacché il fatto che anche altro soggetto abbia una PEC con uguale denominazione, di per sé non importa che la fallita non abbia ricevuto la notifica che al contrario potrebbe, in ipotesi, essere stata ricevuta da entrambi i titolari del medesimo indirizzo PEC . Il reclamante bene avrebbe potuto invece provare la circostanza lamentata, richiedendo al proprio gestore PEC idonea documentazione relativa ai messaggi di posta elettronica ricevuti nella data in cui è stata inviata la notifica della cancelleria, sì da dimostrare che tra i messaggi ricevuti non v’era quello del tribunale . A fronte di tale accertamento di fatto, non può avere ingresso, anzitutto la diversa ricostruzione di cui si è dato conto, secondo cui le due società avrebbero avuto due indirizzi PEC distinti ed il decreto di fissazione dell’udienza pre-fallimentare. sarebbe stato notificato all’altra-società, dal momento che il ricorso è al riguardo carente sotto il profilo dell’autosufficienza, giacché non spiega quali elementi istruttori, dove e come acquisiti, avrebbero dimostrato l’attribuzione di due indirizzi diversi e l’effettuazione della notificazione ad una società diversa da quella poi dichiarata fallita. Ciò detto, è da ritenere erronea la motivazione addotta dalla Corte territoriale, come emerge dal resto dalla stessa lettura di essa il giudice di merito, difatti, ha esso stesso riconosciuto che, a fronte dell’attribuzione del medesimo indirizzo a due soggetti, e della notificazione a mezzo PEC a quell’indirizzo, può solo ipotizzarsi che il messaggio sia stato ricevuto ad entrambi gli indirizzi, il che vuol dire che può parimenti solo ipotizzarsi che il messaggio sia stato ricevuto dalla sola società fallita ovvero sia stato ricevuto soltanto dalla società estranea alla vicenda. Sicché, in buona sostanza, non è in alcun modo dato sapere con certezza chi abbia ricevuto l’atto. È, questa, l’ipotesi disciplinata dall’articolo 160 c.p.c., il quale sanzione di nullità la notificazione se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta. Ed invero, qualora vi sia incertezza in ordine all’identificazione del soggetto che ha ricevuto la consegna dell’atto ricorre la nullità della notificazione ove si versi come in questo caso in ipotesi di incertezza assoluta, sicché la nullità è esclusa soltanto ove l’identità del soggetto possa comunque essere ricostruita sulla base dell’analisi complessiva del tenore dell’atto notificato e della relata di notificazione v. Cass. 27 marzo 2007, n. 7514 Cass. 11 maggio 2005, n. 9928 Cass. 22 gennaio 2004, n. 1079 Cass. 24 marzo 2003, n. 4275, concernenti omissioni o errori nella relata . 6. - La sentenza impugnata va pertanto cassata e va dichiarata la nullità di quella di primo grado, sicché la causa va rinviata anche per le spese al Tribunale di Roma. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità di quella di primo grado, rinviando la causa anche per le spese al Tribunale di Roma.