Il ricorso è improcedibile se il ricorrente non attesta la conformità all’originale della relata di notifica telematica della sentenza impugnata?

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis l. n. 53/1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione sancito, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2, c.p.c. il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutagli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, l. n. 53 cit., attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali delle copie analoghe formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 30622 depositata il 21 dicembre 2017. Il fatto. L’attore proponeva azione revocatoria ordinaria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale sui beni immobili stipulato da due coniugi, uno dei quali garante dell’adempimento della obbligazioni assunte da una società a responsabilità limitata nei confronti dell’attore stesso con tre contratti preliminari di vendita di immobili. La domanda, disattesa in primo grado dal Tribunale territorialmente competente, veniva accolta a seguito di impugnazione, dalla Corte di Appello adita. I coniugi proponevano ricorso per Cassazione. Copia autentica. Gli Ermellini, hanno focalizzato, in via preliminare, l’attenzione sulla questione sollevata d’ufficio, dell’eventuale improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., del ricorso proposto dai coniugi per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione. In particolare, come dedotto, da parte ricorrente, i giudici hanno considerato il caso della notifica telematica dell’impugnata sentenza. Attesa tale circostanza, agli atti del fascicolo veniva rivenuta solo la copia autentica di detta sentenza, rilasciata con attestazione di conformità dalla Cancelleria dell’Ufficio giudiziario emittente mentre quanto alla relazione di notificazione veniva prodotta da parte ricorrente soltanto la copia stampata - priva di qualsivoglia attestazione di conformità - di un messaggio di posta elettronica certificata recante una certa data ed apparentemente proveniente dalla casella PEC del difensore dell’attore nel giudizio di primo grado, diretto alla casella PEC del difensore dei coniugi nel giudizio di appello. I Giudici, proseguono affermando che l’unico caso in cui l’omessa produzione della relazione di notifica della sentenza gravata non sortisce poi effetti inficianti si verifica ove l’impugnazione innanzi il giudice di legittimità appaia certamente tempestiva, il che accade quando la notifica del ricorso per cassazione, dal lato del ricorrente, si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, risultando, in una evidenza del genere, il termine breve ex art. 325 c.p.c. sicuramente rispettato. Concludendo. Tuttavia, il Collegio di legittimità, pur prestando convinta adesione all’univoco orientamento sul tema in oggetto che propende per l’improcedibilità del ricorso in difetto di deposito dell’attestazione di conformità all’originale della notifica telematica della sentenza impugnata, ritiene che la questione sulle modalità di assolvimento dell’onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica esiga un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia, versandosi in questione di massima di particolare importanza. Rimetteva pertanto, il ricorso al Primo Presidente al fine di valutare ex art. 374 c.p.c. l’opportunità di un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza interlocutoria 26 ottobre – 20 dicembre 2017, numero 30622 Presidente Di Amato – Relatore Rossi Considerato in fatto P.V. propose azione revocatoria ordinaria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale su beni immobili stipulato dai coniugi S.P. e A.P. , quest’ultimo garante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Nizza s.r.l. verso il P. con tre contratti preliminari di vendita di immobili. La domanda, disattesa in primo grado dal Tribunale di Lecco, è stata accolta, a seguito di impugnazione, dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza numero 3467/2015 del 1 settembre 2015. Premesso che in tema di negozio costitutivo di fondo patrimoniale l’eventus damni è integrato dalla mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore da cui discende il pericolo di danno dell’eventuale infruttuosità di azioni esecutive e per la scientia damni è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori, la Corte meneghina ha, con riferimento al caso concreto, dato rilievo all’epoca di costituzione del fondo appena otto giorni dopo la notifica all’A. di un decreto ingiuntivo di pagamento di circa due milioni di Euro , all’omessa allegazione di necessità familiari giustificanti il negozio ed alla mancata prova dell’esistenza di ulteriori beni dell’A. idonei a soddisfare le pretese creditorie. Ricorrono per cassazione S.P. e A.P. , affidandosi a tre motivi resiste, con controricorso, P.V. . Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. Alla pubblica udienza celebrata il 26 ottobre 2017, il Collegio ha rilevato ex officio la questione della improcedibilità del ricorso per omesso deposito nelle forme rituali della copia notificata della sentenza impugnata e la ha sottoposta al contraddittorio delle parti esaurita la discussione, ha deliberato in Camera di consiglio il giorno 5 dicembre 2017, a seguito di riconvocazione. Ritenuto in diritto 1. Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., parte ricorrente ha formulato istanza di riunione, per ragioni di connessione oggettiva specificamente, di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico , del presente ricorso a quello iscritto al numero 26963 del R.G. dell’anno 2015, pendente innanzi altra sezione della Corte, avente ad oggetto la decisione sull’esistenza del credito a tutela del quale è stata esperita l’azione revocatoria in questa sede controversa. La richiesta, peraltro palesemente infondata cfr., ex plurimis, Cass. 10/02/2016, numero 2673 Cass. 12/07/2015, numero 17257 Cass. 06/10/2005, numero 19492 , resta al momento assorbita dalla natura interlocutoria della presente ordinanza. 2. In via preliminare, va esaminata la questione - rilevata di ufficio - dell’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, num. 2, cod. proc. civ., per mancato deposito della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta . Parte ricorrente ha espressamente dedotto che la sentenza impugnata, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 1 settembre 2015 numero 3467/2015, le è stata notificata via posta elettronica certificata il giorno 8 settembre 2015. Agli atti del fascicolo, si rinviene allegata dal ricorrente copia autentica di detta sentenza, rilasciata con attestazione di conformità dalla Cancelleria dell’Ufficio giudiziario emittente. Quanto alla relazione di notificazione, parte ricorrente ha prodotto soltanto la copia stampata, priva di qualsivoglia attestazione di conformità, di un messaggio di posta elettronica certificata datato 07/09/2015 ore 17.21 - apparentemente proveniente dalla casella p.e.c. dell’Avv. Anna Zazzeri difensore di P.V. nel giudizio di appello , diretto alle caselle p.e.c. dell’Avv. Giorgio Junginger e dell’Avv. Elisa Jungiger procuratori costituiti di A.P. e S.P. in grado di appello ed avente ad oggetto notificazione ai sensi della legge numero 53 del 1994 - da cui risulta l’inoltro di allegati tra i quali il file denominato relata.pdf.p7m che - si legge - sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m . Non è stata aliunde acquisita la copia autentica della relazione di notifica della gravata sentenza, non avendo il controricorrente allegato tale documento né risultando lo stesso presente agli atti del fascicolo di ufficio. 2.1. Orbene, in situazioni analoghe, il giudice di legittimità ha affermato - con indirizzo ermeneutico recentemente espresso eppure già più volte ribadito - che in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, numero 53, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione sancito, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2, num. 2, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della stessa legge numero 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica in tal senso, sulla scia di Cass. 14/07/2017, numero 17450, cfr. Cass. 10/10/2017, numero 23668 Cass. 16/10/2017, numero 24292 Cass. 16/10/2017, numero 24347 Cass. 17/10/2017, numero 24422 Cass. 26/10/2017, numero 25429 Cass. 09/11/2017, numero 26520 Cass. 09/11/2017, numero 26606 Cass. 09/11/2017, numero 26612 Cass. 09/11/2017, numero 26613 . 2.2 Appare opportuno, per una migliore comprensione del problema, ripercorrere in sintesi le principali argomentazioni poste a fondamento dell’enunciato principio di diritto, diffusamente illustrate nella sentenza capofila dell’orientamento, la citata Cass. 17450/2017. Il ragionamento muove dall’individuazione della ratio sottesa alla disposizione dettata dall’art. 369, comma 2, num. 2, c.p.c. secondo cui con il ricorso debbono essere depositate, a pena di improcedibilità copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta nell’esigenza - di natura pubblicistica, in quanto correlata all’osservanza del vincolo della cosa giudicata formale - di consentire alla Corte il controllo sulla tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, ove avvenuta la notificazione della sentenza, può avvenire soltanto nel rispetto del cd. termine breve stabilito dall’art. 325 c.p.c. ex plurimis, Cass. 10/12/2010, numero 25070 Cass. 16/04/2009, numero 9005 Cass. 09/06/2008, numero 15232 Cass. 01/10/2004, numero 19654 . In quanto finalizzata ad una verifica officiosa, sottratta cioè alla disponibilità delle parti, la produzione, nelle forme rituali, della relazione di notificazione della sentenza non può trovare succedanei in una condotta processuale serbata dai contraddittori, di non contestazione oppure addirittura di esplicita ammissione ai fini del riscontro della tempestività del gravame, non riveste cioè alcuna valenza la mancata proposizione di eccezione ad hoc da parte controricorrente, né la conferma ad opera di quest’ultima della avvenuta notificazione della sentenza nella data ex adverso indicata. Coerente con l’enunciato scopo dell’art. 369 c.p.c., è, invece, l’esclusione della comminatoria della sanzione dell’improcedibilità ove, pur avendo il ricorrente omesso il prescritto deposito, la relazione di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice perché il documento sia stato tempestivamente prodotto dal controricorrente oppure perché esso sia presente tra gli atti del fascicolo di ufficio, trasmesso dal giudice a quo Cass., Sez. U, 02/05/2017, numero 10648 . La omessa produzione della relazione di notifica della sentenza gravata non sortisce poi effetti inficianti ove l’impugnazione innanzi il giudice di legittimità appaia certamente tempestiva, il che si verifica quando la notifica del ricorso per cassazione, dal lato del ricorrente, si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, risultando, in una evenienza del genere, il termine breve ex art. 325 c.p.c. sicuramente rispettato ex plurimis, Cass. 10/07/2013, numero 17066 Cass. 22/09/2015, numero 18645 . 2.3. Gli esposti enunciati, di tenore generale, sulla corretta esegesi dell’art. 369 c.p.c. devono essere armonizzati, da un lato, con la peculiare disciplina dettata per le notificazioni con modalità telematica e, dall’altro, con le specificità del giudizio per cassazione. Per un verso, la sequenza del procedimento notificatorio svolto dagli avvocati con l’impiego dello strumento della posta elettronica certificata - secondo le regole della legge numero 53 del 1994 - si connota per l’emissione da parte del gestore del servizio di posta elettronica di due documenti in formato digitale, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna ricevute che segnano il perfezionamento della notificazione rispettivamente per il notificante e per il notificato, alla stregua del principio della scissione degli effetti Cass., 07/10/2015, numero 20072 , entrambi tuttavia inviati dal server all’indirizzo di posta elettronica del mittente ne segue che la dimostrazione della notifica e del momento di essa per il soggetto destinatario non può che avvenire attraverso il messaggio di posta elettronica ricevuto e la relazione di notificazione redatta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata del mittente art. 3-bis, comma 5, legge numero 53 del 1994 . D’altro canto, occorre tener conto dell’attuale limitata applicabilità nel giudizio di cassazione delle disposizioni sul processo civile telematico circoscritta alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancelleria delle sezioni civili art. 16, comma 10, d.l. 18 ottobre 2012, numero 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221 se infatti presso le Corti di merito le parti possono anzi, devono effettuare le loro produzioni con modalità telematiche cioè a dire con documenti in formato digitale , in sede di legittimità la stessa attività postula, di necessità, la previa conversione dei documenti digitali in formato analogico, e, quindi, qualora occorra dar prova della tempestività del ricorso, esige il deposito di copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e della relazione di notifica ad esso allegata. A disciplinare la descritta situazione ben si attaglia il combinato disposto dei commi 1-bis ed 1-ter dell’art. 9 della legge numero 53 del 1994, norma che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche abilita l’avvocato ad estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ad attestarne la conformità ai documenti informatici da cui le copie sono tratte ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82. Nella prospettiva del destinatario della notificazione telematica, l’applicazione della trascritta disposizione impone, dunque, per soddisfare l’onere di produzione stabilito dall’art. 369, comma 2, num. 2, c.p.c., la estrazione di copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e dei suoi allegati tra i quali è inclusa la relazione di notificazione , la redazione di un’attestazione, sempre in forma cartacea, di conformità corredata da sottoscrizione necessariamente autografa e non digitale Cass. 23/03/2017, numero 7443 e, infine, il deposito di tali documenti presso la cancelleria della Corte entro il termine ad hoc fissato dal codice di rito. 3. Il principio di diritto di cui si è sin qui discorso, pienamente condiviso dal Collegio, non appare scalfito nella sua correttezza dai rilievi sollevati dal ricorrente ed è altresì applicabile anche alla peculiare vicenda controversa, in appresso meglio chiarita. 3.1. Non sembra in primo luogo giuridicamente apprezzabile l’assunto del ricorrente secondo cui nel procedimento notificatorio disegnato dalla legge numero 53 del 1994 il difensore può estrarre copie analogiche ed attestare la conformità agli originali informatici unicamente degli atti da lui formati oppure dei messaggi di posta elettronica certificata dei quali sia mittente, e non anche di quelli di cui sia destinatario. Basti, al riguardo, evidenziare come il tenore testuale dei commi 1-bis ed 1-ter dell’art. 9 della legge numero 53 del 1994 sopra riportati nella loro integralità non pone la prospettata limitazione al potere di estrazione ed autentica dell’avvocato, il quale ha ad oggetto, in via generale, i messaggi di posta elettronica ed i relativi allegati, senza alcuna distinzione tra quelli inviati e quelli ricevuti peraltro, con riferimento ai sistemi di comunicazione a mezzo email, appare inconferente l’evocata nozione di atto formato ove si consideri che ogni messaggio di posta elettronica anche quello di cui l’avvocato sia mittente è documento informatico generato dal server, ovvero dal gestore del servizio di posta. 3.2. La necessità di documentare la notificazione della sentenza impugnata per cassazione con le modalità anzidette non soffre poi deroga nel caso costituente l’elemento di peculiarità della fattispecie in esame rispetto a quelle oggetto dei precedenti arresti di questa Corte in cui il patrocinio del ricorrente in sede di legittimità sia espletato da un avvocato diverso da quello destinatario della notifica telematica della pronuncia, siccome difensore costituito o anche soltanto domiciliatario della parte nel pregresso grado di giudizio. In siffatta ipotesi, grava sul difensore costituito o domiciliatario, ancorché sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato, l’obbligo non soltanto di informare la parte già rappresentata dell’avvenuta notificazione della sentenza ma altresì di compiere, in maniera tempestiva, le descritte attività estrazione di copie analogiche del messaggio p.e.c. e della relazione di notifica ad esso allegata ed attestazione cartacea di conformità con sottoscrizione autografa e consegnare i relativi documenti al nuovo difensore ovvero qualora non edotto della nuova nomina alla parte stessa. Si tratta, a ben vedere, di un differente atteggiarsi del medesimo obbligo del difensore destinatario della notificazione della sentenza in forme tradizionali, tenuto a consegnare, in maniera completa ed utile per l’esplicarsi della successiva – eventuale - attività processuale, gli atti e documenti afferenti il mandato in ambedue le eventualità della notifica, una declinazione concreta, adeguata alle specificità della vicenda, del più generale dovere di diligenza professionale che l’avvocato, sotto pena della relativa responsabilità, deve serbare nei confronti del proprio cliente, anche se per qualsivoglia ragione sia cessato il mandato sul tema, Cass. 12/10/2009, numero 21589 . 3.3. Ai fini di una statuizione diversa dalla improcedibilità avendo parte ricorrente provveduto solo al deposito del messaggio di posta elettronica certificata inviato dalla controparte in copia cartacea privo dell’indispensabile attestazione di conformità all’originale ed omesso la produzione della necessaria copia conforme della relazione di notificazione della sentenza ovvero di una rimessione in termini non appare infine invocabile - come invece dedotto dal ricorrente - un incolpevole affidamento dell’impugnante in applicazione del cd. prospective overruling il principio affermato da Cass. 17450/2017, infatti, configura una decisione su una questione in precedenza non esaminata, e non già un consapevole mutamento di una consolidata interpretazione del giudice della nomofilachia di una norma processuale in cui si sostanzia invece l’overruling tra tutte, Cass. 21/01/2016, numero 1101 e Cass. 23/11/2015, numero 23176 . 4. Pur prestando convinta adesione all’univoco orientamento sul tema affermatosi di cui agli arresti menzionati analiticamente sopra sub § 2.1. , ritiene il Collegio che la questione sulle modalità di assolvimento dell’onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica esiga un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia si versa, invero, in questione di massima di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti ed immediatamente percepibili riverberi di natura pratico-applicativa che da essa scaturiscono, della necessità di un maggiormente sicuro affidamento delle parti e dei loro difensori circa le condizioni di accesso alla ultima istanza di giustizia in ambito nazionale, delle - ancora notevoli - incertezze interpretative che circondano, sotto vari aspetti, il peculiare operare del processo civile telematico nel giudizio di cassazione. Ricorrono pertanto le condizioni per la rimessione del ricorso al Primo Presidente perché valuti ex art. 374 c.p.c. l’opportunità di un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull’opportunità della assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione di massima di particolare importanza illustrata in motivazione.