È onere dell’avvocato attestare (a mano) la conformità con il documento originale

Gli Ermellini si esprimono in merito al ricorso proposto dal difensore che non sottoscrive l’attestazione di conformità all’originare informatico della copia analogica della sentenza.

Sulla questione la Cassazione con ordinanza n. 28473/17, depositata il 29 novembre. Il fatto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositando, presso la cancelleria della Cassazione, la copia analogica della sentenza con un’attestazione di conformità all’originare informatico priva della sottoscrizione autografa del difensore. Copia inidonea. La Cassazione ha osservato che, come precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità Cass. n. 17450/2017 , è sempre necessaria l’attestazione di conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico. Inoltre, visto che nel giudizio di cassazione non operano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, la sottoscrizione in calce all’attestazione cartacea depositata presso la cancelleria della Corte è necessariamente autografa, quindi manuale e non digitale. Per questi motivi la Suprema Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso in quanto la copia depositata è inidonea a tener luogo alla copia autentica. La Corte sottolinea che va escluso, peraltro, che la circostanza che la sentenza sia stata trasmessa al difensore, a mezzo PEC, dalla Cancelleria delle Corte di Appello possa equivalere ad attestazione di autenticità, esonerando il difensore dall’onere di attestazione autografa della conformità del documento all’originale .

Corte di Cassazione, sez. Vi Civile – 3, ordinanza 12 ottobre – 29 novembre 2017, n. 28473 Presidente Amendola – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che il C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1262/16 emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 29.3.2016 e depositata il successivo 31.3.2016 l’intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato che la copia analogica della sentenza prodotta dal ricorrente presenta un’attestazione di conformità all’originale informatico che risulta priva della sottoscrizione autografa del difensore, richiesta dall’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012, introdotto dall’art. 52 del D.L. n. 90/2014 convertito -con modificazioni nella l. n. 114/2014 cfr. Cass. n. 7443/2017 nonché Cass. n. 17450/2017, secondo la quale in ogni caso, il procuratore è tenuto ad attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico , con la precisazione che, non essendo operative nel giudizio di cassazione le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, la sottoscrizione in calce all’attestazione cartacea depositata presso la cancelleria della Corte deve essere necessariamente autografa manuale e non digitale ciò comporta l’inidoneità della copia depositata a tener luogo della copia autentica prevista dall’art. 369, co. 2, n. 2 cod. proc. civ. e -conseguentemente l’improcedibilità del ricorso va escluso, peraltro, che la circostanza che la sentenza sia stata trasmessa al difensore, a mezzo PEC, dalla Cancelleria della Corte di Appello possa equivalere ad attestazione di autenticità, esonerando il difensore dall’onere di attestazione autografa della conformità del documento all’originale digitale in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.