Deposito telematico prima del 30 giugno 2014: nullità o irregolarità?

Gli Ermellini si esprimono in tema di deposito telematico, in particolare vengono interrogati sulla validità del ricorso per l’opposizione allo stato passivo depositato in via telematica dal ricorrente e ritenuto inammissibile dai Giudici di merito per tardività.

Sul tema la Cassazione con ordinanza numero 26622/17, depositata il 9 novembre. Il caso. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato con decreto l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo proposta da alcuni dipendenti di una società dichiarata fallita. Secondo i Giudici di merito il ricorso non era stato depositato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stato passivo previsto per legge. Il Tribunale aveva ritenuto che l’inoltro telematico del ricorso presso il Tribunale di Livorno, foro del quale appartiene il difensore degli opponenti, non sanava la tardività. A sostegno della decisione il Tribunale osservava che il deposito telematico è valido solo per gli atti provenienti dalle parti costituite e non per gli atti introduttivi del giudizio , e che, inoltre, l’istante era stato avvisato del mancato inoltro e avrebbe dovuto provvedere tempestivamente al deposito in cancelleria. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli opponenti deducendo violazione dell’articolo 16- bis d.l. numero 179/2012 e dell’articolo 35 d.m. numero 44/2011, in quanto il dettato normativo consente la facoltà del deposito telematico dei ricorsi per l’opposizione allo stato passivo. Deposito telematico. La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di deposito telematico di atti, l’articolo 16- bis , comma 1, del d.l. numero 179 del 2012 , ratione temporis applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall’ordinamento, sicché, l’invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo cui, a norma dell’articolo 35 del d.m. numero 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l’individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente – integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini . Di conseguenza il deposito dell’atto introduttivo del giudizio effettuato per via telematica non dà luogo a nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità. In ragione di ciò la S.C. ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli che si dovrà attenere al principio di diritto richiamato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 settembre – 9 novembre 2017, n. 26522 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Ragioni della decisione Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 16/03/2015, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo proposta da B.A. ed altri lavoratori dipendenti della s.r.l. omissis dichiarata fallita. Il ricorso è stato ritenuto intempestivo perché la comunicazione dello stato passivo, ai sensi dell’art. 97 l.f., è stata ricevuta il 24/09/2014, mentre il ricorso è stato depositato il 29/10/2014, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione stessa. Non sana tale tardività il dedotto inoltro telematico tempestivo del ricorso presso il Tribunale di Livorno, al foro del quale appartiene il difensore del ricorrente e dal quale aveva ricevuto comunicazione di mancato inoltro con successivo deposito presso la cancelleria del Tribunale di Napoli. Il deposito telematico è valido solo per gli atti provenienti dalle parti costituite e non per gli atti introduttivi del giudizio, salvo che per i tribunali ai quali sia stata concessa apposita autorizzazione. Peraltro l’istante è stato messo tempestivamente al corrente del mancato inoltro ed avrebbe dovuto provvedere tempestivamente al deposito in cancelleria. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli opponenti deducendo la violazione dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012 e dell’art. 35, d.m. n. 44 del 2011, per non essere stata dichiarata l’ammissibilità del ricorso proposto, giacché il dettato normativo consente la facoltà di deposito telematico, da parte degli avvocati, di ricorsi come quelli di opposizione allo stato passivo. La censura è manifestamente fondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte così espresso In tema di deposito telematico di atti, l’art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, ratione temporis applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall’ordinamento, sicché, l’invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo cui, a norma dell’art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l’individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente - integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini Cass. n. 22479 del 04/11/2016, rv. 641629-01 nonché Cass. n. 9772 del 12/05/2016, rv. 639888-01 . In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.