COA Milano: oneri di deposito del difensore ricevente la notifica PEC della sentenza impugnata

Il COA di Milano ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite per rivedere i principi espressi nella sentenza con cui la Cassazione, in un giudizio pendente dinanzi a sé, ha imposto all’avvocato difensore del ricorrente l’onere di depositare in formato analogico cioè cartaceo il provvedimento giudiziale ricevuto dalla controparte e di dichiararne la conformità all’originale ricevuto per via telematica.

Con comunicato del 12 ottobre 2017, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha ripercorso la sentenza Cass. civ., 14 luglio 2017, n. 17450 , auspicando un intervento delle Sezioni Unite finalizzato a rivederne il principio di diritto. Un precedente pericoloso. Con tale provvedimento, infatti, la Suprema Corte aveva prescritto, ai fini della procedibilità del ricorso in Cassazione, al difensore del ricorrente ricevente il messaggio PEC il deposito delle copie cartacee della sentenza impugnata e della relativa relazione di notificazione, con la necessaria attestazione con propria sottoscrizione autografa della conformità agli originali delle copie analogiche così formate, a pena di improcedibilità del ricorso. Secondo il Consiglio dell’Ordine, in questo modo la Suprema Corte ha, di fatto, imposto un obbligo per l’avvocato ricevente la notifica in assenza di una esplicita previsione normativa, in applicazione analogica di una norma riferita al difensore che effettua la notifica a mezzo PEC, burocratizzando oltremodo i compiti del difensore che intenda impugnare le decisioni a lui notificate con PEC dalla controparte. Deve, invece, considerarsi che la copia del messaggio, attestante la notificazione nella data riconosciuta dalla parte avversaria, anche se priva di dichiarazione sia idonea a provare la notificazione della sentenza, in quanto la relata è inutile sotto il profilo del momento di perfezionamento della notifica. Solo nella copia del messaggio si trova la data in cui è avvenuta la notificazione allegato in copia cartacea che, secondo i principi generali del CAD, si presume conforme all’originale informatico se non disconosciuta . Fonte www.ilprocessotelematico.it

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