Le modalità tecniche del PCT non possono derogare i termini perentori previsti dalla legge

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è onere dell’opponente ex art. 99 l. fall. dimettere, a pena di decadenza, i documenti di cui intende avvalersi entro lo stesso termine previsto per l’opposizione con la conseguenza che i documenti tardivamente dimessi non possono essere considerati ai fini del giudizio. Nel caso di invio telematico frazionato” del ricorso ex artt. 98-99 l. fall. con i relativi allegati, tutta la documentazione dell’opponente deve essere depositata tempestivamente.

Se alcuni dei depositi telematici frazionati con i relativi allegati avvengono oltre il termine perentorio previsto dall’art. 99 l. fall., gli stessi dovranno essere giudicati tardivi e quindi non valutabili dal magistrato ai fini della decisione. Così il Tribunale di Padova con il decreto n. 4070/17 del 10 maggio. Il caso. Nell’ambito di un’opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 l. fall. la società opponente aveva provveduto al deposito del ricorso in formato telematico. Affermava tuttavia che, stante l’abbondanza dei documenti da allegare, fosse necessario effettuare almeno due invii telematici. Il primo invio con il ricorso e il documento n. 1 risultava depositato telematicamente nei termini previsti dall’art. 99 l. fall Il secondo invio con i documenti da 2 a 11 risultava invece depositato in data successiva. Il Tribunale giudica tardivo tale secondo invio e respinge l’opposizione affermando che la domanda dell’opponente si fonda su documenti da 2 a 11 giunti tardivamente e quindi non ammissibili. La curatela del fallimento ha in effetti eccepito nel giudizio di opposizione la tardività dei documenti da 2 a 11 essendo avvenuto il deposito telematico di tale seconda parte” oltre i termini consentiti dall’art. 99 l. fall L’opponente si giustificava spiegando la necessità del deposito frazionato” per problemi tecnici legati al processo civile telematico in particolare già con il ricorso ex art. 99 l. fall. e il documento 1 si esauriva lo spazio consentito per la trasmissione della prima busta. Il Tribunale correttamente respinge tali difese. Dimensioni degli atti. Il limite previsto dal sistema per il deposito telematico di ogni busta è di 30 Mb per singolo invio come stabilito dall’art. 13, comma 8, d.m. n. 44/2011 e art. 14, comma 3 delle Specifiche tecniche” adottate con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Al riguardo le linee guida del Ministero 8/07/2014 , nel caso di atti introduttivi e relativi allegati superiori a 30 Mb, così dispongono L’avvocato esegue un deposito con atto introduttivo più allegati fino a 30 MB. Il cancelliere iscrive a ruolo. L’avvocato aspetta che gli venga comunicato il numero di ruolo es 25/2014 e tempestivamente esegue deposito con - DatiAtto = produzione DocumentiRichiesti” - Atto principale = indicazione che si tratta di integrazione all’iscrizione a ruolo es. 25/2014 - tutti gli allegati che integrano il primo deposito oppure quello precedente . Il cancelliere accetta il secondo deposito con evento deposito atto non codificato” il fascicolo deve essere almeno nello stato assegnato a giudice” altrimenti l’evento non può essere scaricato . A tal fine il cancelliere deve prima eliminare l’evento proposto in automatico deposito integrazione documentale o chiarimenti, che non può essere scaricato in quello stato e selezionare quello corretto di deposito atto non codificato” Nota il cancelliere iscrive a ruolo anche se gli allegati non sono tutti presenti l’avvocato deve aspettare l’iscrizione a ruolo per poter completare il deposito di allegati necessari. È quindi consigliabile che l’avvocato inserisca nel primo deposito tutti i documenti essenziali all’iscrizione in particolare nota di iscrizione, procura alle liti e ricevuta di pagamento ed espliciti che con successivo deposito si impegna a depositare tempestivamente l’integrazione, non appena riceve l’esito dei controlli manuali . E’ evidente che tali modalità implicano un possibile allungamento dei tempi per perfezionare il deposito complessivo dell’atto introduttivo e di tutti i relativi allegati dovendo necessariamente attendere la risposta” della cancelleria con il numero di R.G. per effettuare gli invii successivi al primo . I Giudici però osservano che simili modalità operative telematiche non possono derogare o rappresentare eccezioni ai termini perentori stabiliti dalla legge, pena un’indebita violazione del principio della gerarchia delle fonti. In effetti anche l’art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014 – nel disciplinare la fattispecie del messaggio PEC che ecceda la dimensione massima consentita – dispone che il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi PEC e che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. Pertanto l’opponente, consapevole della pesantezza” della documentazione da allegare e consapevole delle relative modalità tecniche previste per l’invio telematico, avrebbe dovuto anticipare i tempi in modo da far pervenire regolarmente nei termini tutti i depositi frazionati” con i documenti relativi. Peraltro il Tribunale osserva che l’opponente ha solo asserito, ma non dimostrato, che davvero la documentazione da allegare avrebbe sforato” i limiti sopra indicati previsti dal sistema per le buste telematiche. Inoltre i Magistrati ricordano che la legge consente ancora oggi di effettuare in formato cartaceo gli atti introduttivi pertanto la parte avrebbe potuto ovviare anche in questo modo alle difficoltà del deposito telematico. Infine, a tutto concedere, l’opponente avrebbe potuto presentare un’istanza di remissione in termini per sottoporre le proprie ragioni al giudicante, ma neanche tale via era stata percorsa. Per quanto concerne invece nello specifico la disciplina fallimentare, si rammenta che l’art. 99 l. fall. per l’opposizione allo stato passivo impone il deposito del relativo ricorso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione ex art. 97 l. fall Con tale atto la parte deve anche indicare e allegare a pena di decadenza i mezzi di prova di cui intende avvalersi. Il termine di 30 giorni è perentorio e rappresenta una barriera preclusiva invalicabile anche per il deposito della documentazione a sostegno dell’opposizione. Non essendo stata rispettata la tempistica dettata dalla legge per i documenti da 2 a 11, è conseguita la sanzione dell’inammissibilità. Il Tribunale pertanto non ha potuto che rigettare l’opposizione fondata su documentazione e prove ormai tardive e non esaminabili dai Giudici.

Tribunale di Padova, sez. I Civile, decreto 4 – 10 maggio 2017, n. 4070 Presidente Elburgo Premesso che. con ricorso del 10 marzo 2016, Pivato& amp Co s.r.l. svolgeva opposizione allo stato passivo del fallimento Italproject s.r.l. in liquidazione chiedendo l'ammissione degli importi meglio specificati nel ricorso introduttivo premesso, altresì, che la curatela si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione premesso, inoltre, che le parti hanno depositato note difensive si osserva quanto segue. La società opponente ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento Italproject per l'importo, in linea capitale, di Euro 22.916,67 in forza del contratto di consulenza tecnico commerciale dimesso sub documento n 2 e per Interiore importo di Euro 134.847,26 in forza della cessione di credito da parte di Duetti Packaging s.r.l. documentata sub 5. Mette conto evidenziare che, sin dalla costituzione in giudizio, la curatèla ha eccepito la tardività del deposito dei documenti prodotti dall'opponente sub da 2 a 11 e, stante il carattere potenzialmente assorbente, la questione va subito esaminata. Non è contestato che il termine di cui all'art. 99 l.f. scadesse il 10 marzo 2017 e, infatti, in quella data la società Pivato& amp Co ha provveduto a depositare il ricorso in opposizione allo stato passivo, parimenti non è contestato che il deposito dei documenti da 2 a 11 sia avvenuto in data successiva al 10 marzo 2017. Ora, giova ncordare che ai sensi del citato art. 99 l.f. è onere dell'opponente dimettere, a pena di decadenzai tra l'altro, i documenti di cui intende avvalersi entro lo stesso termine previsto per la proposizione dell'opposizione, con la conseguenza che i documenti tardivamente dimessi non possono essere valutati ai fini del giudizio. Stante la pacifica tardività del deposito dei documenti da 2 a 11, siffatta tardività non può essere considerata scusabile in base alfe ragioni esposte dall'opponente, il quale ha argomentato in ordine all'impossibilità di effettuare un unico deposito in ragione della mole informatica del corredo documentale. Anzitutto , si prende atto della dichiarata necessità, da parte dell'opponente di procedere ad un deposito telematico frazionato , così come si prende atto delle istruzioni fomite alla cancelleria circa le modalità con cui devono essere lavorati i depositi telematici frazionati , ma è indubbio che i termini di legge, peraltro prescritti a pena di decadenza, non possono sottostare alle modalità operative con cui devono essere gestiti i depositi telematici. In caso contrario una norma di legge verrebbe ad essere subordinata ad una norma regolamentare in violazione del principio della gerarchia delle fonti. Nella consapevolezza della necessità di effettuare un deposito telematico frazionato sarebbe stato onere dell'opponente procedere all'incombenza in tempo utile per completare l'intero deposito nei termini di legge. In ogni caso, mette conto osservare che se è ben vero che l'odierno opponente, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha preannunciato che il deposito dei documenti sarebbe avvenuto con più buste telematiche, è altrettanto vero che non ha né alfegato, né provato che con il deposito del documento n. 1 andava ad esaurire il peso della prima busta, così da rendere necessario un deposito frazionato . Peraltro, proprio le istruzioni su cui t'opponente pretenderebbe di dimostrare la tempestività del deposito consigliano all'avvocato di inserire nel primo deposito tutti i documenti essenziali all'iscrizione, cosìcché, data la natura perentoria del termine di deposito, l'opponente avrebbe dovuto procedere al deposito dei documenti asseritamente comprovanti i fatti costitutivi delle proprie pretese creditorie tuttavia, non ha allegato, né provato che con la prima busta non avrebbe potuto depositare in particolare i documenti nn. 2 e 5che in maniera specifica si riferiscono ai titoli sottesi alla domanda di ammissione. Si aggiunga che, comunque, a fronte dell'impossibilità di effettuare un unico deposito, ben avrebbe potuto la società Pivato formulare un'istanza di rimessione in termini. Sempre In relazione alla non scusabilità del deposito tardivo, non si può non evidenziare che per gli atti introduttivi di un giudizio è ancora consentito il deposito cartaceo, cosìcché la parte avrebbe potuto ovviare in tal modo alla difficoltà connessa al deposito telematico. Pertanto, in conseguenza della non tempestività del deposito dei documenti da 2 a 11 e del fatto che entrambi i titoli su cui la società Pivato fonda la propria domanda trovano supporto probatorio in documenti tardivamente dimessi, la domanda non può che essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Il Tribunale P.Q.M. rigetta l'opposizione condanna Pivato& amp Co s.r.l a rifondere a fallimento Italproject s.r.l. in liquidazione le spese di lite che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Manda al curatore per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 maggio 2017