E se la società fallisce in corso di causa?

Secondo quanto disposto dalla legge fallimentare la dichiarazione di fallimento determina l’automatica interruzione del processo, con un termine di 3 mesi per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza legale dell’evento .

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 21375/17, depositata il 15 settembre. Il caso. Una società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un’altra società. Nel corso del giudizio di opposizione, la società opponente è stata dichiarata fallita. Il giudizio è stato dichiarato interrotto e riassunto da quest’ultima nei confronti della curatela del fallimento, che ne ha eccepito l’estinzione. Il Tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio e la Corte d’Appello confermava tale decisione. Avvero tale pronuncia la società soccombente ricorreva in Cassazione. Comunicazione a mezzo PEC. Nel caso di specie, la Cassazione sulla base di quanto già statuito dalla Corte d’Appello, conferma l’applicazione di quanto disposto dall’artt. 43, comma 3, l.f, 300 e 305 c.p.c. in base ai quali la dichiarazione di fallimento determina l’automatica interruzione del processo, con un termine di 3 mesi per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza legale dell’evento che deve avvenire per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata. In relazione a tali disposizioni, nel caso in esame, la riassunzione del giudizio è da ritenersi tardiva, in quanto l’evento interruttivo era stato portato a conoscenza del procuratore della società opponente attraverso una specifica dichiarazione effettuata dal procuratore della stessa società opposta, comunicata a mezzo PEC. È orientamento della Corte ritenere che la dichiarazione dell’evento interruttivo sia validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall’evento stesso al difensore della controparte, ai sensi dell’art. 300 c.p.c. e dell’art. 170 c.p.c., e che in tal caso il termine per la riassunzione decorre dalla data della conoscenza dell’evento interruttivo e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo . Ne deriva che, la comunicazione a mezzo PEC dell’evento interruttivo sia idoneo a dimostrare la conoscenza legale da parte del destinatario, in mancanza di prova contraria che nella specie non risulta fornita. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 27 giugno – 15 settembre 2017, n. 21375 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Ecopellets CA3 S.a.s., che ha proposto opposizione. Nel corso del giudizio di opposizione la S.r.l. è stata dichiarata fallita. Il giudizio è stato dichiarato interrotto e riassunto dalla società opponente nei confronti della curatela del fallimento, che ne ha eccepito l’estinzione. Il Tribunale di Asti ha dichiarato estinto il giudizio. La Corte di Appello di Torino ha confermato tale decisione. Ricorre Ecopellets CA3 S.a.s., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la curatela del fallimento di S.r.l Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, l.f., degli artt. 300 e 305 c.p.comma e dell’art. 2697, comma 2, c.c., ín relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c. . Con il secondo motivo si denunzia Violazione dell’art. 12, comma 2, prima parte, preleggi, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c. . Con il terzo motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, l. f., e degli artt. 83 e 84, comma p. c., in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c. . Con il Quarto motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione dell’art. 170, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c. . Con il quinto motivo si denunzia Violazione degli artt. 24, 111, commi 1 e 2, prima parte, Cost. e dell’art. 101, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c. . I motivi del ricorso sono tutti connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte manifestamente infondati ed in parte inammissibili. Risulta incontroverso, in fatto, che nel corso del giudizio di primo grado, la società opposta è stata dichiarata fallita in data 22/23 marzo 2013, che la conseguente interruzione del processo è stata dichiarata all’udienza del 30 ottobre 2013 e che il ricorso per la riassunzione dello stesso è stato depositato dalla società opponente in data 13 gennaio 2014. Altrettanto incontroversa, in diritto, è l’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui agli artt. 43, comma 3, L.F., 300 e 305 c.p.c., nella attuale formulazione, in base alle quali la dichiarazione di fallimento determina l’automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza legale dell’evento, conoscenza cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata cfr. in proposito Cass., Sez. L, Sentenza n. 5650 del 07/03/2013, Rv. 625604 - 01 Sez. L, Sentenza n. 6331 del 13/03/2013, Rv. 625642 - 01 Sez. 3 -, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016, Rv. 642345 02 In applicazione di tali ultime disposizioni, la corte di appello ha ritenuto tardiva la riassunzione del giudizio, in quanto l’evento interruttivo, e cioè il fallimento della società opposta, era stato portato a conoscenza del procuratore della società opponente attraverso una specifica dichiarazione effettuata dal procuratore della stessa società opposta, comunicata a mezzo posta elettronica certificata P.E.C. , in data 14 maggio 2013. Secondo la società ricorrente, tale comunicazione non sarebbe idonea a determinare la conoscenza legale dell’evento, e il termine per la riassunzione dovrebbe farsi decorrere dalla data in cui il giudice aveva dichiarato l’interruzione del processo con conseguente tempestività della sua riassunzione , in quanto a in linea generale, la comunicazione a mezzo P.E.C. non potrebbe dirsi assistita da fede privilegiata, ed in particolare, nella specie, non vi sarebbe prova della sua ricezione nonché del destinatario e dell’indirizzo di destinazione cfr., in particolare, il primo motivo b la comunicazione in questione sarebbe inefficace anche in quanto effettuata dal difensore della società fallita, privo di poteri rappresentativi dopo la dichiarazione di fallimento cfr., in particolare, il terzo motivo , al difensore della controparte, ai sensi dell’art. 170 c.p.comma e non a quest’ultima personalmente cfr., in particolare, il quarto motivo c infine, il termine della riassunzione non potrebbe decorrere da data anteriore a quella della formale dichiarazione di interruzione del processo, a seguito di dichiarazione dell’evento in-terruttivo resa in giudizio dal difensore cfr., in particolare, il secondo ed il quinto motivo . Orbene, in primo luogo si osserva con particolare riguardo alle questioni sintetizzate nei precedenti punti b e c che la sentenza impugnata è senz’altro conforme alla giurisprudenza di questa Corte che il ricorso non offre elementi per rivedere , laddove ha ritenuto che la dichiarazione dell’evento interruttivo è validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall’evento stesso al difensore della controparte, ai sensi dell’art. 300 c.p.comma e dell’art. 170 c.p.c., e che in tal caso il termine per la riassunzione decorre dalla data della conoscenza dell’evento interruttivo e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo Cass., Sez. U, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008, Rv. 602192 - 01 . Per tali profili il ricorso è dunque manifestamente infondato. Inoltre con particolare riguardo alle questioni sintetizzate nel precedente punto a , occorre tener conto che a ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, la posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge art. 4, comma 1 , e la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione art. 6, comma 3 b ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 7 e la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta . Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la comunicazione della dichiarazione dell’evento interrutti-vo del giudizio effettuata a mezzo P.E.C. dal difensore della parte interessata dall’evento al difensore della controparte , essendo equivalente a notificazione effettuata per mezzo del servizio postale, deve ritenersi idonea a dimostrarne la conoscenza legale da parte del destinatario, almeno in mancanza di prova contraria, che nella specie non risulta in alcun modo fornita. Il ricorso è sotto quest’ultimo profilo del tutto privo del necessario requisito di specificità art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. , laddove con esso si deduce, del tutto genericamente, che non sarebbe stata provata la ricezione della comunicazione in questione e si lamenta che nella sentenza impugnata non siano specificati il destinatario e l’indirizzo di destinazione del messaggio inviato a mezzo P.E.C Ma la corte di appello ha in proposito chiaramente affermato che la suddetta comunicazione era stata inviata dal difensore della società opposta al difensore della società opponente, e che essa era stata da questi regolarmente ricevuta, come attestato dal relativo verbale di consegna cfr. i primi 4 righi della pag. 8 della sentenza impugnata , e la ricorrente non ha specificamente censurato tali affermazioni, e neanche ha indicato in modo specifico quali sarebbero in realtà, a suo dire, l’effettivo destinatario e l’effettivo indirizzo di destinazione di tale messaggio. 2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.