Le comunicazioni di cancelleria si eseguono l’indirizzo PEC del difensore della parte

La Cassazione si esprime in tema di notificazione della sentenza di fallimento e le sue modalità di trasmissione

Con l’ordinanza n. 21519, depositata il 15 settembre la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto. Il caso. La Corte d’Appello respingeva il reclamo di una società dichiarata fallita dal Tribunale. Avverso tale provvedimento il soccombente ricorreva in Cassazione. La notificazione. La Cassazione rileva la tardività del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria. Il ricorrente lamentava che avendo eletto il proprio domicilio presso la cancelleria della Corte d’Appello e avendo la cancelleria comunicato il testo della sentenza, a mezzo PEC, esclusivamente all’indirizzo dell’avvocato, doveva ritenersi non completata la procedura di notificazione della sentenza di fallimento. La Corte rilevando l’inammissibilità del ricorso afferma il principio di diritto secondo il quale in tema di comunicazione di cancelleria, per i processi a cui risulta applicabile la disciplina dettata dalla l. n. 221/12, le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite esclusivamente presso l’indirizzo PEC del difensore della parte, senza che rilevi l’eventuale elezione di domicilio fisico operato dalla stessa , unica eccezione a tale previsione ricorre nel caso in cui non sia possibile effettuare a notificazione mediante PEC, ai sensi dell’art. 16, comma 4, l. n. 221/12 per cause non imputabili al destinatario e in tal caso dovendosi procedere mediante inoltro di biglietto a mezzo telefax o attraverso l’ufficiale giudiziario per la notifica, rileverà l’elezione di domicilio effettuata dalla parte. Per questi motivi la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 luglio – 15 settembre 2017, n. 21519 Presidente/Relatore Genovese Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n. 181 del 2016 pubblicata il 5 aprile 2016 , ha respinto il reclamo proposto da omissis srl contro la sentenza, adottata dal Tribunale di Pordenone, dichiarativa del fallimento di essa società. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor P.L. , in proprio e quale amministratore e socio unico della omissis srl, contro cui ha resistito il creditore, G.F. , il quale ha eccepito la tardività del ricorso, notificato il 6 giugno 2016, avendo la cancelleria notificato il provvedimento impugnato in questa sede il 5 aprile 2016. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte del ricorrente che non risultano fondate. Il ricorso per cassazione, infatti, risulta inammissibile perché tardivo, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria essendo stato, il ricorso, notificato solo in data 6 giugno 2016 cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 623 del 2016 Qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 , la procedura è regolata dalla legge fallimentare novellata, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, atteso che l’apertura, e la conseguente pendenza del fallimento, sono ricollegabili alla pubblicazione della sentenza dichiarativa, ancorché in accoglimento di ricorsi anteriormente presentati. Ne consegue che l’opposizione allo stato passivo va proposta nel termine, sancito dal nuovo art. 99, comma 1, l.fall., di trenta giorni dalla comunicazione della esecutività dello stato passivo, e che avverso il provvedimento reso dal tribunale all’esito del relativo procedimento camerale, va esperito, entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti ad opera della cancelleria, il ricorso per cassazione alla stregua dell’ultimo comma del medesimo articolo. . A tale principio, il ricorrente oppone - secondo la peculiarità del caso qui contemplato - che, in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, egli - in uno con la nomina del difensore nella persona dell’avv. Gerin - aveva anche eletto il domicilio presso la cancelleria della Corte d’appello di Trieste. Sicché, la cancelleria dell’ufficio fallimentare, avendo comunicato a mezzo PEC il testo integrale della sentenza all’indirizzo certificato dell’avv. Gerin, non aveva perciò posto in essere gli elementi necessari per l’utile completamento della fattispecie notificatoria della sentenza di fallimento, in ragione della già indicata elezione di domicilio del debitore presso la cancelleria della Corte d’appello. Di qui l’inapplicabilità del principio enunciato da questa Corte con la sentenza, di questa sezione, n. 10525 del 2016 La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. . Il ragionamento svolto non è fondato. Infatti, il ricorrente sembra ignorare che, ai sensi dell’art. 16, co. 4, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , si dispone che 4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. . L’art. menzionato così prosegue 6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. 7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12. 8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. . Dalla lettura di tale articolato si desumono i seguenti principi di diritto a in materia di comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, nei procedimenti civili, vige la regola secondo cui esse sono effettuate esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici b a tale regola valevole anche per il caso della parte che stia personalmente in giudizio il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, purché essa abbia avuto cura di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento si sottrae solo il caso in cui non sia possibile procedere, mediante PEC ai sensi del comma 4, per causa non imputabile al destinatario caso in cui troverà applicazione l’articolo 136, terzo comma. Infatti, secondo l’art. 136, 3 comma, cod. proc. civ., se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede ossia, secondo il comma 2, a tenore del quale il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. , il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Pertanto, è solo in tale ultima e residuale ipotesi che può rilevare l’eventuale elezione del domicilio nella specie, fatta presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario , ossia essa deve essere presa in considerazione solo nel caso in cui non sia possibile procedere, mediante PEC ai sensi del comma 4 dell’art. 16 della legge n. 221 del 2012 , per causa non imputabile al destinatario ciò che nella spese non solo non è dedotto ma del tutto escluso perché il ricorrente ammette che la comunicazione di cancelleria è stata eseguita a mezzo PEC presso la casella e a mezzo dell’indirizzo certificato del difensore . Si può allora concludere affermando il principio di diritto secondo cui in tema di comunicazioni di cancelleria, per i processi a cui risulta applicabile la disciplina dettata dalla legge n. 221 del 2012, le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite esclusivamente presso l’indirizzo PEC del difensore della parte, senza che rilevi l’eventuale elezione di domicilio fisico operato dalla stessa nella specie presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario , non ricorrendo il solo caso in cui esso può rilevare, ossia l’ipotesi che non sia possibile procedere, mediante PEC, ai sensi del comma 4, dell’art. 16 della menzionata legge n. 221, per causa non imputabile al destinatario nel qual caso, dovendosi ricorrere alla trasmissione del biglietto a mezzo telefax o con rimessione all’ufficiale giudiziario per la notifica, ai sensi dell’art. 136, 3 comma, cod. proc. civ., l’elezione di una domiciliazione fisica della parte potrebbe risultare rilevante . Alla sostanziale reiezione del ricorso, sia pure in forma di inammissibilità dell’impugnazione, conseguono sia le spese processuali liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, sia l’enunciazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 6.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.