Produzione di file .eml attestante la notifica della sentenza: non operano le preclusioni ex art. 345 c.p.c.

Secondo la Corte d’Appello di Torino, per la produzione telematica del file in formato .eml che attesta la notifica della sentenza di primo grado non valgono le preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c

Il caso. Parte appellante ha contestato l’idoneità della documentazione prodotta dall’appellata in via telematica a dimostrare l’avvenuta notificazione della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione in quanto tale documentazione era costituita dalla scansione di una mera stampata di una ricevuta di consegna priva di autenticazione. La scansione della stampa. La Corte d’Appello di Torino conferma che la semplice scansione della stampa relativa alla notificazione per via telematica non è idonea a dimostrare alcunché, se non accompagnata dall’attestazione di conformità ai documenti informatici cui si riferisce e in un contesto in cui non sia possibile fornire la prova della notificazione con modalità telematiche attraverso il deposito del file .emg o .msg . Nel caso in esame, però, il file in formato .eml relativo alla notificazione della sentenza di primo grado prodotto dall’appellata con la comparsa conclusionale, insieme agli allegati e alla RdAC, contiene sia l’attestazione di conformità all’originale del provvedimento oggetto di notificazione sia la relata di notifica ex art. 3 -bis l. n. 53/1994 e, quindi, attesta effettivamente l’avvenuta notificazione per via telematica alla PEC dell’Avvocato domiciliatario dell’appellante. La produzione telematica del file. La Corte ritiene si debba escludere, inoltre, che per la produzione telematica del file in formato .eml, attestante la notificazione della sentenza di primo grado, valgano le preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c Il file in esame, infatti, è l’originale di notificazione da cui l’appellata ha tratto le copie, prodotte fin dalla costituzione in giudizio e contestate dall’appellante solo in corso di processo, e non ha alcuna attinenza con il merito della controversia essendo volto solo a dimostrare l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Pertanto, non vi sono preclusioni ricavabili dall’art. 345 c.p.c. alla sua allegazione poiché non solo è stata effettuata con il primo atto utile dopo le contestazioni dell’appellante ma è anche destinata a sostituire con l’originale quelle che apparivano essere copie informali perché prive di attestazione di conformità e ingiustificatamente sostitutive dell’originale telematico. La Corte d’appello di Torino riconosce, quindi, la legittimità della produzione in via telematica del file sorgente .eml relativo alla notifica della sentenza di primo grado alla parte appellante. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Corte d’Appello di Torino, sez. I Civile, sentenza 16 30 giugno 2017 Presidente Grimaldi Relatore Maccarone Fatto e diritto Da. Gu. ha convenuto in giudizio GI.ERRE Immobiliare s.a.s. proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria del 20.7.2015, chiedendone l’integrale riforma l’appellate ha insistito per il rigetto della domanda di condanna al pagamento della provvigione di mediazione, posta a suo carico dal primo Giudice, con le pronunce conseguenti. GI.ERRE Immobiliare s.a.s. aveva chiesto al Tribunale di Alessandria la condanna di Da. Gu. al pagamento della provvigione dovuta per l’attività di mediazione svolta dall’attrice, che aveva portato alla conclusione di un contratto di compravendita immobiliare. Il convenuto aveva contestato di dovere alcunchè, sia per l’inadeguatezza della scrittura utilizzata dalla controparte, da qualificare come minuta, sia per essersi la vendita conclusa con un diverso acquirente e per un diverso immobile. All’esito dell’istruttoria il Tribunale di Alessandria aveva accolto la domanda di GI.ERRE Immobiliare s.a.s. in base alle seguenti considerazioni -Da. Gu. aveva sottoscritto una proposta di acquisto la cui sottoscrizione non è mai stata disconosciutaper una villetta che San Francesco Costruzioni avrebbe dovuto edificare e aveva assunto contestualmente l’impegno di pagare la mediazione -la compravendita riguardò poi sempre una villetta edificata dalla venditrice e con caratteristiche analoghe a quella oggetto della proposta, ma con ubicazione diversa -l’acquirente, nel rogito, non fu Gu. ma sua moglie nel rogito si dà atto che il prezzo del bene è versato interamente dal Gu. -sono irrilevanti giuridicamente sia la diversa ubicazione che l’identità dell’acquirente finale ai fini della debenza della provvigione di mediazione. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Da. Gu., dolendosene perchè -la proposta di acquisto del 24.9.2010 è una minuta e non costituisce alcun vincolo giuridico, con conseguente non debenza di alcuna provvigione in base ad essa la provvigione era infatti ancorata ad un compromesso che non è mai stato concluso -l’acquirente non è né moglie né convivente del Gu. quest’ultimo è ancora sposato con Ariana Rossi, da cui è separato -a tutto riconoscere, il diritto alla provvigione era condizionato alla stipula del preliminare, mai intervenuta -in sostanza, rispetto alla proposta di acquisto sulla cui base il Tribunale ha condannato al pagamento della provvigione, erano diverse sia la parte acquirente, sia l’oggetto del contratto, dato che la villetta inizialmente indicata fu sostituita da altra con diversa ubicazione. Da. Gu. ha pertanto radicato la presente fase processuale concludendo come sopra. GI.ERRE Immobiliare s.a.s. si è tempestivamente costituita chiedendo la declaratoria di inammissibilità, perché fuori termine -o comunque ex articolo bis c.p.c.-, dell’appello proposto, rilevando la nullità dell’atto introduttivo per carenza di vocatio in jus e concludendo, comunque, per l’infondatezza nel merito dell’impugnazione l’appellata ha richiamato le difese già svolte nel giudizio di primo grado, con adesione al deciso del Tribunale di Alessandria. L’appellante aveva pure riproposto, ex articolo co 3 D.P.R. numero /2002, istanza di ammissione al gratuito patrocinio, già respinta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino l’istanza è stata respinta dalla Corte con provvedimento del 23.6.2016. Differita la prima udienza per garantire il rispetto del termine a comparire a favore dell’appellata appare verosimile siano stati messi in notifica due atti di citazione in appello, il primo dei quali privo di vocatio in ius -il presente giudizio è stato iscritto a ruolo sulla base dell’atto di citazione in appello completo anche della vocatio in ius- la Corte ha comunque differito la prima udienza, ai sensi degli articolo co 3 e 359 c.p.c. e fissata udienza di discussione, ex articolo e 281 sexies c.p.c., l’appellante ha contestato l’esistenza, o comunque la legittimità della documentazione prodotta da parte appellata per attestare l’avvenuta prospettata notificazione della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione la Corte ha quindi disposto procedersi nelle forme ordinarie, invitando le parti a precisare le conclusioni e, trattenuta la causa in decisione, concedendo alle stesse i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All’udienza fissata per la discussione, ex articolo sexies c.p.c. e, poi, in comparsa conclusionale, Da. Gu. ha contestato l’idoneità della documentazione prodotta telematicamente dall’appellata a dimostrare la notificazione della sentenza di primo grado ai fini dell’impugnazione detta documentazione era costituita dalla scansione di una mera stampata di una ricevuta di consegna , priva di autenticazione, mentre la dimostrazione dell’avvenuta notificazione avrebbe dovuto essere data con deposito telematico del file, in formato .eml o .msg. In sede di comparsa conclusionale l’appellante ha altresì sottolineato di contestare anche il fatto materiale della ricezione della sentenza di primo grado attraverso la notifica della controparte. Con la comparsa conclusionale GI.ERRE Immobiliare s.a.s. ha prodotto telematicamente in formato .eml il messaggio di notificazione relativo alla sentenza di primo grado, inviato in data 1.9.2015 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore domiciliatario di Da. Gu., gli allegati e la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna. L’appellante ha contestato la tardività del deposito telematico ad opera della controparte, perché effettuato oltre i termini di cui all’articolo c.p.c., e comunque l’inadeguatezza del documento dimesso che appare carente di ogni relata, oltre che di ogni attestazione, e quindi non può certo essere considerato quale notifica di alcunchè attesa la violazione della disciplina di cui all’articolo bis della legge numero del 1994 . In proposito si osserva quanto segue. E’ corretto affermare che la semplice scansione della stampa relativa alla notificazione per via telematica, in questo caso riguardante la sentenza di primo grado, non è idonea a dimostrare alcunchè, se non accompagnata dall’attestazione di conformità ai documenti informatici cui si riferisce e in un contesto in cui non sia possibile fornire la prova della notificazione con modalità telematiche, attraverso il deposito del file in formato .eml o .msg. Ora, proprio il file in formato .eml relativo alla notificazione della sentenza di primo grado è quanto è stato prodotto da GI.ERRE Immobiliare s.a.s. contrariamente a quanto affermato nella memoria di replica dall’appellante, il file depositato in telematico contiene sia l’attestazione di conformità all’originale della sentenza della cui notifica si tratta, sia la relata di notifica secondo le modalità previste dall’articolo bis l.numero /94, nel testo vigente dopo gli interventi legislativi del 2014, e attesta effettivamente l’avvenuta notificazione per via telematica alla PEC dell’avv. Ca. Pi. di Alessandria, domiciliatario dell’appellante per il giudizio avanti al Tribunale di Alessandria in base alla delega in atti. Si deve escludere che per la produzione telematica del file in formato .eml, attestante la notificazione della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, valgano le preclusioni di cui all’articolo c.p.c., che si riferiscono all’individuazione della materia del contendere nel grado di appello e all’impossibilità di incrementare gli elementi di prova, al di fuori delle preclusioni già maturate nel giudizio di primo grado, salvo il ricorrere dei presupposti specificamente indicati al comma 3 della norma in esame. Il fìle di cui si discute è l’originale di notificazione da cui l’appellata ha tratto le copie, prodotte fin dalla costituzione in giudizio e contestate dall’appellato solo nel corso del processo, e non ha alcuna attinenza con il merito della controversia essendo volto solo a dimostrare l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata non vi sono pertanto preclusioni ricavabili dall’articolo c.p.c. alla sua allegazione, effettuata del resto con il primo atto utile dopo le contestazioni dall’appellante e destinata a sostituire con l’originale quelle che apparivano essere copie informali, perché prive di attestazione di conformità e comunque ingiustificatamente sostitutive dell’originale telematico. Si deve altresì escludere che la produzione del file .eml, effettuata con la comparsa conclusionale, abbia inciso negativamente, limitandolo, sul diritto di difesa di Da. Gu., il quale ha avuto modo di esaminarlo e di precisare all’esito le proprie considerazioni nella memoria di replica si tratta, del resto, di un procedimento di notificazione . La ritualità della notificazione a mezzo PEC della sentenza di primo grado al domicilio eletto di Da. Gu. esclude altresì qualsivoglia rilievo alla mera affermazione dello stesso appellante di nulla aver ricevuto. Alla luce delle considerazioni svolte, si deve quindi riconoscere la legittimità della produzione in via telematica del file sorgente .eml relativo al procedimento di notifica della sentenza del Tribunale di Alessandria a Da. Gu Ora, la sentenza impugnata è stata notificata per via telematica da GI.ERRE Immobiliare s.a.s. in data 1.9.2015. L’atto di citazione in appello, sulla cui base è stata disposta l’iscrizione a ruolo della causa, porta la data del 10.2.2016 esso è stato pertanto pacificamente formato, prima ancora che notificato, oltre i 30 giorni dalla notificazione della sentenza che gli articolo e 326 c.p.c. individuano come termine entro il quale, a pena di decadenza, l’impugnazione avrebbe dovuto essere radicata. I termini di riferimento della valutazione di tempestività dell’appello non cambiano nemmeno se si fa riferimento, a tal fine, al primo atto di appello notificato privo della vocatio in jus, la cui nullità sarebbe stata, in ipotesi, sanata, ex articolo co 3 c.p.c. anche questo primo atto di impugnazione è stato infatti formato e notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento decisorio contestato l’atto risulta formato nel novembre 2015 e notificato nel febbraio 2016 . L’appello di Da. Gu. deve essere dichiarato pertanto inammissibile, perché intempestivamente proposto, con assorbimento di ogni questione ulteriore e, in particolare, della valutazione del merito dei motivi di doglianza articolati da Da. Gu Le spese processuali del grado si pongono a carico di Da. Gu., in applicazione del principio della soccombenza non essendovi motivo alcuno che ne giustifichi il superamento la liquidazione si effettua in dispositivo, tenendo conto della normativa attuale in materia di compensi professionali, del valore della controversia, dell’attività in concreto svolta nella presente fase processuale e della difficoltà decisamente contenuta delle questioni trattate in diritto. Sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’articolo D.P.R. numero /2002, nel testo vigente. P.Q.M. La Corte d’Appello di Torino, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Da. Gu. avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria in data 20.7.2015, nei confronti di GI.ERRE Immobiliare di Gi. Ar. e C. s.a.s., ogni contraria istanza disattesa, -dichiara inammissibile l’appello -condanna Da. Gu. a rimborsare a GI.ERRE Immobiliare di Gi. Ar. e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante, le spese processuali del grado, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge -sussistono i presupposti di applicazione del disposto dell’articolo D.P.R. numero /2002, nel testo attualmente vigente.