P7m o non p7m, questo è il problema!

Con l’ordinanza di rimessione al Primo Presidente, affinché questi valuti l’opportunità di rimettere la decisione alle Sezioni Unite della Corte nomofilattica, la VI sezione, affronta un tema molto delicato e dibattuto nel novello processo civile telematico”, quale quello della valenza dell’estensione p7m ai fini della validità, nel caso di specie, della notifica del ricorso per cassazione.

Così l’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 20672/17 depositata il 31 agosto. La quaestio iuris. Rilevante la premessa svolta dal collegio. Lo stesso sottolinea come potrebbe, invero, accogliere la proposta di inammissibilità formulata dal relatore per i due ricorsi sottoposti alla propria attenzione il primo perché formato da procuratore sfornito di procura speciale alle liti, il secondo perché proposto il decorso del termine breve dalla prima notificazione. Ritiene però la Corte rilevante seppure solo ai fine della regolamentazione delle spese di giudizio decidere in ordine alla questione, avente ad oggetto la violazione delle disposizione tecniche specifiche sulla forma degli atti del processo in forma di documento informatico o, descrittivamente, nativi informatici , da notificare e in particolare sull’estensione che indica o descrive il tipo dei file in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità al fine di stabilire se esse prevedano o meno una nullità di forma e, in tal caso, stabilire limiti e forme al caso di specie del principio generale di sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c L’excursus normativo e giurisprudenziale. In primo luogo il Collegio richiamando gli artt. 375 e 376 c.p.c. afferma che la VI sezione ha pieno titolo a rimettere la questione direttamente alle SS UU, invece che alla pubblica udienza della sezione ordinaria, visto che la ritualità della notifica di uno o più degli atti della costituzione delle parti innanzi a questa Corte, eseguita con documento nativo informatico a mezzo pec, ma con file con estensione diversa da quella espressamente descritta attiene all’ammissibilità o meno dei medesimi , materia riservata alla cognizione della sesta sezione. La Corte passa poi al vaglio le più recenti sentenze, anche a SS.UU., della Suprema Corte affermandone di non poter delle stesse giovarsi in quanto non affini al caso in esame visto che l’intrinseca esistenza dell’atto e della procura attiene ad elementi talmente coessenziali dell’uno e dell’altro alla fine di una alida instaurazione del rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità da suggerirne come indispensabile la verifica ufficiosa . Richiama, quindi, la Corte, l’art. 12 del provvedimento 28.12.2015 del DGSIA ed, in particolare, il capoverso di detto articolo, che fa espresso riferimento ai formati PAdES e CAdES, rimarcando la necessità dell’ estensione p7m, in tale secondo caso, a garanzia dell’autenticità del file. A completare il quadro normativo delineato dalla Corte gli artt. 13, lett. a e 19- bis del richiamato provvedimento del DGSIA secondo i quali, pur potendo allegarsi in notifica un file pdf, in caso di file firmato digitalmente questo deve recare l’estensione p7m. La rimessione al Primo Presidente. La Corte fa derivare da tali premesse che con l’imposizione dell’elaborazione del file in documento con estensione p7m il normatore tecnico abbia inteso la massima garanzia possibile, allo stato di conformità del documento , una chiara scelta che imporrebbe la nullità del ricorso o del controricorso notificato in violazione delle disposizioni tecniche, e, altresì, di vagliare presupposti e limiti, in caso di risposta affermativa, del principio di sanatoria dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo. Alla luce di tanto,quindi, la rimessione al Primo Presidente al fine di statuire sull’opportunità di rimettere gli atti alle SS.UU Rinviando alla lettura dell’interessantissima ordinanza, ci si limita in questa sede a rilevare come la stessa seppur effettivamente il caso di specie risulta non collimante con i precedenti di legittimità richiamati rappresenti e faccia intravedere guardacaso da parte della VI sezione, cd, sezione filtro” una linea di pensiero tesa ad un più rigida e formale applicazione della disciplina tecnica rispetto agli ultimi arresti della Corte di Legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza interlocutoria 11 maggio – 31 agosto 2017, n. 20672 Presidente Armano – Relatore De Stefano Fatto e diritto rilevato che UniCredit spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2216 del 26/04/2016 con cui il tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza del 12/05/2014 del g.e. di quel tribunale, di rigetto dell’opposizione dalla medesima proposta contro il provvedimento di accoglimento della contestazione del credito proposta dai creditori procedenti Z.P. , M. e G. nel procedimento di espropriazione presso terzi promosso contro il debitore esecutato Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Palermo in liq.ne in particolare, la ricorrente notifica un primo ricorso, in cui il suo difensore dichiara di agire in forza di procura generale alle liti del 29/10/2010, a mezzo p.e.c. in data 27/06/2016, ma pure ulteriore ricorso ovvero, come specifica nella memoria il medesimo ricorso, ma semplicemente reiterandolo , sempre a mezzo p.e.c., stavolta in data 19/09/2016, nella cui intestazione continua a farsi riferimento univoco alla procura generale del 29/10/2010, ma che reca stavolta acclusa una procura speciale da parte di tale avv. V.F. - quale procuratore speciale e così legale rappresentante di UniCredit - in favore del medesimo difensore che aveva formato il primo ricorso degli intimati notificano separati controricorsi contro ciascuno dei due ricorsi sia Z.P. in data 22/07 e 19/10/2016 sia, con unitario atto, Z.G. e M. in data 25/07 e 26/10/2016 , in particolare eccependo, nei primi controricorsi, l’inammissibilità per carenza di procura speciale e, nei secondi, il vizio derivante dalla reiterazione del ricorso non espleta attività difensiva in questa sede il Consorzio è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis, con la quale, tra l’altro, solleva questione di ritualità della notifica del controricorso di Z.P. , siccome avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato .pdf e non .p7m e quindi da ritenersi privi di firma digitale, poi ribadendo pure la ritualità della procura allegata al ricorso notificato per secondo, siccome appunto sottoscritta digitalmente con file con estensione .p7m considerato che ben potrebbe immediatamente provvedersi - con altrettanto immediata individuazione della soccombenza della ricorrente - in conformità alla proposta di inammissibilità, già formulata dal relatore, per entrambi i ricorsi - del primo, perché formato da difensore privo di procura speciale, non potendo valere la procura generale rilasciata il 29/10/2010 per impugnare una sentenza del 2016 e tanto per giurisprudenza a dir poco consolidata tra le innumerevoli Cass. 20/11/2009, n. 24548 Cass. 31/05/2005, n. 11583 Cass. 16/05/2003, n. 7710 e neppure valendo stando alla tesi sviluppata con la memoria la e-mail della cliente, sul punto informata, tanto integrando una fattispecie singolarmente estranea a quella disegnata per il conferimento di una procura speciale dalle previsioni del codice di procedura civile - del secondo, perché proposto - il 19/09/2016 - una volta decorso il termine breve non soggetto, atteso l’oggetto della controversia, alla sospensione feriale e cioè scaduto il 60 giorno dal 27/06/2016, venerdì 26/08/2016 dalla prima notificazione, sebbene relativa ad un’impugnazione inammissibile in tali sensi, da ultimo ed ove riferimenti, Cass. Sez. U. 13/06/2016, n. 12084, già ricordata da Cass. 08/03/2017, n. 5793 né valendo a sanare l’inammissibilità del primo per difetto di valida procura la rinnovazione della sua notifica, una volta scaduti i termini per l’impugnazione tuttavia, ad avviso del Collegio, il ricorso non potrebbe essere definito, sia pure anche solo ai fini di regolare le spese nei rapporti tra la ricorrente ed uno solo dei controricorrenti Z.P. senza prendere posizione, anche a seguito della formale eccezione della ricorrente nella memoria depositata in vista dell’adunanza non partecipata e per gli effetti sensibili sul carico delle spese di giudizio che la sua soluzione potrebbe avere per il valore della controversia e l’entità dell’attività svolta da prendere in considerazione ai fini della liquidazione , su di una problematica che stima il Collegio investire una questione di massima di particolare importanza, sulla quale non risulta essersi ancora consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, nonostante investa un punto focale del processo civile telematico e l’applicazione ad esso di fondamentali principi della processualistica tale questione ha ad oggetto gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli atti del processo in forma di documento informatico o, descrittivamente, nativi informatici da notificare - riferendosi i precedenti di legittimità noti a fattispecie di atti in formato analogico e poi trasformati e notificati in via telematica, ovvero ad altre più articolate, ma non esattamente negli specifici termini di cui appresso - e, in particolare, sull’estensione che indica o descrive il tipo dei file in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità sicché va stabilito se esse prevedano o meno una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art. 156, comma secondo, cod. proc. civ., rendendosi - in caso di risposta affermativa al quesito necessario poi definire l’ambito ed i limiti dell’applicabilità alla fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ. ritiene al riguardo il Collegio che la sesta sezione - cioè, la sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo del codice di procedura civile - ben possa rimettere direttamente la questione alle Sezioni Unite, anziché alla pubblica udienza della sezione ordinaria ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 , visto che la problematica della ritualità della notifica di uno o più degli atti di costituzione della parte dinanzi a questa Corte, eseguita con documento nativo informatico a mezzo p.e.c. ma con file - ricorso o controricorso e soprattutto relativa indispensabile procura speciale - con estensione e quindi forma o struttura informatica diversa da quella espressamente prescritta, attiene all’ammissibilità o meno dei medesimi e quindi rileva agli effetti dell’applicazione del n. 1 dell’art. 375 cod. proc. civ., materia che è riservata appunto di norma proprio alla cognizione della sesta sezione ai sensi degli artt. 376, primo comma, primo periodo, nonché 380-bis cod. proc. civ., come novellato ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità, perché l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un valido e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai applicabile pertanto, non dovrebbero poter giovare i precedenti di Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665 siccome riferito ad un documento nativo analogico, notificato in via telematica con estensione .doc anziché .pdf , né di Cass. ord. 26/01/2016, n. 1403 relativa ad un atto trasmesso mediante file con estensione p7m dedotto come illeggibile ma comunque decifrato o reperito al punto da consentire la piena difesa , ma, a ben guardare, neppure l’altro principio, di eguale portata generale, dell’insussistenza di un diritto all’astratta regolarità del processo a chiarissime lettere ribadito, in materia, dalla stessa Cass. Sez. U. 7665/16, ovvero, più in generale, dalla più recente ancora Cass. Sez. U. 11141/17 , visto che l’intrinseca esistenza dell’atto e della procura attiene ad elementi talmente coessenziali dell’uno e dell’altro ai fini di una valida instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità da suggerirne come indispensabile la verifica ufficiosa sicché neppure può trovare applicazione il principio elaborato da Cass. 19/12/2016, n. 26102, quanto alla - mera - carenza della firma digitale ad un documento formato ab origine su supporto analogico va allora rilevato che il formato dell’atto del processo in forma di documento informatico è regolato, in via di sostanziale delegificazione, dall’art. 12 del Provvedimento 28/12/2015 successivo a numerosi altri analoghi del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati DGSIA del Ministero della Giustizia in forza dell’art. 11 del decreto del Ministro della giustizia del 21/02/2011, n. 44, recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 e successive modificazioni ai sensi del capoverso di tale disposizione, per quel che qui può rilevare, è stabilito poi che La struttura del documento firmato è PAdES-BES o PAdES Part 3 o CAdES-BES il certificato di firma è inserito nella busta crittografica nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m , mentre le definizioni degli acronimi PAdES e CAdES si rinvengono alle lett. z ed y del precedente art. 2 del detto provvedimento DGSIA risultando quindi indispensabile l’estensione p7m , a garanzia dell’autenticità del file e cioè dell’apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato, solo per il secondo caso, in cui cioè il documento informatico originale è creato in formato diverso da quello pdf completano il quadro normativo di riferimento, applicabile ratione temporis alla fattispecie caratterizzata dalla notifica diretta, da parte del difensore di Z.P. , del controricorso al difensore del ricorrente in data 19/10/2016 a mezzo p.e.c. , gli artt. 13 lett. a e 19bis del già richiamato provvedimento del DGSIA ai sensi dell’uno, la notifica insieme all’atto del processo in forma di documento informatico di un allegato è consentita se questo è in formato .pdf - ai sensi della lett. a dell’art. 13 del richiamato provvedimento DGSIA - ma, se il secondo è firmato digitalmente, dovrebbe quest’ultimo appunto recare l’estensione in virtù del già detto cpv. dell’art. 12 - p7m , a garanzia della sua autenticità ai sensi dell’altro, in caso di notificazioni eseguite in via diretta dall’avvocato, qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 2 in via descrittiva, invero, parrebbe dirsi che con l’imposizione dell’elaborazione del file in documento informatico con estensione p7m il normatore tecnico abbia inteso offrire la massima garanzia possibile, allo stato, di conformità del documento, non creato ab origine in formato informatico ma articolato anche su di una parte o componente istituzionalmente non informatica, quale la procura a firma analogica su supporto tradizionale, al suo originale composito, incorporando appunto i due documenti in modo inscindibile e, per quel che rileva ai fini processuali e soprattutto se non altro con riferimento alla presente fattispecie - della regolare costituzione nel giudizio di legittimità per la quale è da sempre stata considerata quale presupposto indispensabile la ritualità della procura speciale , con assicurazione di genuinità ed autenticità di entrambi in quanto costituenti un unicum diversa - ed in questa sede irrilevante - valenza dovrebbe avere poi il potere di autenticazione riconosciuto in via generale dalla normativa primaria all’avvocato notificante, che dovrebbe riguardare appunto la conformità degli atti già ritualmente formati ai loro rispettivi originali, ma non parrebbe riferito anche all’intrinseca o strutturale regolarità almeno della procura speciale indispensabile per il ricorso o per il controricorso in Cassazione e, verosimilmente, per la firma in calce a questi ultimi due atti in quanto tali riguardo ai quali le formalità previste dalle norme tecniche specifiche potrebbero porsi come indispensabili presupposti od elementi di esistenza stessa di un atto riferibile a colui che vi figura essere il suo autore pertanto, opina il Collegio che la questione di massima di particolare importanza riguarda, nell’ambito di una pure istituzionale discrezionalità in capo alla parte notificante - donde l’onere, per la controparte, di calibrare attentamente ogni eccezione o doglianza di nullità al riguardo - nella scelta tra l’alternativa PAdES o CAdES della modalità strutturale dell’atto del processo in forma di documento informatico e firmato da notificare direttamente dall’avvocato, la configurabilità o meno, al riguardo e se non altro quando l’atto da notificare comprende anche la procura speciale indispensabile per la ritualità del ricorso o del controricorso in sede di legittimità, di una prescrizione sulla forma dell’atto indispensabile al raggiungimento dello scopo art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. e posta pertanto a pena di nullità, nonché, in caso di risposta affermativa, sull’applicabilità - e relativi presupposti ed eventuali limiti - del principio di sanatoria dell’atto nullo in caso di raggiungimento dello scopo ricorrono pertanto, al riguardo e ad avviso del Collegio, le condizioni per rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi del secondo comma dell’art. 374 cod. proc. civ., seconda ipotesi, sulle questioni suddette, riassunte al punto 1 delle ragioni della decisione P.Q.M. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza indicata in motivazione.