Se il primo tentativo di notifica via PEC fallisce…

è possibile conservarne gli effetti e la tempestività riprendendo e completando il procedimento notificatorio a distanza di pochi giorni dal primo tentativo entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c. .

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20381/17 depositata il 24 agosto. Il caso. Nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso a carico di una società, l’Agenzia delle Entrate impugna in Cassazione la decisione con cui la CTR aveva rigettato il gravame. Notifica via PEC. Prima di giungere ad esaminare il merito della vicenda, la S.C. elimina ogni dubbio sulla tardività del gravame, lamentata della controricorrente. Risulta infatti agli atti che l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato una prima notifica del ricorso a mezzo PEC entro il termine di legge per impugnare, notifica che però, a causa di disfunzioni del server e nonostante la ricevuta di avvenuta consegna, era risultata incompleta non essendo leggibile il file allegato contenete il ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate, appreso l’esito negativo della notifica, aveva successivamente effettuato una seconda notifica questa volta con successo, senza però attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse la rinnovazione, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo . Tale iniziativa ha dunque fatto salvi gli effetti collegati alla notifica originaria essendo stato ripreso e completato il procedimento notificatorio a distanza di pochi giorni dal primo tentativo entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c. fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/16 . In conclusione, la Corte accoglie il ricorso per non aver la CTR adeguatamente motivato sulle doglianze sollevate dall'Agenzia e cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 6 luglio – 24 agosto 2017, n. 20381 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della CGR Costruzioni srl in liquidazione che resiste con controricorso , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 376/05/2016, depositata in data 12/02/2016, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per IRES, IVA ed IRAP dovute dalla società, in relazione all’anno d’imposta 2005, seguito di recupero a tassazione di maggiori ricavi, ex articolo 39 DPP 600/1973, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ne hanno rilevato l’inammissibilità, per difetto di motivi specifici, essendo l’atto riproduttivo delle medesime considerazioni svolte in sede di controdeduzioni nel giudizio dl primo grado, in difetto di motivo di doglianza su quanto statuito nella decisione impugnata. A seguito di deposito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti la ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza ex articolo 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’articolo 53 d.lgs. 546/1992, essendo l’atto di appello fondato su specifici motivi e doglianze nei confronti della sentenza di primo grado. 2. Preliminarmente, non è fondata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del gravame per tardività, ex articolo 327 c.p.c Vero che, a fronte di una sentenza pubblicata, nell’ambito di un giudizio instaurato successivamente all’entrata in vigore della Novella di cui alla 1.69/2009, il 12/02/2016 e non notificata, il termine d impugnazione di sei mesi, oltre sospensione feriale, come ridotta dall’articolo 16 d.l. 132/2014, conv. con modifiche dalla l. 162/2014, cfr. Cass. 27338/2016 , scadeva il 12/09/2016, lunedì. Risulta, tuttavia, sulla base di quanto dedotto e documentato dalle parti, che l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha effettuato una prima notifica, a mezzo PEC, in data 10/09/2016 entro dunque il termine di legge per impugnare , che, malgrado ricevuta di avvenuti consegna , è stata effettuata, a causa di disfunzioni verificatesi sul server come da documentazione allegata dalla ricorrente , in forma incompleta, in quanto il file allegato, contenente il ricorso per cassazione, era non leggibile come riconosciuto da entrambe le parti la ricorrente ha quindi effettuato una seconda notifica sempre a mezzo PEC, il successivo 15/09/2016, questa del tutte regolare e completa. Vi è stata dunque una doppia notifica e la prima, tempestiva, deve ritenersi meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa cfr. Cass. S.U. 14916/2016 . La ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica dei ricorso, ad essa non imputabile, in quanto dipendente da disfunzione dei sistema generale di notifica degli atti a mezzo PEC utilizzato dall’Avvocatura Generale dello Stato, si è immediatamente attivata, senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse rinnovazione, in ossequio al principio di ragionevole durata de processo Cass. 5974/2017 , riprendendo il procedimento notificatorio e completandolo, a distanza di pochi giorni dalla prima tentata notifica, entro dunque il tempo pari alla metà dei termini cui all’articolo 325 c.p.c., fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/2016, così conservando gli effetti collegati ella notifica originaria. 3. Il motivo di ricorso è fondato. Ed infatti questa Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, a mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’articolo 53, comma primo, de D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determinano l’inammissibilità de ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l’atto di appello benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi assolutamente incerta, essendo-interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equivoco Cass. 6473/2002 ed, inoltre, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni Cass. 1224/2007 . Come poi ribadito anche di recente da questa Corte Cass. ord. 14908/2014 , nel processo tributario, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’articolo 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza . Nella specie, l’appellante, in sede di gravarne, chiedendo l’annullamento della decisione di primo grado, contestava la motivazione e l’erronea valutazione operata dai giudici della C.T.P., in ordine all’uso distorto e strumentale della denuncia penale , fini del raddoppio dei termini di cui all’articolo 43 DPR 600/1973, nonché in ordine allo svolgimento dell’attività istruttoria ed alla ricostruzione analitico-induttiva operata, riprendendo anche le argomentazioni già poste a fondamento dell’atto impositivo e delle cotrodeduzioni d primo grado. Risulta, pertanto, che l’appello fosse sufficientemente specifico e contenesse quella necessaria parte argomentativi che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico Cass. S.U. 23299/2011 . 4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento de ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla. C.T.R. dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.