Nessuna rimessione in termini per l’avvocato poco diligente

Con l’ ordinanza ex art. 307 c.p.c., il Tribunale di Verona affronta alcuni temi caldi in relazione al c.d. diritto processuale telematico.

Il caso. Con provvedimento del 17 maggio 2016 il Tribunale interrompeva il giudizio per fallimento della società convenuta. L’attore provvedeva a depositare il ricorso in riassunzione solo in data 29 novembre 2016, ben oltre i termini di cui all’ art. 305 c.p.c La stessa parte, quindi, faceva istanza di rimessione in termini assumendo di aver provveduto in data 19 maggio 2016 al deposito telematico del ricorso in riassunzione, ma di non aver potuto constatate per tempo il mancato perfezionamento del detto deposito a causa del mancato ricevimento della PEC di rifiuto, derivante dalla circostanza che la sua PEC era piena e, pertanto, non ricevente. Precisava che il deposito sarebbe stato rifiutato perché non depositato con la voce istanza generica”. La decisione del Tribunale. Con la decisione in commento il Tribunale decidente, giudice Vaccari, rigetta l’istanza sulla scorta principalmente di due distinti motivi. In primo luogo il Giudice veronese fa presente che errato risulta il presupposto di fatto per cui l’ ultimo giorno utile per il deposito sarebbe stato il 17 settembre 2016. Essendo questo un sabato, infatti, la scadenza cadeva il primo giorno utile seguente, ovvero lunedì 19 settembre 2016. Ebbene, essendo la comunicazione della cancelleria pervenuta alle ore 11.25 del 19 settembre 16, la difesa del riassumente, se avesse agito con la diligenza richiesta dall’ art. 20, d.m. n. 44/2011, avrebbe avuto il tempo necessario per effettuare tempestivamente il deposito. All’ uopo si ricorda che il comma 5 del citato articolo 20 recita 5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione . In secondo luogo il Tribunale decidente, schierandosi con la giurisprudenza più rigorosa, rileva che risulta insuperabile la circostanza alla base del rigetto del deposito. Contrariamente a quanto assunto dal riassumente, detto rifiuto non era dipeso da una diversa dicitura , ma dalla circostanza che l’attore aveva provveduto a depositare il ricorso presso il ruolo generale come se si fosse trattato dell’ atto introduttivo di un nuovo giudizio, anziché del giudizio originario, come avrebbe dovuto fare .

Tribunale di Verona, sez. III Civile, ordinanza 21 marzo 2017 Giudice Vaccari A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 2 febbraio 2017 Rilevato che il giudizio va dischiarato estinto in quanto è stato riassunto dall’autore opponente con ricorso depositato in data 29.11.2016, dopo che ne era stata dichiarata l’interruzione a seguito del fallimento della società in data 17 maggio 2016 e quindi dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c. non può infatti essere accolta l’istanza di rimessione in termini che è stata avanzata dalla difesa del riassumente sulla scorta delle seguenti deduzioni -di aver provveduto, in data 15.09.2016 a depositare telematicamente ricorso in riassunzione con la dicitura ricorso in Riassunzione” -di aver ricevuto in data 19.09.2016 comunicazione via pec della cancelleria in cui gli era stato comunicato che la busta telematica era stata rifiutata perché il ricorso in riassunzione andava depositato con la voce istanza generale -che però in quei giorni la sua casella postale pec era piena e pertanto non aveva visualizzato la suddetta comunicazione -di essersi reso conto, in seguito, del tutto casualmente, della comunicazione del Tribunale e di aver depositato il ricorso in assunzione, secondo le indicazioni fornite dalla cancelleria deve innanzitutto osservarsi come la predetta spiegazione si fondi su un presupposto di fatto errato, ovvero che il giorno di scadenza del termine per il deposito del ricorso in riassunzione fosse il 17.09.2016 mentre invece sso scadeva il 19.09.2016 il 17.09.2016 cadeva di sabato e, dunque, la relativa scadenza è stata per legge prorogata al primo giorno successivo non festivo orbene, poiché risulta che la comunicazione di cancelleria era pervenuta al difensore del riassumente alle ore 11.25 del 19.09.2016 se lo stesso avesse avuto cura di verificare la propria casella di posta quello stesso giorno, in base al principio di diligenza generale dell’utente esterno così come prescritto dall’art. 20 del D.M. n. 44/2011 , avrebbe avuto tutto il tempo necessario per effettuare il deposito correttamente e tempestivamente la giustificazione che egli ha dato di tale omissione, oltre che non dimostrata, è generica e del tutto inverosimile atteso che l’istante non ha precisato quando il problema informatico da lui riferito sarebbe stato risolto ed, in mancanza di tale precisazione, deve ritenersi che esso si sia protratto fino al 29.11.2016, ovvero per più di due mesi infine deve osservarsi come il rifiuto del deposito del ricorso in riassunzione del 15 settembre 2016 sia stato determinato non già, come sostenuto dal riassumente, dalla richiesta della cancelleria che esso avvenisse previa attribuzione all’atto da depositare di una diversa dicitura ma dall’errore dello stesso riassumente che depositò l’atto al ruolo generale, come se si fosse trattato dell’atto introduttivo di un nuovo giudizio, anziché nel fascicolo originario come avrebbe dovuto fare, come segnalato nella comunicazione sull’esito del deposito inviatagli automaticamente dal sistema e da lui prodotta a sostegno della istanza di rimessione in termini occorre infine regolare le spese del giudizio atteso che vi è stata contestazione tra le parti sulla intervenuta estinzione così già Cass. Civile, sez. III, 16/06/1988, n. 4097 prima della modifica del disposto dell’art. 307 ultimo comma c.p.c. ed esse vanno poste a carico della parte che ha determinato l’estinzione del giudizio a cagione della sua inattività la somma dovuta a titolo di compenso va liquidata sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale alla convenuta aspetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15% del predetto importo P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna l’attore riassumente a rifondere alla banca le spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.534,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.