Prima tramite PEC, poi all’indirizzo della sede legale: così si notifica alle società in fallimento

In tema di procedure concorsuali, la cancelleria del tribunale deve procedere alla notifica tramite l’indirizzo PEC della società, il quale risulta dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi PEC. Solo ove ciò risulti impossibile oppure in caso di esito negativo, il creditore istante deve procedere a mezzo di ufficiale giudiziario. Quest’ultimo dovrà accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10132/17 depositata il 21 aprile. Il caso. Una società proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento ad opera della Corte d’appello, invocando l’invalidità della notificazione del decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare, ex art. 15 l. fall La notificazione alle persone giuridiche. Avverso tale pronuncia ricorreva in Cassazione la società, lamentando la mancata interpretazione estensiva del precetto ex art. 145 c.p.c. notificazione alle persone giuridiche” nell’individuare le persone a cui notificare l’atto giudiziario presso la sede legale della società ad integrazione della disposizione dell’art. 15 l. fall Quest’ultimo dispone che, in caso di impossibilità o di esito negativo della notificazione, la notifica a cura del ricorrente del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona, presso la sede sociale che risulta dal registro delle imprese. La particolare situazione della notificazione nella procedura concorsuale. Secondo la Corte di Cassazione, il ricorso è infondato e, quindi, da rigettare. Viene infatti richiamata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost del summenzionato articolo della l. fall., il quale stabilisce che la cancelleria debba procedere alla notifica tramite l’indirizzo di PEC che risulta dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi PEC. Solo ove ciò risulti impossibile oppure in caso di esito negativo, il creditore istante deve procedere a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale dovrà accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito . La norma in esame cerca di coniugare due diverse finalità quella di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore collettivo e quella della celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all’imprenditore . Vi è quindi un duplice meccanismo prima la PEC e solo dopo la notificazione presso l’indirizzo della sede legale per il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare. Il successivo deposito presso la casa comunale, infatti, ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, di obblighi impostigli per legge .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 24 febbraio – 21 aprile 2017, n. 10132 Presidente Di Virgilio – Relatore Di Marzio Fatto e diritto 1. - Bergamo Engineering and Consulting S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi contro la sentenza del 12 ottobre 2015 con cui la Corte d'appello di Milano aveva respinto il reclamo proposto dalla medesima società avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, nei confronti del Fallimento Bergamo Engineering and Consulting S.r.l. in liquidazione nonché del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., sull'assunto dell'invalidità della notificazione del decreto di convocazione per l'udienza p re fallimentare eseguita ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della legge fallimentare. Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha resistito con controricorso. Il Fallimento non ha spiegato difese. 2. - La società ricorrente - con il primo e secondo mezzo ha denunciato sia vizio di attività che violazione di legge per non avere la Corte territoriale adottato un'interpretazione estensiva del precetto dettato dall'articolo 145 c.p.c. nell'individuazione delle persone cui notificare l'atto giudiziario presso la sede legale della società ad integrazione della disposizione dell'articolo 15, terzo comma, della legge fallimentare, laddove quest'ultima dispone che, se la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica a cura del ricorrente del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese - con il terzo mezzo ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 15 della legge fallimentare. 3. - Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012 , il quale stabilisce che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore collettivo e del decreto di fissazione dell'udienza debba procedere la cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi PEC ovvero, qualora ciò risulti impossibile o abbia avuto esito negativo, il creditore istante a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale dovrà accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito. L'asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall'art. 145 cod. proc. civ. - che, per l'evenienza del mancato reperimento del destinatario presso la sede legale, impone di dare notizia dei prescritti incombenti e consente, alternativamente, la notifica alla persona fisica del legale rappresentante - è esclusa dalla diversità delle fattispecie a confronto, che ne giustifica, in termini di ragionevolezza, la diversa disciplina. A differenza dell'evocato art. 145, esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all'imprenditore. La specialità e la complessità degli interessi comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito , che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare, segnano l'innegabile diversità tra il descritto procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Inoltre, la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell'ufficio giudiziario e che consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari ufficiale giudiziario e agente postale . Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese, la cui funzione è assicurare un sistema organico di pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l'impresa e le sue principali vicende. In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, di obblighi impostigli per legge Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 depositata il 16 giugno 2016 . Ciò rende evidente l'infondatezza della pretesa del ricorrente di sostituire la disciplina dettata dall'articolo 145 c.p.c. a quella, completa ed autosufficiente, prevista dall'articolo 15 della legge fallimentare. 4. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e quant'altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis, dello stesso articolo 13.