Termine breve per ricorrere in Cassazione e l’evaporazione della distinzione tra comunicazione e notificazione

La trasmissione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, eseguita dal cancelliere mediante PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione.

La I sezione Civile della Cassazione sentenza n. 9974/17, depositata il 20 aprile ha invero ribadito un proprio precedente orientamento circa la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione in ambito fallimentare. Il caso. La decisione che si annota ruota interamente attorno ad un aspetto processuale, peraltro come spesso accade decisivo per le sorti del contenzioso, poiché il Supremo Collegio giunge a dichiarare l’impugnazione inammissibile per tardività della notifica del ricorso. L’ambito è quello concorsuale e più precisamente quello del ricorso per cassazione contro la decisione assunta dalla Corte d’appello sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento di prime cure. In questo caso, qualora la decisione sul reclamo venga comunicata nella sua interezza via PEC dalla Cancelleria, ci si chiede se il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 18, comma 14, Legge Fallimentare termine peculiare rispetto al regime normativo ordinario per proporre ricorso per cassazione, cominci a decorrere proprio da tale e nella fattispecie antecedente comunicazione via Pec, ovvero dalla nella fattispecie, successiva formale notificazione della sentenza a mezzo ufficiale giudiziario. E nel caso deciso dagli Ermellini la differenza era enorme, avendo il ricorrente per cassazione rispettato il termine dei 30 giorni solo con riguardo alla successiva notificazione della sentenza effettuata tramite ufficiale giudiziario, mentre tale termine non risultava rispettato quanto alla precedente comunicazione con invio integrale della sentenza avvenuta via PEC da parte della cancelleria. Il principio affermato. La Suprema Corte ribadisce un proprio precedente orientamento, secondo cui la notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, Legge Fallimentare, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata ex art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012 , è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, Legge Fallimentare , non ostandovi l'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c La peculiarità della disciplina in materia fallimentare e la sua prevalenza rispetto a quella generale. Infatti, avverte la Cassazione, il nuovo testo dell'art. 133 comma 2, c.p.c. — così come novellato dal d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014 - non si applica nel caso in cui norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale art. 325 e 326 c.p.c. , come per la sentenza di fallimento ex art. 18 commi 14 e 15 Legge Fallimentare. L’evaporazione della distinzione tra comunicazione e notificazione. Un ulteriore passaggio della sentenza qui in esame merita di essere segnalato. Secondo la Suprema Corte, non si può sostenere che il termine per l’impugnazione decorresse dalla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario neppure alla stregua della distinzione tra tale attività e quella compiuta dalla cancelleria. Infatti, in forza dell'art. 14, comma 4, del decreto legge n. 179/2012, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi . Di conseguenza, la distinzione tra comunicazione e notificazione è sostanzialmente evaporata, perdendo valenza normativa sostanziale, là dove, come per la specifica disciplina del ricorso avverso la decisione sul reclamo nei confronti della sentenza di fallimento, la decorrenza risulta per legge ancorata all'atto della cancelleria, nell’evidente intento di assicurare la stabilizzazione degli effetti della pronuncia in oggetto. Anche nel caso di appello dichiarato inammissibile tale distinzione comunicazione – notificazione è da considerarsi superata. La tradizionale distinzione tra comunicazione e notificazione perde rilevanza anche nella previsione dell'art. 348- ter , comma 3, c.p.c., laddove si dispone la decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia di primo grado dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità . Nel caso specifico è stato rispettato anche il diritto di difesa della parte. Gli Ermellini, infine, osservano che - a tacere da ogni valutazione funditus del rilievo avanzato in dottrina, secondo il quale andrebbe resa palese alle parti la natura dell'attività posta in essere dal cancelliere - nella specie la cancelleria ha indicato che si trattava di notificazione a mezzo Pec, da ciò conseguendo il rispetto non solo del profilo formale, ma anche sostanziale della tutela e del diritto di difesa della parte. L’esito del ricorso e la condanna non leggera alle spese. Per tutti questi aspetti, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività , con una condanna alle spese oltretutto non proprio lieve euro 10mila, oltre spese ed oneri, con aggiuntiva condanna al versamento del contributo unificato .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 febbraio – 20 aprile 2017, numero 9974 Presidente Didone – Relatore Di Virgilio Fatti di causa La società omissis s.p.a., nell’ambito di una procedura fallimentare iniziata a seguito di sei istanze di fallimento presentate da creditori, presentava il 18/12/2012 domanda di concordato preventivo con riserva, ex articolo 161, 6 comma e 186 bis legge fall. il Tribunale assegnava alla società termine di gg.60 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione ex articolo 161, 2 e 3 comma, legge fall. nominando l’ausiliario, che nella relazione mensile depositata il 5/2/2013, rilevava che , in pendenza del termine di cui all’articolo 161, 6 comma, aveva effettuato pagamenti a favore della controllata Ecoware s.p.a. per Euro 148.300,00 circa importo poi ridotto ad Euro 107.000,00 circa , senza la prescritta autorizzazione del Tribunale il Tribunale, preso atto dei pagamenti, fissava udienza ex articolo 173 legge fall. al 28/2/2013 nelle more, presentava il 15/2/2013 istanza di proroga del termine che sarebbe scaduto il 18/2/2013 ex articolo 161, 6 comma, per il deposito della proposta e del piano il 27/2/2013, Avelkar Energy Ltd. effettuava versamento a fondo perduto per Euro 107.000,00 a favore di , per reintegrare le somme versate non autorizzate il Tribunale, con decreto del 6/3/2013, depositato il 14/3/2013, revocava il termine di proroga, rigettava in ogni caso l’istanza di proroga ed in pari data pronunciava con sentenza il fallimento della società. impugnava con separati ricorsi il decreto e la sentenza di fallimento la Procedura si costituiva in ambedue i reclami la Corte d’appello, riuniti i giudizi, con sentenza del 14/6/2013 - 25/6/2013, ha respinto il reclamo proposto da omissis spa avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia depositata il 14/3/2013, dichiarativa di fallimento della società, ed ha compensato le spese. Nello specifico, la Corte felsinea, premesso che l’autonoma impugnazione del decreto del 6-14 marzo 2013, pur non soggetto a reclamo, non aveva determinato alcuna preclusione per la parte, che aveva nel contempo proposto reclamo ex articolo 18 legge fall., ha respinto il primo motivo, inteso a far valere l’irritualità del decreto emesso dal Tribunale ex articolo 173 legge fall., rilevando che il Tribunale aveva fatto riferimento a detta norma per il profilo procedimentale al fine di instaurare il sub procedimento e garantire alla parte il pieno diritto di difesa in maniera ancora più articolata rispetto al procedimento ex articolo 161 e 162 legge fall., per cui anche a non considerare applicabile, neppure analogicamente, l’articolo 173 legge fall. in qualsiasi momento della procedura, era da ritenersi rispettato il contraddittorio, ed il provvedimento di rigetto della proroga andava considerato sostanzialmente quale provvedimento di inammissibilità della domanda. Nel merito, ha ritenuto che il pagamento pacificamente non autorizzato a favore di società controllata in stato di insolvenza, per far fronte alle esigenze di cassa di questa, per circa Euro 107.000,00, integrava atto di straordinaria amministrazione, deliberatamente posto in essere da nella consapevolezza della necessità dell’autorizzazione del Tribunale v. delibera del c.d.a. del 21/12/2012 , né rilevava il successivo versamento da parte di società del gruppo, stante la violazione degli obblighi posti a carico del debitore, che prescindeva dal danno in concreto per i creditori né il Tribunale era tenuto a concedere la proroga, dovendo invece operare a riguardo una valutazione discrezionale, ed in ogni caso, nel concreto, il Tribunale aveva individuato valide ragioni per non concederla, sì da ritenere che non avesse una chiara visione delle iniziative e proposte da avanzare ai creditori. Ricorre avverso detta sentenza la società, con ricorso affidato a tre motivi. Si difende con controricorso il Fallimento. Il Fallimento ha depositato la memoria ex articolo 378 cod. proc. civ Ragioni della decisione 1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 173 legge fall., e quindi della revoca dell’ammissione al concordato allorquando non vi era stata ammissione secondo la parte, la norma è da ritenersi incompatibile con la fase di pre-concordato, postula la presenza del commissario giudiziale, che non potrebbe essere sostituito da un consulente seppur nominato dal tribunale, ma con ruolo e funzioni diverse, ed il procedimento ex articolo 173, che prevede la comunicazione anche ai creditori oltre che al Pm, è incompatibile col pre-concordato. 1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 161, 8 comma e dell’articolo 162, 2 comma, legge fall., atteso che la prima norma prevede l’inammissibilità della proposta solo per la violazione degli obblighi informativi e l’articolo 162, 2 comma, legittima il Tribunale a dichiarare inammissibile la proposta ove sia verificata l’assenza dei presupposti di cui agli articolo 160 1 e 2 comma, e 161 legge fall., e nella situazione del pre concordato è limitata la verifica dei presupposti, mancando il piano e la documentazione connessa e sono verificabili solo il presupposto soggettivo della procedura, quello oggettivo, la competenza territoriale e la regolarità formale del ricorso, né la società aveva mancato agli obblighi informativi. A tutto concedere, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare l’inammissibilità del ricorso per concordato con riserva. 1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 161, 6 comma, legge fall., attesa l’irrilevanza dei motivi per non concedere la proroga, mentre si sarebbe dovuto riscontrare l’esistenza di giustificati motivi per concederla, ed inoltre, si trattava di pagamenti eseguiti nell’ottica di tutela del patrimonio sociale e quindi da considerarsi atti di ordinaria amministrazione, senza alcuna frode ai creditori, ed il socio ha reintegrato la somma e quindi azzerato il danno. 2.1.- Il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza impugnata risulta notificata dalla Cancelleria al procuratore domiciliatario di il 25 giugno 2013, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16, del d.l. 18/10/2012, numero 179, convertito nella legge 17/12/2012, numero 221, con l’invio integrale della sentenza ed il relativo messaggio è stato correttamente visualizzato dal destinatario successivamente, l’11/7/2013, la sentenza è stata notificata dall’ufficiale giudiziario il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica al Fallimento il 9/8/2013, e quindi oltre il termine perentorio di giorni trenta dal 25 giugno 2013, termine fissato dall’articolo 18, 14 comma, l.f. né rileva la successiva notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario, avvenuta l’11/7/2013. Come infatti affermato nella recente pronuncia di questa Corte 20/5/2016, numero 10525 e in senso conforme la successiva pronuncia 30/1/2017, numero 2315 , la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’articolo 18, comma 13, legge fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , ex articolo 16, comma 4, del d.l. numero 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge numero 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex articolo 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’articolo 133, comma 2, cod.proc.civ., come novellato dal d.l. 24/6/2014, numero 90, conv., con modif., dalla legge 11/8/2014, numero 114, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 cod.proc.civ Né potrebbe sostenersi la decorrenza del termine dalla data dell’avvenuta notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario, alla stregua della distinzione tra tale attività e quella compiuta dalla cancelleria, atteso che, in forza dell’articolo 14, 4 comma del d.l. 179/2012 cit., le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi di talché la distinzione tra comunicazione e notificazione è sostanzialmente evaporata, perdendo valenza normativa sostanziale, là dove, come per la specifica disciplina del ricorso avverso la decisione sul reclamo nei confronti della sentenza di fallimento, la decorrenza risulta per legge ancorata all’atto della cancelleria, nell’evidente intento di assicurare la stabilizzazione degli effetti della pronuncia in oggetto. E, come nota la difesa del Fallimento, la tradizionale distinzione tra comunicazione e notificazione perde rilevanza anche nella previsione dell’articolo 348 ter, 3 comma, cod. proc. civ., laddove si dispone la decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia di primo grado dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità . Va infine rilevato che, a tacere da ogni valutazione funditus del rilievo avanzato in dottrina, secondo il quale andrebbe resa palese alle parti la natura dell’attività posta in essere dal cancelliere, nella specie la Cancelleria ha indicato che si trattava di notificazione a mezzo pec, da ciò conseguendo il rispetto non solo del profilo formale, ma anche sostanziale della tutela e del diritto di difesa della parte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.