Tecnologia e carta: il PCT ha messo fuori gioco la marca da bollo?

La risposta negativa arriva direttamente dal Ministero della Giustizia che, sollecitato da un quesito della Corte d’appello di Firenze, chiarisce come il pagamento del contributo unificato possa essere effettuato tramite marca da bollo anche dopo l’entrata in vigore del PCT, posto che il programma SICID scongiura il rischio che il medesimo contrassegno possa essere riutilizzato.

Deposito telematico e marca da bollo. Le disposizioni sul deposito telematico dell’atto introduttivo hanno comportato l’abrogazione implicita dell’art. 285, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, essendo impossibile procedere al deposito della marca cartacea in cancelleria contestualmente alla produzione dell’atto telematico? Ancora, in caso di deposito telematico dell’atto introduttivo è consentito procedere al pagamento delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002 esclusivamente con modalità telematica o con modello F23? Questi gli interrogativi che la Corte d’appello di Firenze ha sottoposto al Ministero della Giustizia a seguito dell’introduzione del PCT, sottolineando i problemi di coordinamento con l’art. 285 del T.U. spese di giustizia. In particolare, i giudici toscani prospettano l’eventualità che, a fronte del rifiuto ex art. 285, comma 4 del deposito dell’atto introduttivo qualora il pagamento non venga effettuato con modalità telematica né tramite modello F23, ma tramite marca da bollo scansionata ed allegata alla busta telematica, non essendo possibile provvedere all’annullamento ad opera dell’ufficio, la medesima marca da bollo - che resterebbe concretamente nelle mani della parte - potrebbe essere riutilizzata con danno all’Erario. Nessuna abrogazione implicita. Il Ministero dissipa ogni dubbio sul punto chiarendo che, in attesa dell’emanazione del decreto presidenziale previsto dall’art. 196 T.U. spese di giustizia che dovrà disciplinare le modalità di pagamento dei diritti di copia, dei diritto di certificato e delle spese per le notificazioni anche con riferimento alle modalità telematiche , non possono che continuare ad applicarsi gli artt. 285 e seguenti del T.U. spese di giustizia. Fermo restando dunque che l’importo forfettario per le notificazioni a richiesta d’ufficio può essere versato mediante marca da bollo, pagamento telematico art. 30 d.m. n. 44/2011 o mediante modello F23, il Ministero chiarisce che l’utilizzo della marca da bollo è pienamente compatibile” con il deposito telematico posto che il programma SICID prevede la possibilità di inserire il numero identificativo riportato sul contrassegno in modo da consentire al sistema di memorizzarlo e di allertare il cancelliere che si trovasse davanti il medesimo numero di marca in un nuovo procedimento . In conclusione, non è necessario che l’avvocato consegni il contrassegno in originale presso la cancelleria, essendo sufficiente l’allegazione della scansione dello stesso al momento del deposito dell’atto. Allo stesso modo, qualora si proceda con il pagamento del contributo unificato con modalità telematica o modello F23, nessun ulteriore adempimento dovrà essere richiesto nei confronti della parte. Prendendo atto della risposta fornita dal Ministero, il Tribunale di Firenze scrive al presidente del COA chiedendo di invitare gli avvocati ad inserire il numero della marca da bollo al momento dell’iscrizione a ruolo in modo telematico. Con buon pace di chi resta fedele alla carta, ma anche di chi scommette sul telematico.

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