Quando il decreto di fissazione dell’adunanza camerale è notificato a mezzo PEC

A partire dal 15 febbraio 2016 le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate per via esclusivamente telematica all’indirizzo PEC.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6369/17 depositata il 13 marzo. Il caso. Un soggetto ricorreva in Cassazione lamentando l’invalidità della notificazione del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, con proposta di definizione ravvisata dal relatore, per il fatto che essa era stata effettuata tramite PEC inviata al difensore della ricorrente, invece che al domicilio eletto. La notificazione tramite PEC. La Corte di Cassazione parte dal rilievo che la notificazione è comunque andata a buon fine, come dimostrato dalle attestazioni di cancelleria e dalla presentazione della memoria ad opera della ricorrente. Ma, al netto di ciò, dal 15 febbraio 2016 è divenuta operativa la disciplina ex art. 16, d.lgs. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012. A partire da quella data, nei procedimenti civili, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni . Rimane ovviamente possibile effettuarle mediante deposito in cancelleria, qualora non sia possibile farlo telematicamente per cause imputabili al destinatario . Per questi motivi è da ritenersi pienamente rituale la notificazione effettuata. Il motivo è quindi infondato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 17 febbraio – 13 marzo 2017, n. 6369 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 1 ottobre 2014, ha dichiarato la convenuta B.G. proprietaria esclusiva della porzione di fabbricato sito in omissis , catastalmente censita al foglio X del mappate , e ha condannato i convenuti B.G. e G.R. al rimborso delle spese processuali in favore della attrice s.r.l. Sagrantino Italy che avverso detta decisione ha proposto appello la B. , con citazione notificata il 23 dicembre 2014 che la Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 15 dicembre 2015, accogliendo l’eccezione dell’appellata, ha dichiarato l’appello inprocedibile ex art. 348 cod. proc. civ., avendo l’appellante provveduto all’iscrizione a ruolo della causa soltanto il 7 gennaio 2015, senza osservare il termine di dieci giorni di cui al combinato disposto degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ. che la Corte di Genova ha rilevato un secondo profilo di improcedibilità, giacché l’appellante non è comparsa né alla prima in data 21 aprile 2015 né alla seconda in data 30 giugno 2015 udienza collegiale di comparizione che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 febbraio 2016, sulla base di un motivo che ha resistito, con controricorso, la s.r.l. Lutezia spv s.r.l., succeduta a titolo particolare all’intimata Sagrantino nel credito azionato con la domanda introduttiva che la proposta del relatore è stata notificata alle parti ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. Considerato che non può essere accolta l’eccezione di invalidità della notificazione del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio e della proposta, sollevata sul rilievo che essa sarebbe stata effettuata per via telematica alla casella di posta elettronica certificata del difensore della ricorrente, anziché presso il domicilio eletto in Roma nello studio dell’Avv. Silvia Carlei che - a prescindere dal rilievo che la notificazione è andata a buon fine e ha raggiunto pienamente il suo scopo, come dimostrato non solo dalle attestazioni di cancelleria ma anche dalla stessa presentazione della memoria da parte del difensore della ricorrente - la doglianza non tiene conto della circostanza che, a partire dal 15 febbraio 2016, è divenuta operativa, a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero della giustizia 19 gennaio 2016 che ha accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte di cassazione, la disciplina dettata dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 con la conseguenza che, a partire da quella data, nei procedimenti civili di cassazione de comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici comma 4 , rimanendo salva la possibilità di eseguire le comunicazioni e le notificazioni mediante deposito in cancelleria se non sia possibile ricorrere alla posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario comma 6 , e rendendosi applicabile la disciplina dell’art. 136, terzo comma, e degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario comma 8 v. Cass., Sez. U., 31 maggio 2016, n. 11383 che, pertanto, è pienamente rituale la notificazione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore della ricorrente del decreto del presidente di fissazione dell’adunanza camerale con la proposta di definizione ravvisata dal relatore, non essendo configurabile alcuna invalidità per la mancata notifica di detto decreto a mezzo ufficiale giudiziario presso lo studio del domiciliatario in che, d’altra parte, la proposta notificata contiene l’indicazione della ipotesi prefigurata manifesta infondatezza del ricorso , in conformità di quanto richiesto dal novellato ad opera della legge 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 art. 380-bis cod. proc. civ. che, con l’unico mezzo, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 348 cod. proc. civ. che la ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia verificato se il ritardo nell’iscrizione a ruolo abbia comportato o meno una violazione del principio di effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo la controparte avuto la facoltà di esplicare la propria difesa che il motivo è infondato, perché la mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ. determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, a nulla valendo che l’appellato si sia costituito e si sia difeso anche nel merito che l’art. 347, primo comma, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d’appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all’art. 171 cod. proc. civ. concernente la ritardata costituzione delle parti , la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell’appello, se l’appellante non si costituisca nei termini, di cui all’art. 348 cod. proc. civ. ne consegue che il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell’appellante, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel termine assegnatogli Cass., Sez. U., 18 maggio 2011, n. 10864 che diviene quindi inammissibile, per difetto di interesse, l’ulteriore censura, rivolta con il motivo, alla seconda ratio decidendi , quella relativa alla mancata partecipazione dell’appellante alla prima e alla seconda udienza di comparizione che il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.