E’ imputabile alla parte il ritardo nell’emissione della RAC?

Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza non definitiva n. 110/17, depositata il 3 febbraio, pone un ulteriore tassello alla formazione pretoria del diritto processuale telematico”, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tanti professionisti del settore preoccupati da termini e decadenze di nuovo conio.

Il fatto. Il Tribunale monocratico di Rovigo viene chiamato a pronunciarsi ex articolo 281- sexies c.p.c. su un'eccezione preliminare sollevata da parte attrice che, in un giudizio avente ad oggetto la nullità di una donazione e lesione di legittima, eccepiva la tardività della costituzione e della domanda riconvenzionale di parte convenuta. Tanto faceva rilevando che la ricevuta di avvenuta consegna determinante al fine di sancire la tempestività della costituzione del convenuto articolo 51, comma 2, d.l. n. 90/2014 è stata generata dal gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia oltre il termine di costituzione precisamente alle ore 01.39 del giorno successivo il termine ultimo . Parte convenuta chiedeva, da parte sua, la rimessione in termini, depositando una nota del gestore telematico atta a confermare il malfunzionamento del sistema. Ricostruzione della vicenda processuale. Il Tribunale monocratico, con la sentenza in commento, dopo aver rilevato l’irrilevanza della documentazione prodotta da parte convenuta in quanto, tra l’altro, dalla stessa si evinceva che il detto malfunzionamento sarebbe cessato prima della scadenza dei termini ex articolo 166 c.p.c., richiama l’articolo 51 d.l. n. 90/2014 ai sensi del quale il momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici è quello indicato nella ricevuta di avvenuta consegna della Pec generata dal gestore PEC . Prende atto, quindi, che parte convenuta aveva provveduto ad inviare la pec per il deposito dell’atto introduttivo alle 18.33 del 20.12.2016, mentre la ricevuta di consegna era datata 21.12.2016, derivando da ciò che in tale data si era effettivamente perfezionata la costituzione quindi tardivamente rispetto ai termini di cui all’articolo 166 c.p.c. . Cruciale, quindi, secondo il Giudice di Rovigo è verificare se la tardività fosse imputabile a parte convenuta. La soluzione. Ebbene, la sentenza afferma in maniera categorica che se si imputasse il ritardo nell’emissione di detta ricevuta alla parte, si arriverebbe a sostenere che il limite concreto di costituzione non è quello previsto dall’articolo 166 c.p.c., ovvero di venti giorni prima dell’udienza, ma inferiore con evidente violazione del dettato normativo. In sostanza, se da un lato è pacifico che il deposito telematico si perfeziona sola con la ricezione della ricezione di avvenuta consegna RAC dall’altro qualora il deposito sia andato a buon fine, ancorchè tardivamente, e la parte abbia effettuato lo stesso entro l’ultimo giorno utile, non si può imputare alla stessa un ritardo del sistema nell’emettere la ricevuta sopra menzionata . formalità non dipendente da propria attività processuale . La parte convenuta deve essere quindi rimessa in termini.

Tribunale di Rovigo, sez. I Civile, sentenza 3 febbraio 2017, n. 110 Giudice Bettio Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione R. G. con atto di citazione ritualmente notificato ricorreva a codesto tribunale affinchè fossero accolte le seguenti conclusioni in via principale e nel mento - accertarsi e dichiararsi la nullità, per mancanza di forma prevista ad substantiam dall'art. 782 -1 comma - cc., della donazione risultante dall’atto di trasferimento di Euro 55.803,00 effettuato da P. M. in data 07/03/2006, con l'operazione di bonifico dal conto di deposito a risparmio n. OMISSIS e disposta a favore di R. L. e B. E. - condannarsi, per l'effetto, R. L. e B. E., in solido tra loro, a restituire ovvero a conferire all'asse ereditario la predetta somma, maggiorata degli interessi, dal 07/03/2006 data dell'atto di trasferimento patrimoniale sino al 12/02/2015 data dell'apertura della successione - disporre la divisione della somma su indicata con riconoscimento, a favore dell'attore, della quota di 1/3 spettantegli inforza di successione legittima - condannarsi, per l'effetto, i convenuti R. L. e B. E. al pagamento, in solido tra loro, a favore di R. G. e a titolo di ristoro della quota ereditaria di 1/3 spettante per successione legittima, della somma capitale di Euro 18.601,00 - maggiorata degli interessi legali come sopra specificati -, oltre ulteriori interessi dalla data di apertura della successione al saldo effettivo - accertare l'obbligo della convenuta R. L. di rendere il conto della gestione del conto di deposito a risparmio n. omissis , intestato a P. M., dal giorno 03/01/2005 data di conferimento a R. L. della delega ad operare sul conto di deposito al risparmio al 14/02/2015 data dell'apertura della successione - condannare, pertanto, R. L. all'adempimento dell'obbligo di rendiconto - condannare R. L. alla conseguente restituzione ovvero conferimento all'asse ereditario delle somme che risulteranno indebitamente ed ingiustificatamente prelevate dal conto di deposito a risparmio n. omissis , come verranno accertate in corso di causa, maggiorate degli interessi dalle date dei singoli prelievi sino alla data di apertura della successione - disporre la divisione delle somme che risulteranno da restituire quale saldo del rendiconto maggiorate degli interessi con riconoscimento, a favore dell'attore, della quota di 1/3 spettategli in forza di successione legittima - condannarsi, per l'effetto, R. L. a corrispondere a R. G. la quota di 1/3 delle somme che risulteranno da restituire quale saldo del rendiconto, a titolo di ristoro della quota ereditaria spettante per successione legittima, maggiorata degli interessi dalla data dell'apertura della successione al saldo effettivo. In via subordinata - nella denegata ipotesi che la donazione risultante dall'atto di trasferimento di Euro 55.803,00 effettuato da P. M. in data 7/3/2006, con l'operazione di bonifico dal conto di deposito a risparmio n. OMISSIS e disposta a favore di R. L. e B. E., venisse ritenuta valida, accertare e dichiarare che quest’atto di disposizione eccede la quota di cui P. M. poteva disporre e, per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota di legittima mediante riduzione della donazione medesima, sino a concorrenza della somma equivalente ai 2/9 della somma di Euro 55.803,00, maggiorata degli interessi dalla data del 7/3/2006 alla data dell’apertura della successione - condannarsi, per l'effetto, i convenuti R. L. e B. E., in solido tra loro, al pagamento, in favore di R. G., della somma equivalente ai 2/9 della somma di Euro 55.803,00, maggiorata degli interessi dalla data del 7/3/2006 alla data dell’apertura della successione - accertare l'obbligo della convenuta R. L. di rendere il conto della gestione del conto di deposito a risparmio n. OMISSIS, intestato a P. M., dal giorno 3/01/2005 data di conferimento a R. L. della delega ad operare sul conto di deposito al risparmio al 14/2/2015 data dell'apertura della successione - condannare, pertanto, R. L. all'adempimento dell'obbligo di rendiconto - condannare R. L. alla conseguente restituzione ovvero conferimento all'asse ereditario delle somme che risulteranno indebitamente ed ingiustificatamente prelevate dal conto di deposito al risparmio n, omissis , come verranno accertate in corso di causa, maggiorate degli interessi, dalle date dei singoli prelievi sino alla data di apertura della successione - disporre la divisione delle somme che risulteranno da restituire, quale saldo del rendiconto maggiorate degli interessi con riconoscimento, a favore dell'attore, della quota di 1/3, spettategli in forza di successione legittima - condannarsi, per l'effetto, R. L. a corrispondere a R. G. la quota di 1/3 delle somme che risulteranno da restituire quale saldo del rendiconto, a titolo di ristoro della quota ereditaria spettante per successione legittima, maggiorata degli interessi legali dalla data dell'apertura della successione al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge, nonché spese e competenze di eventuali CTU che dovessero essere disposte. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge Si costituivano i convenuti, L. R., G. L. R., E. B., mediante comparsa di risposta depositata telematicamente il 21.12.2016, i quali formulavano le seguenti conclusioni Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere le domane tutte proposte nei confronti di B. E. perché infondate in fatto e in diritto respingere . le domande tutte, principale e subordinata, proposte nei confronti di R. L. e R. G. L. perché infondate in fatto e in diritto in via riconvenzionale. accertare e dichiarare che R. L. ha diritto di ottenere dal fratello R. G. la quota di 1/3 del compenso per l'attività di assistenza, cura, vitto, alloggio e sanitaria prestate a favore della madre P. M. dall'1.1.2006 al 27.8.2012 e per l'assistenza e cura prestata nel periodo corrente tra il 27.8.2012 ed il 12.2.2015 quando è stata ospite de La Residence s.r.l. nell'ammontare che risulterà di giustizia all’esito dell'espletanda istruttoria, condannandolo al relativo pagamento in favore della convenuta R. L. sempre in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, principale o subordinata, di parte attrice, operare la compensazione giudiziale fino a concorrenza tra le opposte ragioni di credito e condannare R. G. al pagamento in favore di R. L. della somma che risulterà a suo credito e che si indica nell'importo di 22.799,98 o di quella diversa, anche maggiore somma che risulterà di giustizia. Spese e competenze di causa interamente rifuse . All'udienza dell' 11.01.2017 parte attrice eccepiva la tardività del deposito della comparsa di risposta e quindi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta da controparte, questione che necessita di essere risolta anticipatamente mediante sentenza parziale non definitiva. Alla successiva udienza del 20.01.2017 fissata, su richiesta delle parti, per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.comma sulla questione preliminare sopra indicata, parte convenuta chiedeva un rinvio per il deposito di documentazione in merito al mal funzionamento del sistema telematico all'epoca del deposito della comparsa di costituzione di cui si tratta . All'udienza del 03.02.17 le parti procedevano alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c Preliminarmente va dichiarata l'irrilevanza ai fini della decisione del documento prodotto da parte convenuta all'udienza del 03.02.17 cfr. comunicazione della piattaforma che gestisce polisweb prodotta . Ai fini della risoluzione del contrasto intercorso tra le parti appare necessario risolvere la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti di cui l'art. 153 c.p.comma per la rimessione in termini del convenuto in relazione al deposito della comparsa di costituzione e della conseguente ammissibilità delle domande riconvenzionali svolte. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la rimessione in termini è possibile a seguito della dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà Cass. Civ. Sez. III, 11.11.2011, n. 23561 Cass. Civ. Sez. L, 16.10.2015, n. 20992 . Va precisato, inoltre, che, nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui alla norma sopra citata, il giudice può valutare tutte gli elementi oggettivi emergenti dagli atti e dai documenti di causa. La questione va, quindi, analizzata sotto un duplice profilo da un lato il perfezionamento della notifica e dall'altro l'imputabilità alla parte della tardività di questo. Va rilevato che ai sensi dell'art. 51 D.L. 90/2014 il momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici è quello indicato nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia cd. RAC . Nel caso di specie, i convenuti hanno depositato l'atto introduttivo alle ore 18.33 del 20.12.2016, così come indicato dalla stampa della casella di posta elettronica del fascicolo telematico dell'Avv. P. cfr, docomma 19 fascomma parte convenuta , mentre la ricevuta di avvenuta consegna è stata recapitata all'indirizzo di parte convenuta solo in data 21.12.2016. Ad ogni modo il giorno e l'ora del deposito non sono mai stati contestati. Va quindi evidenziato che il deposito della comparsa di costituzione si è perfezionato ex lege in data 21.12.2016 e quindi tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 166 c.p.comma Ciò posto, resta però da chiarire se la tardività del perfezionamento del deposito di cui si tratta sia o meno imputabile a parte convenuta. Va premesso che la documentazione prodotta da detta parte afferente all'interruzione dei servizi informatici del settore civile per l'installazione di modifiche evolutive, migliorative e correttive non riguardava il deposito di atti introduttivi, bensì la consultazione e l'implementazione dei registri di cancelleria, l'aggiornamento anche da fuori ufficio della consolle del magistrato, il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati, tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici, tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni e i pagamenti telematici cfr. doccomma 17-18 fascicolo parte convenuta e nella stessa si da atto che il riavvio del sistema comunque era fissato a partire dalle ore 24.00 del 17 dicembre 2016 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 19 dicembre 2016, e quindi in data anteriore a quella in cui parte convenuta ha effettuato il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta. Inoltre, non è stata prodotta alcuna documentazione attestante eventuali difficoltà di deposito di atti nei giorni successivi all'interruzione. Tuttavia, il cuore della questione giuridica che qui interessa, afferisce ad un'analisi sistematica della disciplina processuale codicistica integrata con quella riguardante il processo telematico. Non si può, infatti, non considerare che la legge non stabilisce alcun esplicito divieto di deposito entro un certo limite orario dell'ultimo giorno utile per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 166 c.p.comma e che il termine entro il quale il convenuto deve costituirsi è di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione e non minore. In tale ottica, la circostanza che il sistema abbia emesso la ricevuta di avvenuta consegna cd. R.A.C. oltre sette ore dopo il deposito dell'atto di cui si tratta non può essere imputabile alla parte, non avendo questa il controllo del sistema. Del resto, se si imputasse il ritardo del sistema nell'emissione di detta ricevuta alla parte, si arriverebbe a sostenere che il limite concreto di costituzione del convenuto non è quello previsto dall'art. 166 c.p.c, ovvero di venti giorni prima dell'udienza, ma inferiore, con un evidente violazione del dettato normativo. In sostanza, se, da un lato, è pacifico che il deposito telematico si perfeziona solo con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna cd. R.A.C. dall'altro, qualora il deposito sia andato a buon fine, ancorché tardivamente, e la parte abbia effettuato lo stesso entro l'ultimo giorno utile, non si può imputare a quest'ultima un ritardo del sistema nell'emettere la ricevuto sopra menzionata non essendo previsto normativamente, oltre che alcun divieto del deposito entro la mezzanotte del giorno di scadenza, neppure un tempo mimmo intercorrente tra il deposito svolto dalla parte e l'invio da parte del sistema della ricevuta di cui si tratta, sicché quest'ultima non potrebbe comunque svolgere una previsione ex ante prognostica rispetto al compimento di detta ultima formalità non dipendente da propria attività processuale poiché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà come specificato dalla giurisprudenza sopra citata. Sussistono, pertanto, i presupposti per la rimessione in termini di parte convenuta con conseguente assorbimento delle ulteriori istanze, anche istruttorie, formulate dalle parti. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio appare necessario rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione dello stesso, Quanto alle spese legali, queste saranno liquidate nella sentenza definitiva P.Q.M. Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così decide 1. accoglie l'istanza di rimessione in termini svolta da parte convenuta e, per l'effetto, rigetta l'istanza di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposta da parte attrice 2. spese al definitivo