Un’anomalia durante l’inserimento nel fascicolo di un atto è idonea a travolgere tutto il deposito?

L’accettazione di un atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito ma riguarda il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale. Non si ammettono anomalie che, bloccando l’inserimento nel fascicolo, producano un effetto retroattivo idoneo a travolgere il deposito.

Così ha deciso il Tribunale di Torino con ordinanza depositata il 10 febbraio. Il caso. La convenuta chiedeva la rimessione in termini per il deposito dei documenti precedentemente rifiutato dalla cancelleria per un errore inatteso durante la verifica della firma. La cancelleria rifiuta il deposito degli atti. Il Tribunale rileva che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia . In particolare, l’accettazione o meno dell’atto da parte della cancelleria riguarda il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale e non è idonea ad integrare la fattispecie del deposito. Non si possono, infatti, ammettere anomalie che blocchino l’inserimento nel fascicolo sortendo l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito. Il Giudice di merito, in applicazione dei suddetti principi, ritiene che i citati documenti siano stati tempestivamente depositati, come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando a riguardo il successivo rifiuto della cancelleria. Pertanto, il Tribunale, attesa la tempestività del deposito dei documenti in esame, rigetta l’istanza di rimessione in termini.

Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 12 ottobre 2016 – 10 febbraio 2017 Presidente/Relatore Sburlati In fatto e in diritto Rilevato che la convenuta ha chiesto la rimessione in termini per il deposito dei documenti n. 33 - 70, a seguito del rifiuto degli stessi in data 13/10/2016 da parte della cancelleria per un Errore fatale”, consistente in particolare in un Errore inatteso durante la verifica firma” in relazione agli allegati n. 33, 42 e 58 rilevato che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 Dl 179/2012, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia” rilevato che, a livello di fonti secondarie, analoga è la previsione dell’art. 13 comma 2 Dm 21/2011, secondo cui i documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia” ritenuto pertanto, come già affermato da questo Tribunale nelle cause Nrg 32325/2015 e 23753/2015, che l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria non concorra a integrare la fattispecie del deposito, ma riguardi il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale”, non potendosi ammettere che anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito” ritenuto nella specie, in applicazione di questi principi, che i citati documenti siano stati tempestivamente depositati il 12/10/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando al riguardo il successivo rifiuto da parte della cancelleria in data 13/10/2016, atteso che l’errore ha riguardato esclusivamente tre allegati su trentotto, inviati in formato Pdf, che sono stati poi accettati dalla cancelleria sempre il 13/10/2016, dopo un ulteriore invio, privo di significative differenze rispetto a quello del giorno precedente ritenuto pertanto che l’istanza di rimessione in termini debba essere rigettata, attesa la tempestività del deposito dei documenti in esame ritenuto che inoltre debba essere rigettata l’istanza attorea relativa alla concessione di un ulteriore e congruo termine” per prova contraria cfr. mem. 02/11/2016 , considerato che i documenti sono stati accettati dalla cancelleria lo stesso giorno in cui è avvenuto il rifiuto dell’invio precedente e la ALFA Spa non ha allegato specifiche violazioni del diritto di difesa P.Q.M. Dichiara che i documenti n. 33 - 70 sono stati tempestivamente depositati dalla convenuta il 12/10/2016.