Un’ulteriore conferma dell’efficacia della PEC per la notifica degli atti da parte dell’avvocato

Un’opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto dà lo spunto alla Corte di Cassazione per parlare della posta elettronica certificata.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25758/16 depositata il 14 dicembre. Il caso. Avendo adito il Tribunale per opporsi, congiuntamente, a decreto ingiuntivo e a precetto, un soggetto si vedeva rigettata la domanda e decideva di ricorrere in Cassazione. Il convenuto, un condominio edilizio, proponeva controricorso. La PEC e le notifiche degli atti. Il controricorrente produce in giudizio documentazione atta a dimostrare l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla decorrenza del termine di 60 giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione. La sentenza, infatti, era stata notificata a cura del condominio alla controparte, con notifica telematica dotata di firma digitale. In quanto tardivo, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo renderebbe superflua l’analisi delle doglianze, ma la Suprema Corte specifica che, seppure fosse stato presentato nei tempi utili, il ricorso sarebbe comunque inammissibile. Nella memoria depositata dalla ricorrente si legge che l’avvocato non avrebbe né la prerogativa né la funzione di notificare a mezzo pec le sentenze, e che, ai fini della decorrenza dei termini brevi di impugnazione, la notificazione deve passare attraverso la autenticazione della copia del provvedimento da notificarsi da parte della cancelleria e poi attraverso la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario . In realtà, dice il giudice di legittimità, la PEC è stata introdotta espressamente quale strumento utile per le notifiche degli atti da parte degli avvocati autorizzati .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 11 ottobre – 14 dicembre 2016, numero 25758 Presidente Amendola – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione D.F. propone due motivi di ricorso per cassazione, avverso la sentenza di primo grado numero 679\2015, pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 16.4.2015, con la quale il tribunale decidendo ex articolo 281 sexies c.p.c. rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto congiuntamente proposte dalla D. nei confronti del Condominio edilizio di via Lazio11 via Bologna 6 di Pescara. Il condominio ha depositato controricorso. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 his e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile. Come rilevato e documentato dal controricorrente che produce a tal fine, integrata nel controricorso, documentazione ammissibile ai sensi dell'articolo 372 c.p.c. in quanto finalizzata a documentare l'inammissibilità del ricorso stesso , la sentenza, pubblicata il giorno stesso della pronuncia ex articolo 281 sexies, in data 16.4.2015, è stata poi notificata a cura del condominio vincitore alla D., con notifica telematica dotata di firma digitale eseguita e ricevuta in data 6.5.2015 dall'indirizzo di posta elettronica certificata fiorellotatone@legalmail.it, che è l'indirizzo di posta del procuratore della ricorrente lo stesso è stato infatti correttamente indicato anche nella intestazione del ricorso . La notificazione della sentenza ha provocato il decorso del termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione, a decorrere dalla notificazione stessa. Poichè il ricorso è stato notificato solo in data 31.8.2015, oltre la scadenza del termine breve, lo stesso è inammissibile in quanto tardivo. A questa radicale ragione di inammissibilità, che rende superfluo l'esame ed anche l'esposizione dei motivi di ricorso, si aggiunge che il ricorso sarebbe comunque inammissibile a causa della non corretta scelta del mezzo di impugnazione, nella parte in cui è teso ad impugnare, direttamente con ricorso per cassazione, la decisione di primo grado resa avverso la proposta opposizione a decreto ingiuntivo. Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso . La ricorrente ha depositato memoria. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. Quanto alle osservazioni contenute nella memoria della ricorrente, secondo le quali l'avvocato non avrebbe né la prerogativa né la funzione di notificare a mezzo pec le sentenze, al fine di far decorrere i termini brevi di impugnazione delle sentenze,dovendo necessariamente la notificazione della sentenza passare attraverso la autenticazione della copia del provvedimento da notificarsi da parte della cancelleria e poi attraverso la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, si puntualizza che con le modifiche introdotte dalla legge 12 novembre 2011, numero 183 alla legge numero 53 del 1994 è stata introdotta espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli atti da parte degli avvocati autorizzati, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 3 bis. Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater introdotto dalla citata L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Liquida le spese di lite sostenute dal controricorrente in curo 2.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Ai sensi dell'articolo 13 co. 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.