La manifestazione di dissenso al concordato non vale se inviata via PEC al curatore

L’eventuale manifestazione di dissenso avverso il concordato fallimentare deve pervenire in Cancelleria. Dunque, se indirizzata al curatore via PEC, non può ritenersi valida.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25416/16 del 12 dicembre. Il caso. L’odierno ricorso in Cassazione viene proposto da Equitalia Sud avverso il decreto con cui il Tribunale ha omologato il concordato fallimentare proposto da una s.r.l. fallita, dopo aver accertato che nel termine stabilito dal giudice delegato ex art. 125 l. fall. non era pervenuta alcuna dichiarazione di dissenso né erano state proposte opposizioni. La ricorrente sostiene che tale ultimo accertamento sarebbe in realtà viziato, in quanto la sua dichiarazione di dissenso, inviata a mezzo PEC al curatore ma depositata tardivamente in Cancelleria, dovesse ritenersi pienamente valida, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto ricevere comunicazione del provvedimento del giudice delegato contenente l’invito a richiedere l’omologazione e la fissazione del termine per proporre opposizione. La manifestazione di dissenso. La Suprema Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato, proprio perché l’art. 125 l. fall. prevede che l’eventuale manifestazione di dissenso debba pervenire in Cancelleria, quindi, se indirizzata al curatore, non può ritenersi valida. Il ricorso è dunque rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 settembre – 12 dicembre 2016, n. 25416 Presidente Ragonesi – Relatore Cristiano È stata depositata la seguente relazione 1 Equitalia Sud impugna con ricorso straordinario per cassazione il decreto 19.11.014 del Tribunale di Foggia che, accertato in premessa che nel termine stabilito dal giudice delegato ex art. 125 l. fall. non era pervenuta alcuna dichiarazione di dissenso e che neppure erano state proposte opposizioni, ha omologato il concordato fallimentare proposto dalla fallita Distilleria Fusco s.r.l. La ricorrente sostiene che l'accertamento risulterebbe viziato, in quanto la sua dichiarazione di dissenso, inviata tempestivamente, a mezzo PEC, al curatore, ma depositata tardivamente in cancelleria, doveva ritenersi pienamente valida, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto ricevere comunicazione del provvedimento del G.D. contenente l'invito al proponente a richiedere l'omologazione e la fissazione del termine per proporre opposizione. 2 Il ricorso appare manifestamente infondato, atteso che l'art. 125 1. fall. prevede che l'eventuale manifestazione di dissenso deve pervenire in cancelleria essa, dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non può ritenersi validamente espressa se indirizzata al curatore. Ne consegue che Equitalia non può che imputare a se stessa di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni. Si propone pertanto di rigettare il ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Non v'è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.