Notifica via PEC ai difensori valida finché permangono gli effetti giuridici dell’elezione di domicilio

Il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla validità di una notifica effettuata ai difensori via PEC e non personalmente alla residenza della parte, la cui attestazione di conformità, oltretutto, non presentava l’impronta del file notificato.

Il Tribunale di Milano si è pronunciato con la sentenza n. 7478, depositata il 15 giugno 2016, in merito all’eccezione di improcedibilità/improponibilità dell’atto di citazione e della domanda introduttiva presentata da parte opposta per inesistenza della notifica. L’elezione di domicilio effettuata in sede di opposizione è valida anche per i giudizi successivi. In primo luogo, parte opposta rileva che la notifica sarebbe inesistente perché effettuata ai difensori via PEC e non alla residenza della parte personalmente, escludendosi, nel caso in esame, l’applicabilità dell’art. 489 c.p.c. in quanto relativo esclusivamente alla fase esecutiva e non a quella ordinaria. Secondo il Tribunale di Milano, non può trovare applicazione nel caso concreto il principio enucleato dalla Suprema Corte secondo cui l’art. 489 c.p.c. relativo al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni inerenti l’esecuzione forzata è applicabile soltanto a tale procedimento, ai creditori pignorati e a quelli in esso intervenuti. L’elezione di domicilio presso il difensore, infatti, è stata formulata prima e non solo ai fini di tale procedura, come risulta nell’atto di pignoramento e nella procura a margine dell’originale dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Come emerge dalla precedente giurisprudenza della Cassazione, ai sensi dell’art. 47 c.c., l’elezione di domicilio permane sinché permangono gli effetti giuridici voluti, in conformità con la volontà di chi la effettua . La procura e l’elezione di domicilio formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, utilizzate e ritenute valide anche nello stesso atto di pignoramento devono, quindi, essere considerate valide anche per l’introduzione del giudizio di merito, indipendentemente dall’art. 489 c.p.c Non rileva l’assenza dell’impronta sull’attestazione di conformità se l’atto notificato ha raggiunto il suo scopo. Altro motivo per cui parte opposta ritiene inesistente la notifica è l’assenza dell’impronta hash dei file richiesta per le attestazioni di conformità dal d.P.C.M. 13 novembre 2014 ma che, attualmente, non risulta più necessaria alla luce della l. 21 agosto 2015, n. 132, di conversione del d.l. n. 83/2015. Atteso che le notifiche via PEC sono state effettuate prima dell’entrata in vigore di tale previsione, anche in questo caso il Tribunale di Milano non condivide la censura. D’altra parte, non viene in alcun modo contestata la conformità dell’atto notificato con l’originale cartaceo prodotto in giudizio e, quindi, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite Cass. n. 7665/2016 , il principio generale ex art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l’atto stesso ha raggiunto lo scopo a cui è destinato deve essere applicato allo stesso modo alle notificazioni, valide anche qualora, malgrado un’eventuale irritualità, l’atto sia venuto a conoscenza del destinatario. Di conseguenza, è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa . Per questi motivi, il Tribunale di Milano rigetta l’eccezione preliminare proposta dalla parte opposta. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Milano, sez. III Civile, sentenza 6 15 giugno 2016, n. 7478 Giudice Trentini Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente causa veniva trattenuta in decisione sull’eccezione di improcedibilità/improponibilità dell’atto di citazione e della domanda introduttiva proposta dalla Fiditalia spa e della conseguente introduzione del giudizio di merito per inesistenza della notifica al M.M. . Detta eccezione si fonda su una molteplicità di contestazioni mosse alle notifiche effettuate da parte attrice nel dicembre 2014 1 in primo luogo la notifica al M. sarebbe inesistente perché non effettuata alla residenza della parte personalmente ma ai difensori via pec, escludendosi nella fattispecie la possibilità di notificare la citazione presso il domicilio eletto dal creditore pignorante, escludendosi l’art. 489 c.p.c. in quanto tale articolo è relativo esclusivamente alla fase esecutiva e non a quella ordinaria . Ora, il principio effettivamente enucleato e ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui La norma contenuta nell'art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni inerenti l'esecuzione forzata, è posta nell'interesse dei creditori e non del debitore pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel procedimento medesimo. da ultimo Cass. 16128/2010 non può trovare applicazione nel caso concreto. Infatti l’elezione di domicilio di M., quanto meno presso il difensore M.F., è stata formulata anche prima - e non solo ai fini della procedura esecutiva ex art. 489 c.p.c., infatti - nell’atto di pignoramento di M. si legge rappresentato e difeso, come da procura a margine dell’originale dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli avv.ti M.F. e A.B. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo dei suddetti professionisti , - mentre nella predetta procura a margine dell’originale dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si legge io sottoscritto M.M. delego a rappresentarmi nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado successivi e conseguenti compreso il processo di esecuzione, pignoramento presso terzi, opposizione all’esecuzione gli avv.ti Mario F. e A.B. eleggo domicilio presso lo studio del primo dei suddetti professionisti e, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo l’unica esecuzione e opposizione ipotizzabile era giustappunto quella dell’esecuzione dell’eventuale pronuncia sulle spese. Pertanto, sulla falsa riga di quanto ritenuto da Cass 13191/2015 - La debitrice esecutata, quando depositò l'istanza di riduzione del pignoramento, conferì procura all'avvocato M.C., firmatario dell'istanza, per il presente giudizio comprese le fasi di opposizione , ed elesse domicilio presso lo studio dell'avv. A.F., in Cassano allo Jonio, via Ponte Nuovo, senza numero. Il ricorso in opposizione è stato notificato in tale domicilio, e la notifica è dunque valida ex art. 47 c.c. e art. 141 c.p.c Infatti, ai sensi dell'art. 47 c.c., l'elezione di domicilio permane sinché permangono gli effetti giuridici voluti con la elezione, in conformità con la volontà di chi la effettua Sez. 1, Sentenza n. 13561 del 24/06/2005, Rv. 581725 . - Nel nostro caso, l'elezione di domicilio compiuta con l'istanza di riduzione del pignoramento anche nelle fasi di opposizione era dunque idonea a giustificare la notifica nel domicilio eletto dell'atto di opposizione agli atti esecutivi, in applicazione del principio - già affermato da questa Corte secondo cui è valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. Sez. 3, Sentenza n. 17221 del 29/07/2014, Rv. 633340 . La procura e l’elezione di domicilio formulate da M. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e dallo stesso pacificamente utilizzate nello stesso atto di pignoramento, per il quale, evidentemente, erano ritenute valide - non possono non esserlo nella loro intera portata, e, quindi, anche per l’introduzione del presente giudizio di merito, indipendentemente da ogni elezione di domicilio ex art. 489 c.p.c. 2 Inoltre parte opposta lamenta che la notifica via pec sarebbe stata effettuata unicamente all’indirizzo dell’avv. C., procuratrice domiciliataria dei predetti avvocati B. e F. nel solo processo esecutivo e non direttamente a questi ultimi. Ma, come emerge dallo stesso atto di citazione in rinnovazione effettuato, su ordine del Giudice, alla residenza della parte, detta notifica risulta effettuata all’indirizzo pec di tutti e tre i predetti avvocati e consegnata rispettivamente alle ore 15.37.51, 15.44.56 e 15.56.36 del 9/12/2014. Né vi sono state specifiche contestazioni sul punto. Anzi, nella memoria di replica di M. vi è un’inversione nella contestazione in un primo momento mossa si ritiene comunque inesistente, perche , una volta che il procuratore fuori distretto ha eletto domicilio presso lo studio di un avvocato del Foro del Tribunale in cui e pendente la causa, la notifica a mezzo pec o cartacea non può che essere effettuata al domicilio eletto ossia presso il difensore domiciliatario. 3 Ancora, la notifica sarebbe inesistente anche per un altro motivo manca l’impronta, ovvero il codice ascii . Detto motivo risulta difficilmente intelligibile se non ipotizzando che si sia voluto fare riferimento alla cd. impronta hash dei file richiesta per le attestazioni di conformita dal DPCM 13 novembre 2014, pubblicato in GU il 12.1.2015 impronta ora non piu necessaria per le attestazioni nel processo civile telematico l’art. 3-bis della legge 53/1994, prima dell’ultima modifica entrata in vigore il 21 agosto 2015 L 132/2015 , richiamava, per l’asseverazione di conformita , l’art. 22, co. 2, del CAD, che a sua volta richiamava le regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD, regole che con nove anni di ritardo sono state emanate con il DPCM citato, mentre ora la novella di agosto 2015 non richiede piu nella notifica telematica e nel PCT ne l’impronta ne il riferimento temporale . Ora, atteso che le notifiche via pec risultano effettuate da parte opponente prima dell’entrata in vigore della predetta previsione, anche questa censura non può essere accolta. Ne , d’altra parte, viene in alcun modo contestata la conformita dell’atto notificato con l’originale cartaceo prodotto in giudizio e a questo proposito può richiamarsi il recente orientamento della Suprema Corte a SSUU opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014 conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002 Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014 . Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte. Cass. SSUU 7665/2016 Inoltre, deve evidenziarsi come nel corso della prima udienza il Giudice abbia dato termine per rinnovare la notificazione dell’atto di citazione ex art. 616 c.p.c., parte attrice vi abbia provveduto. Ora, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. attualmente vigente, non può dubitarsi dell’effetto sanante ex tunc del predetto adempimento, atteso che vi si prevede espressamente che la rinnovazione impedisce ogni decadenza . Assolutamente inconferente appare la citazione della sentenza n. 1152/2011 della Suprema Corte che si occupava di ben altra fattispecie, nella quale la parte nessuna attività notificatoria aveva posto in essere introducendo il giudizio erroneamente con ricorso anziché con citazione. Infine parte opponente non avrebbe correttamente introdotto il presente giudizio poiché avrebbe omesso di notificare la citazione ex art. 616 c.p.c. al terzo pignorato. Anche in questo caso la censura non coglie nel segno atteso che secondo la più recente giurisprudenza il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo Sez. 3, Sentenza n. 11585 del 19/05/2009, Rv. 607948 Sez. L, Sentenza n. 15374 del 10/07/2007, Rv. 598714 . La decisioni appena ricordate consentono di ritenere superato il diverso e precedente orientamento, secondo cui Il terzo pignorato è parte necessaria nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, essendo interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità e validità del pignoramento e dalle quali dipende la sua liberazione dal relativo vincolo Sez. 3, Sentenza n. 493 del 15/01/2003, Rv. 559748, relativa peraltro ad un caso in cui era stato il terzo stesso a proporre l'opposizione agli atti esecutivi . Cass 13191/2015 Le spese vengono rimesse al giudizio definitivo. P.Q.M. Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone - rigetta l’eccezione preliminare proposta da parte opposta. Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.