Notifica telematica del fallimento: il socio non è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC

È nulla la sentenza che dichiara il fallimento del socio illimitatamente responsabile se la Cancelleria non ha effettuato la notifica del ricorso e del relativo decreto con i mezzi ordinari ma vi ha provveduto solamente tramite PEC alla società.

Così ha deciso la sezione Fallimentare della Corte d’appello di Palermo con la sentenza n. 1326/16, depositata il 9 luglio. Il caso. Il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato il fallimento di una snc e del socio illimitatamente responsabile sulla base di un decreto ingiuntivo emesso in favore della Società istante dal Tribunale di Milano e divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione. Contro tale decisione hanno proposto reclamo il legale rappresentante pro tempore della società fallita e il socio illimitatamente responsabile. Non è sufficiente la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese se l’indirizzo PEC è ancora attivo. Con il primo motivo di ricorso, i reclamanti deducono la nullità e/o l’inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto attuata nei confronti della società fallita ex art. 15 l.fall In particolare, la società reclamante ritiene che tale notifica, nel caso di specie, non poteva essere effettuata in via telematica poiché, al momento della sua esecuzione a cura della Cancelleria, la stessa società aveva chiesto la cancellazione dal registro delle imprese. La Corte d’appello, tuttavia, richiamando l’art. 15, comma 3, l.fall. rileva che solo in caso di esito negativo della notificazione effettuata via PEC all’indirizzo risultante dal registro delle imprese e dei professionisti, la stessa dovrà essere eseguita dall’Ufficiale Giudiziario personalmente al debitore. Poiché, però, agli atti del procedimento risulta allegata la certificazione attestante l’avvenuta notificazione del ricorso e del relativo decreto all’indirizzo PEC della società come risultante dal registro delle imprese con attestazione di avvenuta consegna, la Corte ritiene il motivo infondato. La procedura seguita dal Giudice di primo grado non merita alcuna censura, essendo conforme sia al dettato normativo che alla giurisprudenza della Corte di Cassazione Cass. n. 22352/2015 . Il socio illimitatamente responsabile non è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC. Con il secondo motivo, parte reclamante eccepisce la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per nullità e/o inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto al socio illimitatamente responsabile. La normativa fallimentare stabilisce che costui, prima che il Tribunale ne dichiari il fallimento, deve essere convocato a norma dell’art. 15 l.fall. che, però, pur estendendo la nuova disciplina agli imprenditori individuali, non prevede nulla a proposito dei soci illimitatamente responsabili di società di persone né li obbliga a dotarsi di un indirizzo PEC. Tuttavia, essendo previsto dalla norma richiamata un procedimento notificatorio del tutto particolare ed eccezionale rispetto al dettato codicistico, ne consegue che la notifica di ricorso e decreto ai soci illimitatamente responsabili di società di persone che non siano imprenditori e che siano persone fisiche seguirà l’ordinaria disciplina disposta dagli artt. 137 ss. c.p.c Poiché, come già chiarito dalla Cassazione, l’interesse del socio a essere convocato nel procedimento per la dichiarazione del fallimento della società risiede nel fatto che tale dichiarazione produce anche il suo fallimento, la sua mancata convocazione determina la nullità della sola parte della sentenza che lo riguarda, qualora specificamente impugnata, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società Cass. Civ., sez. VI, ord., 21 gennaio 2016, n. 1105 . Per questi motivi, la Corte d’appello di Palermo dichiara la nullità parziale della sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti del socio illimitatamente responsabile. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Corte d’appello di Palermo, sez. III Civile, sentenza 14 giugno 9 luglio 2016, n. 1326 Presidente Picone Relatore Asaro Svolgimento del processo Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Fallimentare, provvedendo con sentenza dei 18.07-29.07.2014, sul ricorso promosso dalla omissis omissis s.r.l. contro Il omissis S.n.c. con sede in omissis e del socio unico illimitatamente responsabile, omissis , ne dichiarava il fallimento. Tale ricorso, diretto ad ottenere il fallimento della predetta società e del socio illimitatamente responsabile, risultava fondato da un decreto ingiuntiva emesso dal Tribunale di Milano in favore della omissis s.r.l e divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione, per un credito di E 13.957,56. Contro questa decisione ha proposto reclamo il omissis omissis , in persona del legale rappresentante pro-tempore, omissis , e lo stesso omissis , nella qualità di socio unico illimitatamente responsabile, affidato a tre motivi. Si è costituita la curatela del omissis in fallimento, chiedendo preliminarmente la inammissibilità del reclamo, in quanto proposto tardivamente in violazione dell'ari. 18 L. Fall., e nel merito il rigetto dello stesso per infondatezza della pretesa. Si è costituita L' omissis s.r.1., chiedendo il rigetto dei reclamo, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto. Nel corso del procedimento, questa Corte, su istanza della odierna reclamante ha disposto, con ordinanza dei 02.04-09.04.2015, la sospensione della liquidazione dell'attivo del fallimento del omissis omissis Indi, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa all'udienza collegiale del 19.02.2016 veniva posta in decisione. Motivi della decisione Preliminarmente, con precedenza sulle altre, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 18 della legge Fall, sollevata dalla curatela del fallimento. La stessa nel proprio atto difensivo deduce, la tardività con la quale la società reclamante ed il socio illimitatamente responsabile, omissis omissis abbiano depositato il loro reclamo, rilevandone la nullità l1a Curatela del fallimento, che ci occupa, ritiene che la novella legislativa abbia introdotto un sistema di decorrenza dei termini idoneo ad assicurare, indipendentemente dall'esito del procedimento notificatorio, la conoscenza legale e per l'effetto, la presunzione di conoscenza effettiva del fallimento, attraverso l'iscrizione della procedura concorsuale nel registro delle imprese. osserva il Collegio che nel caso dì specie, la Curatela non ha fornito la prova, su di essa incombente, dell'avvenuta notifica ai debitori della sentenza dichiarativa del fallimento, per come previsto dall'art. 17 1.fall. che così recita entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, fa sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso dei procedimento previsto dall'art. 15, ed è comunicato per estratto, ai sensi dell'ari. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data dei deposita della sentenza. La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. A tal fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedere . Va detto che ai sensi dell'art. 18 della 1. fall. il termine di decadenza di 30 gg. per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiara tiva del fallimento decorre per il debitore dalla data della notificazio ne della sentenza a norma dell'art. 17 1. fall. sopra richiamato, mentre per i terzi interessati tale termine decorre dalla di iscrizione nel regi stro delle imprese. L'art. 18 1. fall., ha precisato al terzo comma, che in ogni caso, sì ap plica la disposizione di cui all'ad. 327, primo comma, del codice di procedura civile . Poiché in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica della sentenza di chiarativa dei fallimento alla parte reclamata, e quest'ultima ha pro posto reclamo nel termine di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., il reclamo proposto non può essere considerato tardivo. Per le su estese ragioni l'eccezione deve essere disattesa. Con il primo motivo di impugnazione i reclamanti deducono la nullità elo l'inesistenza della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto effettuato nei confronti della società dichiarata fallita, ex art. 15 1. fall., e conseguentemente la nullità della relativa sentenza. La società reclamante assume che la notifica del ricorso e del relativo decreto non poteva essere effettuato con la modalità telematica introdotta con il decreto legislativo numero , convertito nella legge 22112.012, stante che al momento della loro notificazione, a cura della Cancelleria, la società poi dichiarata fallita, aveva chiesto a far data del 18.12.2013 la cancellazione dal registro delle imprese artigiane. Cancellazione avvenuta in data 18.06.2014. Il motivo è infondato. Si osserva che l'art. 15, comma 3 , della 1. fall , nella sua nuova formulazione prevede che il ricorso e il decreto devono essere notificati a cura della Cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. A sua volta la Cancelleria dovrà trasmettere, con modalità telematica, l'avvenuta notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Solo in caso di esito negativo la notificazione del ricorso e del decreto dovrà essere curata dall'Ufficiale Giudiziario personalmente al debitore. Agli atti del procedimento risulta allegata la certificazione attestante che in data 15,01.2014 la Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, conformemente alla normativa sopra richiamata, ha provveduto ad inviare telematicamente il ricorso per la dichiarazione del fallimento della società reclamante e il decreto di fissazione dell'udienza per l'audizione del debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, con l'attestazione di avvenuta consegna. Pertanto, tale attestazione é dimostrativa, che la PEC, ut supra, alla data di notifica, oltre a risultare inserita nel registro delle imprese era ancora attiva. Ciò posto, in relazione alla fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte, va detto, che la procedura seguita da Tribunale del primo grado non merita alcuna censura, polche, oltre ad essere conforme al dettato normativo risulta suffragata dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione che sul punto ritiene che in tema di procedimento per la dichiarazione del fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'ars. 15, comma 3, l. , fall - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.1 . n. 179 del 2012, convertito nella l, n. 221 del 2012 - occorre avere riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente , alla ricevuta di accettazione che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dei mittente . Cfr. Cass. Civ., Sez. I del 02.11.2015 n. 22352 Con il secondo motivo parte reclamante eccepisce la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per nullità c/o l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto al socio illimitatamente responsabile, ai sensi dell'art. 15 l.fall. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso. Si rileva che a mente dell'art. 147, comma 3 l. fall., il Tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'ari. 15. Tuttavia, l'art. 15. 1. fall. pur estendendo la nuova disciplina agli imprenditori individuali nulla dispone in relazione ai soci illimitatamente responsabili di società di persone né prevede per quest'ultimi l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata Si evidenzia che la norma. in commento, per come novellata, prevede un procedimento notificatorio del tutto particolare ed eccezionale rispetto ad dettato codicistico, da ciò consegue che la notifica del ricorso e dei decreto per i soci illimitatamente responsabili di società di persone che non siano imprenditori e siano persone fisiche ovrà seguire necessariamente l'ordinario regime notificatorio previsto dal codice di rito art. 137 e ss. c.p.c. . Va rilevato che, omissis quale socio illimitatamente responsabile del omissis é stato dichiarato fallito in assenza della preventiva notifica della convocazione per partecipare alla fase prefallimentare. E' insegnamento della Suprema Corte, infatti, che nel procedimento per la dichiarazione del fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art. 147, comma 3, l fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal dlgs. n. 5 del 2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario , la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si r ette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società Cfr. Cass. Civ. Sez.VI ordinanza del 21.01.2016 n. 1105 . Da ciò consegue la nullità parziale della sentenza dichiarativa dì fallimento nei confronti di omissis , quale socio illimitatamente responsabile. Con il terzo motivo, parte reclamante, deduce la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per insussistenza dei requisiti di fallibilità. La stessa rileva che, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale di Termini Imerese nella sentenza impugnata che la debitrice non costituendosi, non ha assolto all'onere su di essa incombente di dimostrare l'eventuale ricorrenza dei limiti di cui all'art. 1 l.fall. , né ha contestato l'ammontare del debito . , non ricorrono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge per dichiararne il fallimento. Parte reclamante nel reiterare la circostanza dì non essere stata posta nelle condizioni di dimostrare, tale assunto nella fase prefallimentare, per il rilevato difetto di notifica, ritiene che nel caso di specie difettino criteri di fallibilità sia in relazione all'attività svolta falegnameria che per l'organizzazione dei mezzi realizzazione di prodotti uniti nei quali é prevalente l'opera manuale e impiego di macchinari dimensionati ad una conduzione familiare dell'impresa, svolta in un locale di circa 300 metri e per il carattere artigiano della propria impresa. Il motivo è fondato. Osserva il Collegio, che parte reclamante, assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante, ha corredato la sua impugnazione da documentazione idonea ad escludere la sussistenza dei requisiti di fallibilità in capo alla società di cui si discute. Agli atti del procedimento risulta acquisita la visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo del 05.08.2014 comprovante che la società dichiarata fallita è stata annotata con la qualifica di impresa artigiana sin dal 1986 ha svolto attività di falegnameria con l'ausilio di due lavoratori indipendenti conduzione familiare che é stata cancellata in data 18.06.2014 con domanda del 18.12,2013. Parte reclamata, inoltre, ha prodotto, documentazione contabile, in relazione agli anni 2011, 2012 e 2013 dai quali si evince, pur in un regime di contabilità semplificata, adottato proprio in quanto impresa artigiana, la coesistenza dei requisiti oggettivi di cui alle lettere a , b e e dell'art. 11. fall. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti che s.n.c. negli ultime tre esercizi non ha avuto un attivo patrimoniale annuo superiore ad Euro trecentomila non ha avuto ricavi superiori ad Euro duecentomila e non ha maturato debiti superiori a E cinquecentomila e segnatamente -con riferimento all'anno 2011, il conto economico rileva un totale di ricavi lordi pari ad E 1 85.962,73, un totale costi pari ad E 184.201,26 ed un utile di esercizio pari a E 1.761,47 il modello IVA 2012 rileva un volume di affari pari a E 60.815,00 il modello Unico 2012 rileva un totale di componenti positivi pari a t 185.963,00 -Con riferimento all'anno 2012, il conto economico rileva un totale di ricavi lordi pari ad E 36.412,56, un totale costi pan ad E 172.584,34 ed una perdita di esercizio pari a f 136.135,78 con una cessione di beni strumentali pari ad e 31.010,74 ii modello TVA 2013 rileva un volume di affari pari a E 20.627,00 il modello Unico 2013 rileva un totale componenti positivi pari a E 36.412,00. -con riferimento all'anno 2013, il conto economico rileva un totale di ricavi lordi pari ad 1.102,02 con una cessione di beni strumentali pari ad E 990,00 il modello IVA 2014 rileva un volume di affari pari a 3.559,00 il modello Unico 2014 rileva un totale componenti positivi pari a E 3.469,00. L'ammontare complessivo dei debiti della società reclamante ammonta a 199,736,51 e quello del Socio illimitatamente responsabile ad E 79.291,50. Da quanto sopra la sentenza dichiarativa del fallimento deve essere revocata. Alla revoca della sentenza dichiarativa dei fallimento segue la regolamentazione delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La corte, uditi i procuratori delle parti costituite, dichiara la nullità parziale della sentenza dichiarativa del fallimento -1 omissis omissis S.n.c, in persona del legale rappresentante pro tempore, omissis , con sede in omissis emessa dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Fallimentare, dei 18.07 29.07.2014 nei confronti di omissis , quale socio illimitatamente responsabile e rimette la causa al primo Giudice ai sensi dell'art, 354, comma secondo, c.p.c. Revoca nei confronti della Società omissis omissis S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, omissis , con sede in omissis , la dichiarazione del suo fallimento emessa dal Tribunale di Termini lmerese, Sezione Fallimentare con la sentenza impugnata. Alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento segue la condanna del creditore istante, omissis s.r, l., in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, dott. omissis omissis con sede in omissis , al pagamento in favore della Società reclamante delle spese processuali di questo secondo che si liquidano sulla base del D.M.5512014 in E 3.118,00, oltre E 382,50 per spese vive, nonché il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del grado tra la reclamante ed il curatore.