Notifica del ricorso di fallimento via PEC: valida anche quando non viene letta la mail

Anche qualora la casella elettronica dell’indirizzo PEC non sia funzionante ovvero non venga consultata da tempo, se la notificazione dell’udienza di comparizione delle parti è avvenuta nei termini e nelle modalità previste dalla legge, essa deve essere ritenuta valida, e, dunque il fallimento può essere validamente dichiarato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13817/16, depositata il 6 luglio, ha stabilito quanto segue. Il caso. La Corte d’appello di Catanzaro respingeva il reclamo proposto da una S.r.l. avverso la propria dichiarazione di fallimento data dal Tribunale di Paola. I motivi che portavano a questa decisione erano i seguenti la rinuncia dell’unico ceditore procedente, depositata nel corso del procedimento di reclamo, non poteva avere effetto in ragione della presenza di una massa di creditori rappresentati dalla Curatela la mancata apertura della e-mail, regolarmente inviata dall’Ufficio per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, a mezzo PEC, imputet sibi l’ammontare delle debitorie rilevanti ai sensi dell’art. 15 l.fall. non riguarderebbe solo la posizione del creditore procedente ma l’insieme di quelle emerse nel corso della fase prefallimentare. Avverso tale sentenza proponeva ricorso la società sulla base di 3 motivi imperniati sulla violazione degli artt. 15, comma 3, e 6 R.D. n. 267/42 – oltre che l’art. 24 Cost e l’omesso esame di un fatto decisivo controverso. La notifica via PEC. Con riguardo al primo motivo e alla questione dell’avviso dell’udienza di comparizione delle parti, in sede prefallimentare, data a mezzo di invio telematico, il ragionamento della Corte d’appello è conforme a quanto già affermato dalla S.C. con la sent. n. 22352/15 a riguardo della notificazione del ricorso di fallimento. La Corte infatti ha affermato che, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e quindi – per il mittente – va guardata la ricevuta di accettazione e – per il destinatario – la ricevuta di avvenuta consegna. Tale principio non è immune dalle garanzie di ricezione e ad esse non possono opporsi esigenze di migliore comodità della ricezione della notifica in via tradizionale – a mezzo posta – in quanto è onere della parte che esercita attività d’impresa, normativamente obbligata a munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del suo regolare funzionamento. In conseguenza di ciò, viene stabilito dunque che, anche qualora la casella elettronica dell’indirizzo PEC non sia funzionante ovvero non venga consultata da tempo, se la notificazione dell’udienza di comparizione delle parti è avvenuta nei termini e nelle modalità previste dalla legge, essa deve essere ritenuta valida, e, dunque il fallimento può essere validamente dichiarato. La rinuncia/desistenza” del creditore. Aggiunge peraltro la Corte che, in ordine al mancato apprezzamento in termini favorevoli alla società in bonis – termini tali da far escludere il presupposto per la dichiarazione di fallimento – dell’allegazione e deposito della rinuncia/desistenza”, rilevano i termini enunciati poco più sopra, mentre non ha rilievo l’annotazione con cui il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna – abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo di cui all’art 15 cit Nel caso di specie, quindi, la doglianza deve essere respinta, avendo il ricorrente allegato che la data del rilascio della dichiarazione di rinuncia/desistenza” dell’unico creditore procedente è stata 3 mesi dopo la dichiarazione di fallimento. E, dato che le critiche imperniate sulla ritenuta indispensabilità della notifica dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione in camera di consiglio al debitore, con le modalità alternative a quelle dell’invio alla casella PEC sono manifestamente infondate ove non ricorrono le particolari circostanze di cui all’art. 15, comma 3, l.fall. – quando per qualsiasi ragione la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo , il ricorso deve essere respinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1 , sentenza 13 giugno – 6 luglio 2016, n. 13817 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Con sentenza in data 3 dicembre 2014, la Corte d’appello di Catanzaro, ha respinto il reclamo proposto dalla Industrie Conglomerati srl, avverso la propria dichiarazione di fallimento data dal Tribunale di Paola, in quanto a la rinuncia dell’unico creditore procedente, depositata nel corso del procedimento di reclamo, non poteva avere effetto in ragione della presenza di una massa di creditori rappresentati dalla Curatela b la mancata apertura della e-mail, regolarmente inviata dall’Ufficio per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, a mezzo PEC, imputet sibi c l’ammontare delle debitorie rilevanti ai sensi dell’art. 15 LF non riguarderebbe solo la posizione del creditore procedente ma l’insieme di quelle emerse, anche con atti di protesto, nel corso della fase prefallimentare. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso Industrie Conglomerati srl, con atto notificato il 28 gennaio 2015, sulla base di tre motivi con i quali lamenta la violazione degli artt. 15, 3 co, e 6 RD n. 267/42 oltre che l’art. 24 Cost e l’omesso esame di un fatto decisivo controverso . La Curatela ma non il creditore procedente resiste con controricorso. Il ricorso appare manifestamente infondato, giacché a Con riguardo al primo motivo ed alla questione dell’avviso dell’udienza di comparizione delle parti, in sede prefallimentare, data a mezzo di invio telematico, il ragionamento svolto dal giudice distrettuale è conforme a quanto già affermato da questa Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22352 del 2015 , a proposito della notificazione del ricorso di fallimento, ossia che In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall’art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella 1. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente che, tale principio, giustificato dal valore cardine di celerità del processo, non è neppure immune dalle garanzie di ricezione, date dalle specifiche tecniche elaborate da appositi comitati in sede ministeriale e collaudate da un lungo periodo di sperimentazione che ad esse, non possono opporsi, come fa la ricorrente, esigenze di sostanziale migliore comodità, per la debitrice, della ricezione della notifica in via tradizionale e cioè a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo della posta in quanto è onere della parte che eserciti l’attività d’impresa, normativamente obbligata Art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 Legge 28 gennaio 2009, n. 2 art. 5 Decreto Legge n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012 a munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza a persone esperte del ramo, e senza che tali problematiche possano integrare materia rilevante ai fini di un sospetto di illegittimità costituzionale della relativa disciplina b che in ordine al mancato apprezzamento in termini favorevoli alla società in bonis e cioè in termini tali da far escludere il presupposto per la dichiarazione di fallimento dell’allegazione e deposito, solo in sede di procedimento di reclamo, della rinuncia/desistenza questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 21478 del 2013 ha già fissato i termini in cui, proprio in sede di impugnazione, quella circostanza favorevole può essere apprezzata, con l’enunciazione del principio di diritto, secondo cui In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall’art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l’annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15. che, nel caso di specie, la doglianza deve essere respinta avendo la ricorrente allegato a p. 5 del ricorso che la data del rilascio della dichiarazione di rinuncia/desistenza da parte dell’unico creditore procedente è stata quella dell’8 novembre 2014 mentre la dichiarazione di fallimento, come si evince dalla sentenza impugnata, è del 4 agosto 2014 c che ogni altra doglianza appare finalizzata all’inammissibile riesame del merito della decisione. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c . Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state mosse osservazioni critiche in sede di discussione che tali critiche, imperniate tutte sulla ritenuta indispensabilità della notifica dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione in camera di consiglio al debitore, con le modalità alternative a quelle dell’invio alla casella PEC, sono manifestamente infondate ove non ricorrono come nella specie, in cui lo stesso difensore ha affermato che la casella di posta della società in bonis non era stata aperta, per diversi mesi le particolari circostanze indicate nell’art. 15, 3 co., LF, novellato ossia, quando per qualsiasi ragione la notificazione non risulta possibile o no ha esito positivo che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, che si liquidano come da dispositivo, e il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte, Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.