La costituzione in via telematica nei giudizi iniziati prima del 30 giugno 2014 è solo irregolare e non nulla

In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai Tribunali prima del 30 giugno 2014, anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83/2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacea, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non da luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma a una mera irregolarità.

Sicché ogni qualvolta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica, certificata dal Ministero della Giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle parti. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9772/16, depositata il 12 maggio. La fattispecie. Nel caso in esame il Tribunale di Bergamo, con decreto motivato, aveva rilevato l’inammissibilità dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo stante l’iscrizione a ruolo della fase di opposizione in via telematica. Le motivazioni del Tribunale. Il giudice di merito ha rilevato che l’art. 16- bis del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con l. del 17 dicembre 2012 n. 221, statuisce il deposito telematico di atti dei difensori delle parti già costituite e, pertanto, non è ammissibile il deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento. La questione è, poi, giunta all’esame del Supremo Collegio. Il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità non è impugnabile ai sensi dell’art. 11 Cost In primo luogo la Corte di legittimità ha asserito che il provvedimento con il quale il giudice ritiene inammissibile l’opposizione per mancata, o ritardata, costituzione dell’opponente non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Carta Fondamentale dei diritti. Detto deve essere impugnato secondo i normali criteri del giudizio di cognizione e, pertanto, con l’appello di conseguenza il ricorso è inammissibile. La pronuncia in diritto. La Corte, in ogni caso, rilevato l’importanza del thema decidendum può esaminare la causa nel merito enunciando, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il principio in diritto nell’interesse della Legge con riferimento. Costituzione telematica nelle cause iniziate prima del 30 giugno 2014. Vero è che la citata disposizione non prevede il deposito in via telematica degli atti introduttivi del giudizio, tuttavia, difetta una sanzione espressa di nullità. Ne consegue che la questione deve essere risolta applicando i principi di cui agli artt. 121 e 156 c.p.c. ove le forme degli atti sono previste come lo strumento più idoneo per raggiungere un certo risultato pertanto se l’atto raggiunge lo scopo, nonostante abbia una forma non prevista dalla norma, non può essere considerato nullo ma meramente irregolare. Orbene l’attestazione con il quale il cancelliere certifica la ricezione in via telematica dell’atto è strumento idoneo per provare che l’atto ha raggiunto il proprio scopo con la conseguenza che l’atto introduttivo depositato telematicamente non può considerarsi nullo ma solamente irregolare.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 aprile – 12 maggio 2016, n. 9772 Presidente Bucciante – Relatore Giusti Ritenuto in fatto In data 5 novembre 2014 è stato notificato ad Ortopiazzolla s.r.l., da parte di Italian American Mushroom Commerciale s.r.l. in liquidazione, il decreto n. 5929/14, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22 ottobre 2014, con il quale veniva ingiunto alla stessa di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica dell’atto, la somma di Euro 19.869,58, oltre interessi moratori. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in forma telematica, ed in forma telematica è stato notificato, insieme al decreto di emissione, ad Ortopiazzolla.Avverso detto decreto Ortopiazzolla ha proposto formale opposizione, provvedendo in data 12 dicembre 2014 alla notifica presso il procuratore domiciliatario all’indicato indirizzo di posta elettronica certificata. Successivamente, in data 22 dicembre 2014, è stato formato il fascicolo telematico, rubricato al RG 15449/14.2. - Con decreto in data 20 gennaio 2015, il giudice del Tribunale di Bergamo ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto in via telematica da Ortopiazzola. 2.1. - Il decreto di inammissibilità è così motivato preso atto dell’indirizzo ricostruttivo ormai consolidato presso questo Tribunale di applicazione rigorosa della norma di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 considerato in particolare che tale norma prevede il deposito telematico di atti dei difensori delle parti già costituite comma 1 preso atto che nei confronti del Tribunale di Bergamo, in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici e informatici necessari, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha attivato con anticipo l’entrata in vigore del processo civile telematico espressamente richiamando la comparsa di risposta ed altri atti endoprocessuali ritenuto in conclusione che in questa fase non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento .Per la cassazione del decreto del Tribunale, Ortopiazzolla ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., sulla base di quattro motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato in diritto 1. - Con il primo motivo errata interpretazione dell’art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione si deduce che nessuna norma, né legislativa né regolamentare, ha conferito alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale. Alla detta Direzione generale spetterebbe esclusivamente il potere di accertare e dichiarare l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Ad avviso della ricorrente, l’opposizione a decreto ingiuntivo il cui fascicolo viene depositato telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace. Con il secondo motivo si denuncia violazione del codice dell’amministrazione digitale, approvato con il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la validità di un deposito di un atto processuale non può essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo quale il decreto della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, non potendo essere sanzionato il deposito di atti in via telematica in difetto di una disposizione di legge che conferisca tale potere. A sostegno di tale assunto, la ricorrente richiama il principio di libertà delle forme e quello del raggiungimento dello scopo e deduce che nel caso di specie gli scopi essenziali del deposito di un atto giudiziario devono ritenersi raggiunti, stante l’accettazione dell’atto da parte del cancelliere e l’acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice. Il terzo mezzo denuncia l’errata interpretazione dell’art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 1, comma 19, numero 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , poi modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, posto che detta norma non comminerebbe alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica. Il quarto motivo violazione degli artt. 165 e 171 cod. proc. civ. lamenta che il Tribunale non abbia neppure atteso la prima udienza prima di provvedere, ma abbia emesso inaudita altera parte un decreto di inammissibilità. Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto del Tribunale che ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in difetto di rituale costituzione dell’opponente, per essere l’atto introduttivo del procedimento stato depositato in via telematica anziché con modalità cartacee, è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6908 , infatti, il provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell’opponente o per ritardata costituzione del medesimo non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione. Invero, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione, il decreto di inammissibilità dell’opposizione, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell’opponente, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto suscettibile di impugnazione mediante appello, con tale mezzo realizzandosi, attraverso la normale garanzia giurisdizionale e nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarata inammissibilità. 3. - Nondimeno, la particolare importanza del thema decidendum induce il Collegio, stante la ravvisata inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un provvedimento impugnabile mediante appello, a ritenere sussistenti le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod., proc. civ., con l’enunciazione - nell’esercizio della funzione nomofilattica assegnata a questa Corte dalla citata disposizione del codice di rito - del principio di diritto nell’interesse della legge sulla questione che il ricorso inammissibile propone. La questione è se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile - nella disciplina dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, numero 2 , della legge n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 che, con l’art. 19, comma 1, lettera a, numero 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis - il deposito con modalità telematiche dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Essa assume una connotazione di particolare importanza, trattandosi di questione nuova nella giurisprudenza di questa Corte ed in ordine alla quale si sono registrate, tra i giudici di merito, diversità nelle interpretazioni e nelle soluzioni offerte. 4. - Occorre muovere dal dato normativo. Il comma 4 del citato art. 16-bis, nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento d’ingiunzione davanti al tribunale, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici , esclude, espressamente, che questa regola valga per il giudizio di opposizione. Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina generale dettata, dal comma l dello stesso art. 16-bis come modificato dall’art. 44, comma 2, lettera a, del decreto-legge m. 90 del 2014 , per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici . 5. - Il comma I dell’art. 16-bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell’obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali. Si tratta di stabilire se sia possibile depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli per i quali l’art. 16-bis impone di utilizzare quel canale comunicativo se, cioè, ferma l’obbligatorietà del processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell’atto introduttivo del giudizio a rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure b sia inammissibile. Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente intertemporale, giacché, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha inserito il comma 1-bis nell’art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 dello stesso art. 16-bis sicché, a partire da tale data, per l’atto introduttivo del giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della modalità di deposito è telematico o cartaceo a scelta della parte e, in caso di deposito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi. 6. - Ad avviso del Collegio, dal comma 1 del citato art. 16-bis non si ricava la regola, inversa, del divieto di utilizzare il canale comunicativo dell’invio telematico per gli atti introduttivi del processo. In mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica, la questione va risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726 Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665 , le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire. Il tessuto normativo del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l’eventuale inosservanza della prescrizione formale se l’atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l’ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti. Muovendosi in tale prospettiva, ed esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo 2009, n. 5160, ha già chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione così anche Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509 . 6.1. - Applicando tale principio, va esclusa una valutazione di radicale difformità del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell’atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalità cartacee secondo le forme supposte dall’art. 165 cod. proc. civ. e dalle pertinenti disposizioni di attuazione. Il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è una eventualità considerata possibile dallo stesso codice di procedura civile, il quale, all’art. 83, terzo comma, nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede che se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica In questo contesto, poiché lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell’attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ex art. 16-bis, comma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012. 6.2. - Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l’atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l’abilitazione al deposito telematico. Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell’attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest’ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l’individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria. Conclusivamente, deve essere pronunciato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, numero 2 , della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 che, con l’art. 19, comma 1, lettera a, n. 1 , vi ha aggiunto il comma 1-bis , il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti .8. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede. 9. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia nell’interesse della legge il principio di diritto di cui al punto 7 del Considerato in diritto. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.