Comunicazione tentata più volte dalla Cancelleria senza andare a buon fine: causa rinviata a nuovo ruolo

Se manca un indirizzo di posta certificata, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, e salvo che la legge disponga diversamente, tutte le comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo telefax.

Con ordinanza interlocutoria n. 8623/16 depositata in cancelleria il 2 maggio, la Suprema Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Il caso . La ricorrente adisce la Cassazione contro la Prefettura e il Comune di Modena avverso la sentenza del Tribunale. Rilevato che la stessa, nel proporre ricorso, non abbia eletto domicilio in Roma e che il difensore abbia dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione alla utenza telefax, ne risulta che quest’ultima sia stata tentata due volte dalla Cancelleria della Corte, precisamente il 9 e l’11 febbraio, senza però produrre alcun risultato. Il disposto dell’art. 366 c.p.c . Ai sensi dell’art. 366, comma 2 del c.p.c., se il ricorrente non ha eletto domicilio a Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la Cancelleria della Corte di Cassazione . Escluso che l’avviso di udienza potesse essere comunicato alle parti a mezzo di posta elettronica certificata, essendo questa modalità di comunicazione divenuta operante, nel giudizio di Cassazione, solo a partire dal 15 febbraio, si deve concludere che la comunicazione dovesse avvenire tramite fax. Essendo stata tentata quest’ultima due volte dalla Cancelleria nelle date di cui sopra, in un momento evidentemente non idoneo a consentire l’effettuazione della comunicazione nei 20 giorni precedenti all’udienza, deve ritenersi che nel caso specifico non sia avvenuta una rituale comunicazione dell’avviso di udienza. E ciò comporta dunque la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza interlocutoria 19 febbraio 2 maggio 2016, n. 8623 Presidente/Relatore Petitti Fatto e diritto Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2016 dal Presidente relatore Dott. S.P Rilevato la ricorrente nel proporre ricorso, non ha eletto domicilio in Roma e il difensore ha dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ex art. 366 c.p.c. alla utenza telefax 0591234003 e all'indirizzo PEC che l'avviso di udienza è stato notificato presso la Cancelleria della Corte che è stato effettuata la comunicazione a mezzo PEC, priva, peraltro, di valore legale che la comunicazione a mezzo telefax è stata tentata due volte dalla Cancelleria il 9 e 1'11 febbraio 2016, ma non è andata a buon fine. Considerato che, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., se il ricorrente non ha eletto domicilio a Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la Cancelleria della Corte di cassazione , mentre, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma che il richiamato art. 136, al comma secondo, dispone che il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e al comma terzo stabilisce che salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notificazione che, dunque, escluso che l'avviso di udienza potesse essere comunicato alle parti a mezzo posta elettronica certificata, essendo tale modalità di comunicazione divenuta operante, nel giudizio di cassazione, a far data dal 15 febbraio corrente anno, deve ritenersi che, nella specie, la comunicazione dovesse avvenire a mezzo fax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 366, quarto comma, per le comunicazioni di cancelleria che, essendo la comunicazione a mezzo fax stata tentata dalla cancelleria solo il 9 e l'11 febbraio, e quindi in un momento non idoneo a consentire l'effettuazione della comunicazione nei venti giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ., deve quindi ritenersi che, nella specie, non si sia avuta una rituale comunicazione dell'avviso di udienza che ciò comporta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.