Sulle strade del PCT segnalata scarsa visibilità dei fascicoli

A quanti è capitato di richiedere la visibilità del fascicolo informatico, vedersela riconoscere, per poi non essere in grado di scaricare i documenti relativi? A me è successo proprio oggi, al ritorno dalle brevi interruzioni pasquali, ma non sono il solo, a quanto pare.

Il Processo Civile Telematico dovrebbe consentire una più agevole e sicura accessibilità ad atti e documenti da parte degli operatori della Giustizia, conservando tuttavia la riservatezza degli atti a chi non è autorizzato dalla legge ad accedervi. Le due opposte esigenze sono realizzate, nel PCT, dalla necessità di un'autenticazione il sistema capisce chi sono e dai livelli coerenti di autorizzazione il sistema mi fa accedere a ciò che il mio profilo è abilitato ad accedere . Nel sistema del PCT, l'art. 27 del Regolamento del 2011 garantisce un accesso pieno ai difensori costituiti, i quali possono vedere tutto il fascicolo delle cause dagli stessi patrocinate. Per le parti non ancora costituite, lo stesso articolo garantisce che esse possano sempre accedere alle informazioni necessarie per consentire la costituzione. Quali siano le informazioni necessarie per la costituzione nessuno lo dice, ma all'inizio si pensava fossero quelle identificative della causa giudice, Tribunale, ruolo, parti, data di prima comparizione ovvero i dati consultabili tramite interrogazione pubblica . Queste informazioni non sono però sufficienti a costituirsi. La costituzione -- salvo che in particolari ed eccezionali casi -- comporta due tipi di azioni la costituzione vera e propria , ovvero il fatto che un procuratore abilitato iscriva il proprio nome ed elegga il proprio domicilio, con tutte le conseguenze del caso rappresentanza della parte, interruzione del processo in caso di morte o perdita della capacità del procuratore, notifiche al domicilio eletto o in Cancelleria, ecc. , ovvero l'instaurazione di un contraddittorio formale e la prima difesa , ovvero l'instaurazione del contraddittorio sostanziale. Questi due momenti, nel nostro processo civile, sono simultanei, ma non è strettamente necessario che sia così, astrattamente potrebbero esserci due momenti distinti l'assunzione della difesa formale appearance per dirla all'inglese e lo svolgimento della difesa sostanziale pleading . Per la scelta del legislatore di non mutare il rito al mutare del mezzo di svolgimento degli atti difensivi, nessuno ha posto mano al Codice, e per costituirsi occorre difendersi. Se per costituirsi occorre difendersi, è necessario difendersi anche nel merito e tempestivamente , o si perdono le relative facoltà incluse le eccezioni per difendersi nel merito occorre conoscere cosa la controparte ha in mano. Se non si contesta cosa è stato dichiarato e prodotto, si potrebbero dare per vere le affermazioni non contestate art. 115 c.p.c. e si potrebbero dare per verificate scritture non autenticate art. 215 c.p.c. . È ovvio che ciò presuppone la conoscenza non solo dell'atto, che di solito è già stato notificato alla parte ed è dunque a questa noto, ma anche dei documenti posti a fondamento. Dunque paro ovvio che anche per i documenti sia necessario avere copia. Per ovviare a questa mancanza o a questa poca chiarezza, solo recentemente è stata introdotta una facoltà, quella di avere una temporanea visibilità del fascicolo, in modo da consentire al procuratore non ancora costituito, ma munito di una delega, di prendere visione del fascicolo e di estrarne copia. A quanto è dato comprendere, non v'è stata alcuna copertura normativa al di là del già citato art. 27 del Regolamento. Si trova traccia di questa novità unicamente nei file descrittori dei documenti depositabili, ovvero negli XSD i file XML che descrivono le specifiche delle buste informatiche che accompagnano i depositi , e nella documentazione a corredo https //pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Descrizione_XSD_0514.pdf . Ancora una volta però una questione del tutto semplice, in apparenza, viene incomprensibilmente complicata dai fatti, come suo malgrado, -- necessitando di visionare i documenti prodotti e in teoria scansionati dalla Cancelleria, per essere inseriti nel fascicolo telematico -- il mio Collega che si è occupato dell'incombente ha potuto appurare. I documenti, non possono essere scaricati nonostante la visibilità. Poco male, si dirà, si potrà sempre fare una copia cartacea. Certo, si può, con buona pace dei risparmi di tempo, denaro e costi di spostamento. Ma in altri casi, pur a mia conoscenza, si tratta di problemi un po' più gravi, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, in un procedimento interamente digitale. Il ritardo nella conoscibilità dei documenti comporta per il difensore del potenziale opponente una compressione dei termini per l'opposizione, e in alcuni casi la necessità di nominare un procuratore in loco per l'estrazione delle copie, cosa che per importi di bassa importanza ha un impatto non da poco sulla scelta di effettuare un'opposizione. Non ho informazioni su quanto questo fenomeno sia diffuso. Ma non deve essere poi così saltuario, se un Cancelliere recentemente ha espresso l'opinione che la visibilità in effetti non riguarda i documenti, ma solo gli atti di parte. Spero che la persona che ha raccolto tale affermazione e me l'ha confidata abbia capito male, perché si rasenterebbe il ridicolo, se fosse vera. Un malfunzionamento episodico sarebbe irritante, ma tutto sommato accettabile, se sporadico. Se talmente diffuso da ingenerare la convinzione che l'errore sia la regola, ciò sarebbe alquanto grave. Che non si possa trattare di una decisione presa a livello normativo, anche se del rango più basso, ovvero quello della formulazione delle specifiche tecniche di dettaglio nemmeno quelle previste dall'art. 34 del Regolamento, ancora più in basso , si rileva dal già citato documento che ha accompagnato gli XSD. Da esso si ricava che l'accessibilità deve essere dello stesso livello di quella dell'Avvocato costituito per la parte. Che si tratti di un malfunzionamento lo testimonia un altro caso di un altro Collega che su un Tribunale diverso, pur dovendo ripetere l'interrogazione varie volte fino a venti per ciascun documento! , è riuscito Alleluja ! a scaricare il fascicolo, impiegando ore. Il busillis , tuttavia, rimane. E non è neppure il solo, o il più misterioso, se si osserva ad esempio quello che è successo per il controllo del codice fiscale inserito in minuscolo laddove nessuna norma o standard prevede che il codice fiscale sia case sensitive . Insomma, l'uovo di Pasqua conteneva una sorpresa non gradita, una visibilità invisibile, e c'è qualche sentore che anche l'uovo non fosse poi così fresco come sperato.