La copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria equivale all’originale

Ai sensi dell’art. 16–bis, comma 9–bis, della normativa di cui sopra, le copie informatiche degli atti del procedimento di parte, degli ausiliari del giudice, o di quest’ultimo , contenuti nei fascicoli informatici ovvero trasmessi insieme alle comunicazioni telematiche, devono ritenersi equivalenti all’originale, anche ove siano prive della firma digitale, del cancelliere, di attestazione di conformità all’originale.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3386/2016, depositata il 22 febbraio. Il caso. Un’associazione di produttori agricoli proponeva istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui, il Tribunale di Ragusa, investito del procedimento che coinvolgeva l’istante e due società, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, in virtù di una clausola contrattuale derogatoria della competenza, contenuta nel regolamento negoziale. Il deposito della copia trasmessa via PEC è valido. La Suprema Corte, prima di procedere agli aspetti relativi alla competenza, ha rilevato che la ricorrente ha depositato, come copia autentica del provvedimento impugnato, quella di cui ha ricevuto comunicazione ex art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 179/2012 attraverso posta elettronica certificata. Gli Ermellini hanno, dunque, sottolineato che ai sensi dell’art. 16– bis , comma 9– bis , della normativa di cui sopra, le copie informatiche degli atti del procedimento di parte, degli ausiliari del giudice, o di quest’ultimo , contenuti nei fascicoli informatici ovvero trasmessi insieme alle comunicazioni telematiche, devono ritenersi equivalenti all’originale, anche ove siano prive della firma digitale, del cancelliere, di attestazione di conformità all’originale. Pertanto, ha chiarito il Collegio, la copia trasmessa a mezzo PEC equivale all’originale contenuta nel fascicolo informatico, dal momento che la comunicazione con cui la stessa è stata trasmessa contiene tutti gli indici idonei ad individuarne l’estrazione, e può essere considerata copia autentica. Approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria deve avere caratteristiche di specificità e chiarezza. La Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto per cui in materia di contratti per adesione, l’approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria, rispetto a quella del contratto, deve avere le caratteristiche di specificità e separatezza, che sono connesse alla sottoscrizione del contratto e devono essere valutate in relazione ad essa. Un modulo che riporti le condizioni generali del contratto, con una clausola determinativa del foro esclusivo, immediatamente seguite dalla sottoscrizione, collocata all’interno di uno specifico riquadro e seguita da indicazioni a stampa delle generalità e dell’indirizzo del sottoscrittore, corrispondentemente riempite, seguite a loro volta da una dicitura concernente l’approvazione specifica delle clausole vessatorie con indicazione del loro contenuto e fra queste di quella sul foro con l’indicazione foro competente esclusivo”, alle quali segue la seconda sottoscrizione rispetta le caratteristiche sopra richieste. La circostanza che l’approvazione sia contenuta in un riquadro, hanno chiosato i Giudici del Palazzaccio, non esclude la specificità dell’approvazione, né determina rilevo contrario al richiamo dell’attenzione del sottoscrittore alla percezione del significato della clausola vessatoria . Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Ragusa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 ottobre 2015 – 22 febbraio 2016, n. 3386 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. Il Vivaio-Associazione tra Produttori Agricoli ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l. Polyplants e la Agripolyane S.a.s.u. ed avverso la ordinanza riservata depositata il 10 dicembre 2014 e comunicata in pari data con cui il Tribunale di Ragusa, investito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 3174/2012, promosso dalla odierna ricorrente nei confronti della Polyplants ai sensi dell'art. 702-bis c.p.comma e nel quale la medesima aveva chiamato in garanzia la Agripolyane S.a.s.u., ha dichiarato, in accoglimento dell'eccezione della convenuta cui, costituendosi, la terza chiamata aveva aderito , la propria incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale di Lucca, giusta una clausola contrattuale derogatoria della competenza contenuta nel regolamento negoziale intercorso tra la qui ricorrente e la Polyplants. p.2. All'istanza di regolamento ha resistito soltanto la terza chiamata p.3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne veniva fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. p.4. La resistente ha depositato memoria. Considerato quanto segue p.1. In via preliminare il Collegio rileva che parte ricorrente ha depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione - ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Ragusa - tramite posta elettronica certificata. Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso d.l. comma aggiunto dall'art. 52, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015, ma non sul punto . Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale”. La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione. Peraltro, in calce al provvedimento così prodotto il difensore della ricorrente, Avvocato Giovanni Sozzi, ha apposto con modulo adesivo da lui firmato attestazione secondo cui il provvedimento stesso è copia conforme all'originale telematico/analogico scansionato ai sensi dell'art. 52 D.L. 90/14. Ragusa Lì 14/01/2015”. Ove tale attestazione si fosse inteso effettuarla ai sensi del secondo inciso del citato art. 16, comma 9-bis secondo cui Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico” e per gli effetti del terzo inciso secondo cui Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale” , se ne sarebbe dovuto rilevare l'irritualità infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha resto l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa si era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere. Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacché, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica. Il ricorso è, dunque, procedibile ed appare anche tempestivo dato che risulta notificato il 9 gennaio 2015 e4, quindi, nel trentesimo giorno dalla comunicazione a mezzo PEC del 10 dicembre 2014. p.2. Sempre in via preliminare il Collegio rileva che non è fondata l'eccezione della resistente di difetto di autosufficienza del ricorso per mancata indicazione dei documenti di trasporto sui quali è presente la clausola ritenuta derogatoria della competenza è sufficiente rilevare che a pagina 6 si dichiara di produrre tali documenti come docomma 10 . p.2. Con il ricorso proposto, il Vivaio - Associazione tra Produttori Agricoli ha dedotto che il Tribunale di Ragusa avrebbe erroneamente dichiarato la propria incompetenza muovendo dalla considerazione che le parti, con apposita clausola contrattuale, avevano dichiarato di voler derogare alla competenza del Tribunale adito prevedendo che le eventuali controversie che fossero scaturite nell'ambito dei loro rapporti negoziali sarebbero state devolute al Tribunale di Lucca. Secondo la ricorrente la clausola sulla quale si è fondata la decisione, inserita tra le condizioni generali di contratto riportate in calce ai documenti di trasporto emessi in relazione alle fatture di vendita, non poteva ritenersi vincolante nei suoi confronti atteso che, quantunque avesse natura vessatoria, non era stata specificamente approvata, mentre non era condivisibile la tesi espressa dal Tribunale di Ragusa nel senso di ritenere superflua la specifica approvazione nel presupposto che, siccome tale formalità non sarebbe stata richiesta per la validità di un'eventuale clausola compromissoria, l'assimilabilità ad essa di una clausola derogativa della competenza esigerebbe identico regime. p.3. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Ragusa, così motivando le sue conclusioni La tesi svolta dal ricorrente è meritevole di accoglimento. Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge che la clausola contrattuale da cui scaturisce la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Ragusa è inserita tra le condizioni generali di contratto dattiloscritte in calce ai documenti di trasporto predisposti dalla società venditrice Polyplants che sono stati sottoscritti dall'acquirente ed odierno ricorrente, peraltro con firma illeggibile, al momento della ricezione della mercé. Ciò premesso, deve ritenersi che la predetta clausola non potesse ritenersi efficace. Ed, invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità Cass. n. 21816/2009 Cass. n. 2077/2005 la clausola derogativa della competenza territoriale inserita nelle condizioni generali di contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., integra una clausola vessatoria, comportando l'alterazione del sinallagma contrattuale, per la previsione di un foro esclusivo a favore del solo predisponente v. anche Cass. 22.3.2006 n. 6314 . Come tale è, quindi, necessario che la stessa sia specificamente approvata per iscritto, con sottoscrizione distinta da quella di approvazione delle condizioni generali di contratto. Orbene, poiché nel caso di specie il contratto non è stato redatto per iscritto e considerato che le condizioni generali di vendita sono state inserite nel solo documento di trasporto e non sono state specificamente approvate, deve ritenersi che la clausola recante la deroga alla competenza non potesse ritenersi efficace. Né può assumere rilievo la circostanza che i documenti di trasporto siano stati sottoscritti per conto della società acquirente. Va, infatti, considerato per un verso, che tale sottoscrizione precede la indicazione delle condizioni generali di vendita che non sono in alcun modo richiamate nel testo del documento di trasporto, e, per altro verso, che detta sottoscrizione, peraltro apposta con sigla illeggibile, non è riconducibile al legale rappresentante della società acquirente ovvero ad un suo delegato. Deve, pertanto, ritenersi che il provvedimento impugnato sia illegittimo”. p.4. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni del Pubblico Ministero. Esse non sono in alcun modo efficacemente criticate dalla resistente nella sua memoria. Infatti a del tutto priva di pertinenza è l'evocazione del principio di diritto affermato da Cass. ord. n. 12708 del 2014 e già da Cass. n. 18525 del 2007, nonché da Cass. n. 17797 del 2005 , giacché tali decisioni si riferiscono all'ipotesi in cui per il contratto non sia prescritta la forma scritta e, nel sottolineare che l'obbligo di specifica approvazione scritta in tal caso si concreta nella sottoscrizione apposta dopo il richiamo della sola clausola, esigono pur sempre che la sottoscrizione sia apposta appunto dopo tale richiamo, il che nel caso di specie non è avvenuto, dato che la sottoscrizione risulta apposta prima e del tutto infondatamente parte resistente, mostrando di non comprendere il significato della necessità di specifica approvazione reputa di attribuire valore alla circostanza che la sottoscrizione sia stata apposta dopo una dicitura Firma del destinatario che comporta l'accettazione delle condizioni di vendita riportate in calce b l'ultima considerazione ora fatta è sufficiente a replicare al secondo rilievo della memoria, dove appunto si pretende di sostenere che quella sottoscrizione sarebbe stata idonea, in quanto gli artt. 1341 e 1342 si limiterebbero ad imporre una specifica approvazione, ma non una specifica approvazione dopo la clausola da approvare in ogni caso il Collegio, per sottolineare l'infondatezza della prospettazione, rinvia al principio di diritto di cui a Cass. ord. n. 19042 del 2006 In tema di contratti per adesione le caratteristiche che deve avere l'approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria rispetto a quella del contratto sono la specificità e la separatezza, che si relazionano alla sottoscrizione del contratto e vanno apprezzate in rapporto ad essa. Ne consegue che rispetta tali caratteristiche un modulo nel quale sono riportate le condizioni generali e fra queste una clausola determinativa di un foro esclusivo, seguite immediatamente dalla sottoscrizione dopo la dicitura firma, collocata all'interno di una sorta di riquadro ed all'inizio di esso e seguita, sempre all'interno del riquadro, da indicazioni a stampa delle generalità e dell'indirizzo del sottoscrittore, corrispondentemente riempite, seguite a loro volta da una dicitura concernente l'approvazione specifica delle clausole vessatorie con indicazione del loro contenuto e fra queste di quella sul foro con l'indicazione foro competente esclusivo, alle quali segue la seconda sottoscrizione. Infatti, la circostanza che l'approvazione sia compresa nell'ambito del suddetto riquadro non esclude la specificità dell'approvazione, tenuto conto che non incide affatto sulla riferibilità della sottoscrizione all'approvazione e non svolge nemmeno alcun rilievo contrario al richiamo dell'attenzione del sottoscrittore alla percezione del significato della clausola vessatoria, specie in ragione del fatto che le diciture relative alla generalità siano - come nella specie - ben distinte da quelle concernenti le clausole vessatorie e scritte con caratteri del tutto diversi”. Inoltre, il rilievo del dopo si coglie, ex multis, in Cass. n. 10825 del 2002 e n. 14454 del 2000 c poiché la sottoscrizione di cui si discute è irrilevante, irrilevanti sono le considerazioni svolte dalla memoria sul rilievo del Pubblico Ministero circa l'illeggibilità della sottoscrizione stessa. p.5. Dev'essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Ragusa, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto. p.6. Le spese seguono la soccombenza sia a carico della resistente che dell'intimata e si liquidano ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte resistente e parte intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in Euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre l'importo del contributo unificato se corrisposto.