Ancora sull'ammissibilità del deposito telematico di atti in formato pdf “scansione”

Il deposito telematico di atto depositato telematicamente in formato pdf scansione in luogo di pdf nativo” non ne comporta l'inammissibilità in quanto mera irregolarità. Nel caso degli atti processuali conclusivi, avendo gli stessi raggiunto lo scopo loro proprio, essendo visibili e conoscibili dal giudice e dalle parti, la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell’atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo.

Così si è espresso il Tribunale di Milano con la sentenza n. 1432/16, depositata il 3 febbraio. Il caso. Caio - attore -, con il deposito della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., evidenziava che controparte, convenuta, aveva depositato telematicamente le sua comparsa conclusionale in violazione delle norme tecniche, in quanto detto atto aveva la forma del documento pdf scansione in luogo di quello pdf testuale. Chiedeva, quindi, al Tribunale di Milano, che venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità dello stesso. Il giudice adito, con l'articolata pronuncia in commento, ha rigettato detta richiesta ritenendo non solo ammissibile il deposito in quanto mera irregolarità, ma che, altresì, nel caso di specie, non fosse opportuno un ordine del giudice atto a sanare detta irregolarità, in quanto in violazione dei principi del giusto processo. Il mancato rispetto di norme tecniche costituisce mera irregolarità. La decisione in commento, per quanto di interesse in questa sede, si caratterizza per un'analisi attenta tanto del dato legislativo che giurisprudenziale e parte dalla consapevolezza della frammentarietà e diversità delle opinioni e decisioni da parte delle Corti di merito che si sono trovate a pronunciarsi sulla medesima fattispecie. Subito però esterna e chiarisce la propria posizione il mancato rispetto di norme tecniche e, nello specifico, il deposito di atto in formato pdf scansione”, costituisce mera irregolarità. Dopo aver richiamato le coordinate normative, artt. 11 del d.m. n. 44/2011 e 12 del d.m. 16 aprile 2014, nella parte in cui specificano che L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti [] c è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti non è pertanto ammessa la scansione di immagini e, quindi, precisata la corretta modalità di formazione dell'atto da depositare che non dovrà essere atto originariamente cartaceo e poi trasformato in .pdf immagine, ma .pdf testuale , rileva, tuttavia, che Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa primaria di riferimento e di conseguenza dalla normativa secondaria . Sottolinea, poi, un altro principio basilare ma essenziale il processo civile telematico non è un nuovo processo civile, le norme e i principi da applicare sono sempre quelli che governano la materia processualcivilistica e ad essi bisogna far riferimento. Ed allora, ribadisce l'estensore, valgono i principi granitici sanciti dalla Corte nomofilattica, secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo confr. da ultimo Cass. n. 15130/15 , Cass. n. 4163/15 , Sez. Unite n. 5160/09 . Aldilà del rispetto della norma che regola la materia, il Tribunale si preoccupa di andare all'origine del problema Lo scopo dell’atto processuale, ancorchè telematico, è e rimane, infatti, ad avviso di questo Tribunale, quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del giudice e della controparte ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico. E’, infatti, visibile e leggibile dal giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario. La funzione propria e primaria delle regole tecniche è, a giudizio del Collegio, quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti, come pure sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito sopra citata . Insomma, via inutili e dannosi per il processo formalismi. Nell'ultima parte della motivazione, vengono vagliate le conseguenze della detta irregolarità. Deve il Giudice rimettere la causa sul ruolo per consentire il deposito regolare dell'atto? La risposta varia a seconda della fase processuale e dell'atto depositando sarà positiva tutte le volte in cui la regolarizzazione consente contemporaneamente la prosecuzione del giudizio, negativa nel caso di atti conclusivi. In tale evenienza infatti, tenuto conto che l'atto ha raggiunto il suo scopo essendo visibile al giudice e assicurando il diritto di difesa alla controparte, rimettere la causa sul ruolo comporterebbe una retrocessione del processo assolutamente non necessaria e incompatibile con il prevalente principio della ragionevole durata del processo . Considerazioni. La sentenza in commento, a parere di chi scrive, è pienamente condivisibile e ineccepibile. Oltre a svolgere una precisa ricostruzione in punto di diritto, è encomiabile in quanto va all'essenza dello strumento telematico, che non può prescindere dai principi generali che regolano il diritto processuale e non può e non deve divenire ostacolo a questo. Nel riportarci per brevità a quanto sul punto scritto su questo quotidiano , si sottolinea che la decisione commentata sembra ora essere in linea con le previsioni di riforma del PCT. E' stato reso noto in questi giorni il testo del d.d.l. di riforma l'ennesima del processo civile che, per quanto concerne il processo telematico, esclude la sanzione nullità degli atti depositati in violazione delle specifiche tecniche, laddove abbiano raggiunto lo scopo. Si profitta, infine, di queste pagine per una riflessione se si risolvessero sul piano tecnico quelli che sono solo ed esclusivamente problemi tecnici? Se la norma tecnica prevede l'ammissione di atti in formato pdf nativo”, questi e solo questi dovrebbero superare il vaglio del filtro telematico in fase di deposito. Tutto sarebbe più semplice.

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, sentenza 3 febbraio, n. 1432 Presidente Servetti – Relatore Muscio Omisssis Le questioni preliminari Quanto alla richiesta verbalizzata dalla difesa C all’udienza del 28.10.2015, osserva il Collegio che le deduzioni, per quanto impropriamente inserite da parte attrice nel corpo della precisazione delle conclusioni, costituiscono considerazioni difensive sulla produzione documentale di parte convenuta, effettuata con nota del 6.10.2015 in esecuzione dell’ordine ex art. 210 c.p.c, che la difesa P ha tempestivamente, cioè nel primo momento per lei utile, formulato, evidenziandone l’incompletezza nella sua prospettiva. In relazione ad esse la difesa C ha ampiamente argomentato la propria posizione e le proprie ragioni nella comparsa conclusionale, esercitando a pieno il suo diritto di difesa. Quanto alla richiesta di dichiarare l’inammissibilità della comparsa conclusionale di parte convenuta, avanzata dalla difesa P nella sua memoria di replica sul presupposto che l’atto avversario, depositato in via telematica, non rispetti i requisiti richiesti dalle norme tecniche, non essendo un documento PDF, ma uno scanner di immagine, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta sulla base delle seguenti considerazioni. La disciplina del processo civile telematico, dettata dal legislatore con una normativa primaria e secondaria che continua a succedersi nel tempo in modo ben poco coordinato non solo tra i vari interventi, ma anche con l’impianto codicistico, pone questioni interpretative che vanno affrontate e risolte, ad avviso del Tribunale, cercando di contemperare, per quanto non espressamente previsto, la normativa stessa e le esigenze ad essa sottese con le norme del codice di procedura civile e con i principi più generali dell’ordinamento processuale civilistico che da esse si ricavano. Ora l’art. 11 del DM 44/2011 e l’art. 12 del DM 16 aprile 2014 hanno dettato le cosiddette regole tecniche relative alle caratteristiche di forma che l’atto processuale informatico deve avere per essere depositato telematicamente. Stabiliscono, in particolare, che L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti a è in formato PDF b è privo di elementi attivi c è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti non è pertanto ammessa la scansione di immagini d è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti e è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5 esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata”. Ciò significa che l’atto non potrà mai essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo, bensì dovrà consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdftestuale e non un documento .pdf immagine. Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa primaria di riferimento e di conseguenza dalla normativa secondaria. Ciò premesso, questo Tribunale, pur consapevole di altri diversi indirizzi assunti dalla giurisprudenza di merito, invocata dalla difesa dell’attrice, che affermano l’inammissibilità dell’atto che non ha i requisiti tecnici richiesti Tribunale Roma ordinanza 13.7.2014 est Castaldo o la sua nullità, sanabile sulla base del principio del raggiungimento dello scopo Tribunale Livorno Ordinanza 25 luglio 2014 est. Pastorelli o addirittura non sanabile Tribunale Reggio Calabria ordinanza 18.2.2015 est Genovese , a seconda della funzione che viene attribuita all’atto processuale, ritiene che, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisca una mera irregolarità. Ciò in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accumunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo confr. da ultimo Cass. Sez. I 20.7.2015 n. 15130, Cass. Sez. II 2.3.2015 n. 4163, Sez. Unite 4.3.2009 n. 5160 . Sulla necessità poi che la suddetta irregolarità venga superata attraverso un ordine del giudice che imponga di ridepositare l’atto che abbia le necessarie caratteristiche tecniche, sono poi opportune ulteriori considerazioni dirette a bilanciare le esigenze c.d. informatiche e la necessità che le stesse vengano rispettate con i principi processuali di rango anche costituzionale che non possono essere alle stesse subordinate, in mancanza di norme di legge primaria che in tal senso dispongano. Lo scopo dell’atto processuale, ancorchè telematico, è e rimane, infatti, ad avviso di questo Tribunale, quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico. E’, infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario. La funzione propria e primaria delle regole tecniche è, a giudizio del Collegio, quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti, come pure sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito sopra citata. Si impone, quindi, certamente la necessità di una regolarizzazione dell’atto depositato telematicamente che non rispetta la normativa tecnica attraverso un ordine del Giudice, in analogia a tutte le ulteriori ipotesi previste dal codice di procedura civile in cui si consente la regolarizzazione ad esempio la disciplina di cui all’art. 182 c.p.c , proprio al fine di assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del funzionamento del sistema del PCT, tutte le volte in cui la regolarizzazione consente contemporaneamente la prosecuzione del giudizio, non essendovi alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l’atto è comunque già disponibile alla parte e tenendo conto, però, che le esigenze e le necessità dello strumento informatico non possono pregiudicare, in assenza di una norma di legge, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tutte le volte in cui non sussiste una lesione del diritto di difesa, come ormai ripetutamente ha affermato la Suprema Corte. Ora nel caso di specie, posto che la comparsa conclusionale di parte convenuta, pur essendo uno scanner di immagine, è stata accettata dal sistema del PCT, è inserita nel fascicolo processuale telematico, visibile al Giudice e alla parte attrice che nella memoria di replica si è puntualmente difesa nel merito delle questioni nel pieno esercizio del diritto di difesa, l’eventuale regolarizzazione del suddetto atto processuale, che imporrebbe una remissione della causa sul ruolo, comporterebbe una retrocessione del processo assolutamente non necessaria e incompatibile con il prevalente principio della ragionevole durata del processo. In altre parole, la normativa relativa ai requisiti dell’atto informatico da depositare telematicamente non prevede una sanzione per l’ipotesi di sua violazione che costituisce, quindi, una mera irregolarità. La stessa trova soluzione con l’invito alla parte a regolarizzare l’atto introduttivo o l’atto endoprocessuale con un nuovo deposito nel rispetto delle forme previste entro un termine concesso, consentendo tale soluzione di realizzare contemporaneamente la funzione propria della norma tecnica come sopra indicata con la prosecuzione del processo, avendo in ogni caso gli atti del processo raggiunto lo scopo loro proprio nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo. Nel caso degli atti processuali conclusivi comparsa conclusionale e memoria di replica , avendo come detto gli stessi raggiunto lo scopo loro proprio, essendo visibili e conoscibili dal Giudice e dalle parti cui è consentito pienamente l’esercizio del diritto di difesa, la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell’atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa. omissis