Causa pendente al 30 giugno 2014: slitta il termine per l’attuazione del processo telematico

Per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l’art. 16-bis, comma 9-bis, della l. n. 221/2012, come introdotto dal d.l. n. 90/2014 – che consente all’avvocato di attestare la conformità delle copie da lui estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico – trova applicazione solo a decorrere dal 31 dicembre 2014, sicché il potere di autentica esercitato prima di tale data è privo di copertura normativa.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2791 dell’11 febbraio 2016. Il caso. Una società, in qualità di terza debitrice pignorata, proponeva istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Poiché il pignoramento era stato notificato il 7 giugno 2012, al giudizio in parola era applicabile il testo dell’art. 548 c.p.c. anteriore alla modifica operata dall’art. 1, comma 20, della l. n. 228/2012. Inesistenza del fascicolo informatico. La Suprema Corte dichiara d’ufficio l’improcedibilità del ricorso in quanto parte ricorrente non aveva depositato idonea copia autentica dell’ordinanza impugnata. Nella specie, era stata depositata una copia di detta ordinanza corredata da una attestazione di conformità” sottoscritta dal difensore della ricorrente, che appunto dichiarava ex art. 16- bis , comma 9- bis , l. n. 221/2012, come introdotto dal d.l. n. 90/2014, che la suddetta copia, estratta con modalità telematica, era conforme all’originale depositata nel fascicolo informatico in Tribunale. Sul documento prodotto, però, non vi erano indici rivelatori della sua estrazione telematica e inoltre il fascicolo del Tribunale si era rivelato esclusivamente cartaceo, non essendovi traccia alcuna di corrispondente esistenza di fascicolo informatico. In esso era fra l’altro contenuto l'originale del provvedimento impugnato, che risultava depositato in cancelleria come da timbro del cancelliere, senza alcun riscontro di un deposito anche telematico. Pertanto, risultava del tutto indimostrato che il fascicolo informatico cui il difensore aveva fatto riferimento esistesse, ma anche che lo stesso provvedimento impugnato fosse stato redatto e depositato in veste digitale. Potere di autentica del difensore. Invero, riguardo alla norma invocata dal difensore, il comma 1 dell’art. 16- bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’art. 4, comma 2, l. n. 114/2014 di conversione del d.l. n. 90/2014, poi dall’art. 19, comma 1, l. n. 132/2015 sancisce, a decorrere dal 30 giugno 2014, l’obbligo per i difensori delle parti precedentemente costituite di depositare esclusivamente con modalità telematiche gli atti processuali e i documenti nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale. Come emerge dalla norma, il deposito degli atti in via digitale è divenuto obbligatorio in primo grado a decorrere dal 30 giugno 2014, mentre il giudizio di cui trattasi risaliva al 2013. Peraltro, l’art. 44 del d.l. n. 90/2014, nel testo risultante dalla conversione in legge n. 114/2014, ha chiarito che, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, come quello in esame, la disposizione del comma 1 trovava applicazione solo a decorrere dal 31 dicembre 2014, mentre anteriormente e fino a tale data era solo possibile depositare atti e documenti con modalità telematiche. Improcedibilità dell’istanza di regolamento di competenza. Alla luce delle considerazioni svolte, e considerato che l’ordinanza impugnata portava la data del 28 ottobre 2014, gli Ermellini affermano che il potere di autentica esercitato dal difensore nel caso di specie fosse privo di una giustificazione normativa. La conseguenza è che la copia del provvedimento impugnato, di cui si è attestata l’autenticità, non poteva essere considerata tale, con conseguente improcedibilità dell’istanza di regolamento di competenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 13 ottobre 2015 – 11 febbraio 2016, n. 2791 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. La Rondò Viaggi s.r.l., nella qualità di terza debitrice pignorata ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la Banca Popolare di Commercio e Industria s.p.a., creditrice procedente, e l'Agenzia Viaggi e Turismo Rondò s.r.l. in liquidazione, debitrice esecutata, avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2014, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria competenza su un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo regolata dall'art. 548 c.p.c. nel testo - applicabile tenuto conto che il pignoramento era stato notificato il 7 giugno 2012 - anteriore alla modifica operata dall'art. 1, comma 20, della l. n. 228 del 2012. p.2. All'istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la Banca. p.3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne veniva fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato quanto segue p.1. In via pregiudiziale il Collegio rileva d'ufficio che il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile, in quanto parte ricorrente non ha depositato idonea copia autentica dell'ordinanza impugnata. Queste le ragioni. p.1.1. La ricorrente risulta aver depositato una copia di detta ordinanza corredata di una attestazione di conformità sottoscritta dal suo difensore, Avvocato Concetta Vitale, in cui detto difensore ha testualmente formulato la seguente dichiarazione, seguita dalla data e dalla sua sottoscrizione dichiaro ex art. 16-bis, comma 9-bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che la presente copia dell'ordinanza del 28-10-14, depositata il 29.10.lfl, del G.U., Dott.ssa G.C. , estratta con modalità telematica, è conforme all'originale depositato nel fascicolo informatico R.G.N. 54614/13, del Tribunale di Milano, Sez. XIII”. Sul documento prodotto e cui l'attestazione si riferisce, peraltro, non vi sono indici rivelatori della sua estrazione telematica. p.1.2. La ricorrente ha depositato istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del detto Tribunale, che è pervenuto a questa Corte. L'esame del fascicolo evidenzia che si tratta del consueto fascicolo cartaceo e si deve rilevare che su di esso non v'è traccia alcuna di corrispondente esistenza di fascicolo informatico”. Vi si rinviene fra l'altro l'originale del provvedimento giudiciale impugnato che risulta depositato in cancelleria come da timbro del cancelliere, senza alcun riscontro di un deposito anche telematico. p.1.3. Nella descritta situazione si deve ritenere non solo che risulta del tutto indimostrato che il fascicolo informatico cui il difensore ha fatto riferimento esista, ma anche che lo stesso provvedimento impugnato non risulta sia stato mai redatto e depositato in veste informatica, cioè digitale. p.2. In proposito, riguardo alla norma invocata dal difensore, si osserva che il comma 1 dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall'art. 4, comma 2, legge n. 114 del 2014 di conversione del d.l. n. 90 del 2014, poi dall'art. 19, comma 1, legge n. 132 del 2015 , così dispone Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”. Come emerge dalla norma il deposito degli atti in via digitale e, dunque, il processo digitale è divenuto obbligatorio in primo grado a decorrere dal 30 giugno 2014, mentre il giudizio di cui trattasi risale al 2013. Si deve, poi, aggiungere che l'art. 44 del d.l. n. 90 del 2014, nel testo risultante dalla conversione in legge n. 114 del 2014, aveva così disposto 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014 fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”. Ora, da tale norma emerge che, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, come quello in esame, la disposizione del comma 1 trovava applicazione solo a decorrere dal 31 dicembre 2014, mentre anteriormente e fino a tale data era possibile solo depositare atti e documenti. Ne deriva che il potere di autentica esercitato dal difensore nel caso di specie non ha avuto giustificazione normativa. La conseguenza è che la copia del provvedimento impugnato, di cui si è attestata l'autenticità, non può essere considerata tale. Ne discende che l'istanza di regolamento di competenza dev'essere dichiarata improcedibile. p.3. Peraltro, se essa si fosse potuta esaminare, al contrario di quanto ha opinato il Pubblico Ministero che, nel merito, l'ha reputata infondata , si sarebbe dovuta considerare inammissibile alla stregua di Cass. Sez. Un. n. 20449 del 2014, giacché il Tribunale ha espresso le sue valutazioni sulla competenza in modo del tutto interlocutorio e non decisorio, non avendo dato corso, sebbene secondo il rito speciale, alla rimessione in discussione della questione di competenza prima di esprimere dette valutazioni. p.4. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 ed in base al comma 5 del suo art. 5. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma I-bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro tremiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c. con decorso dalla pubblicazione della presente ordinanza.