L’attestazione di conformità della copia del provvedimento impugnato va rilasciata dal difensore

La nuova disciplina va applicata a tutti i documenti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dal fatto che la data d’instaurazione del procedimento o di deposito del singolo documento sia avvenuta prima dell’introduzione della disposizione che ha conferito ai difensori il potere d’autentica.

La nota della Corte d’appello di Roma. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha risposto alla nota della Corte d’appello di Roma, prot. 37097 del 27 novembre 2015, relativa ai poteri di autentica degli avvocati ai sensi del d.l. n. 90/2014 e d.l. n. 83/2015. I poteri di autentica degli avvocati. Secondo Canzio, dopo le attente verifiche della Cancelleria centrale della Cassazione, è da escludere che esista una prassi che, al momento dell’iscrizione del ricorso, obblighi gli avvocati a farsi rilasciare l’attestazione di conformità della copia del provvedimento impugnato, estratto dal fascicolo informatico, dalla cancelleria del giudice di merito anziché - come previsto dell’art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179/2012 introdotto dall’art. 52, d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014. - dal difensore. Le disposizioni si applicano a tutti i documenti dei fascicoli informatici. Nella risposta alla nota della Corte d’appello capitolina, si evidenzia che la Cassazione ha pienamente recepito le disposizioni del punto 15 dalla circolare del Ministero della Giustizia del 29 ottobre 2014, dettate in materia di processo telematico, che precisa che la nuova disciplina va applicata a tutti i documenti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dal fatto che la data d’instaurazione del procedimento o di deposito del singolo documento sia avvenuta prima dell’introduzione della disposizione che ha conferito ai difensori il potere d’autentica . Infine, il Primo Presidente si augura che in un ottica di leale e proficua collaborazione il processo civile telematico continui a costituire uno strumento essenziale per il processo di innovazione tecnologica per il sistema giudiziario italiano.