PCT: è nullo il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in formato pdf immagine?

Ancora sulla ammissibilità e validità del ricorso per decreto ingiuntivo depositato con file pdf immagine”. Di nullità ex art. 156, comma 1, c.p.c non vi è traccia nel sistema processuale. Tale nullità non è richiamata neppure dall'art. 11 del d.m. n. 44/11, che non si preoccupa di collegare alcun tipo di conseguenza all'eventuale difformità formale dell'atto. Deve, dunque, ritenersi che l’invio dell’atto in formato pdf immagine costituisca una mera irregolarità.

Lo ha stabilito il Tribunale di Verona nella sentenza del 4 dicembre 2015. Il caso. Con la recente pronuncia in commento, il Tribunale di Verona, nella persona dell'estensore, dott. Mirenda, torna su un argomento dibattuto e di primaria importanza nel mondo in evoluzione del processi civile telematico l'ammissibilità e/o validità del ricorso per decreto ingiuntivo telematico depositato con file pdf immagine” in luogo di file pdf nativo” o pdf testuale”, in sentenza . A riprova dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, vi è l' incipit della parte motiva della sentenza, con cui l'Estensore manifesta la consapevolezza di decidere materia alquanto dibattuta, e, invero, di porsi tra le fila della giurisprudenza ad oggi minoritaria al di là di quanto opinato da taluni giudici di merito . Dentellati legislativi della sentenza sono gli artt. 156 c.p.c., e il Decreto del Ministro della Giustizia numero 44 del 21 febbraio 2011 recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, numero 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, numero 193, convertito nella l. 22 febbraio 2010 numero 24. . Il ragionamento del Tribunale di Verona è sintetico, ma stringente di nullità ex art. 156, comma 1, c.p.c. ai sensi del quale, come noto Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge , nda non vi è traccia nel sistema processuale . Tale nullità non è richiamata dall'art. 11 del d.m. numero 44/11, che non si preoccupa di collegare alcun tipo di conseguenza all'eventuale difformità formale dell'atto, né nell'art. 34, richiamato dallo stesso art. 11. Di particolare interesse la seconda parte della motivazione secondo cui in ogni caso, anche laddove – in tesi - volesse ravvisarsi il vizio del ricorso monitorio telematico per difetto di un elemento essenziale dell’atto, si dovrebbe parlare non di inesistenza bensì di nullità ex art. 156, comma 2, c.c., dovendosi escludere ragionevolmente la sussistenza di quell’ipotesi estrema della c.d. irriconoscibilità del tipo processuale”, come attesta – nella pratica - la riconosciuta idoneità del ricorso a formare il convincimento e la successiva determinazione giudiziale del giudice del decreto ingiuntivo oggi opposto . Infine, a confermare il vizio amletico di ogni avvocato costituirmi per far valere il vizio o meno sperando in una pronuncia ex officio ? , il Tribunale di Verona ribadisce che seppure si volesse, per mero esercizio teorico, seguire la tesi della nullità formale dell’atto ex art. 156 c.p.c., il vizio è in ogni caso sanato ex tunc , ex artt. 156, comma terzo, e 164, comma terzo, c.p.c. , dalla proposizione dell'opposizione il vizio. I precedenti giurisprudenziali. Seppure in via di estrema sintesi, si ritiene opportuno richiamare alcune pronunce di merito intervenute in siffatta materia. Il Tribunale di Vercelli con statuizione del 4/8/14 su reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c., si è pronunciato in conformità con la sentenza in commento rilevando che l’art. 156, 1 comma c.p.c. stabilisce che la nullità dell’atto per difetto di requisiti di forma deve essere prevista da una legge. L’art. 16- bis d.l. numero 179/12, che ha certamente natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. Di conseguenza deve ritenersi che l’invio dell’atto in formato PDF immagine costituisca una mera irregolarità . Pur partendo dalle stesse premesse del Tribunale di Verona, conclude per l'inammissibilità il Tribunale di Roma, sent. 9 giugno 2014, Giudice dott. Nicola Saracino, secondo cui Risulta d'immediata percezione che il processo civile telematico implica l'adesione degli operatori agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata art. 111 Cost. [] L'unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non è neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica. [] Lo scopo dell'atto processuale telematico diviene, prima d'ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri. [] In tale prospettiva ed in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo risulta predicabile la sua inammissibilità perché l'atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico Contraria alla sentenza in commento anche sent. Livorno, 25 luglio 2014, in cui si legge Il rispetto delle regole tecniche quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati ha lo scopo di rendere tali atti immediatamente intelligibili a tutti gli attori del processo senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi , così come la norma che impone che l’atto del processo sia un pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, ha lo scopo di rendere l’atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l’utilizzo degli elementi dell’atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR optical character recognition .Ma se così è, la redazione dell’atto processuale in formato pdf ottenuto mediante scansioni per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo dell’atto e dunque deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art 156, comma 2, c.p.c. .

Tribunale di Verona, 4 dicembre 2015 Giudice Mirenda Omissis rilevato che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. 16.1.2015 n. 642 , la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – era stata del resto codificata anche dall’articolo 16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata La conformità della sentenza al modello di cui all'articolo 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli articolo 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 1714 che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse” per l’effetto dell’ error in procedendo , ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante richiamato, quindi, il contenuto sia dell’opposizione a decreto ingiuntivo che della comparsa di risposta della F. s.r.l. osservato che dopo la concessione della provvisoria esecutività, parte opponente ha disertato il giudizio osservato che l’opponente, dopo aver contestato genericamente ogni debenza, con unico concreto motivo eccepisce solamente l’irricevibilità per nullità del ricorso monitorio telematico in quanto depositato in formato pdf scansione” anziché in formato pdf testuale”, in violazione dell’articolo 11 del D.M. 44/2011 ritenuta la manifesta infondatezza dell’eccezione che, invero, al di là di quanto opinato da taluni giudici di merito, di simile nullità ex articolo 156, c.1, c.p.c. non vi è traccia nel sistema processuale. Quanto, difatti, al cit. articolo 11, comma primo, d.m. cit. , la norma si limita a prevedere che l'atto del processo in forma di documento informatico e' privo di elementi attivi ed e' redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.” , senza peraltro contemplare specifiche sanzioni per l’ipotesi di eventuali difformità formali dell’atto, e ciò al pari della norma tecnica di rinvio di cui all’articolo 34 cit. 1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.” che, in ogni caso, anche laddove – in tesi - volesse ravvisarsi il vizio del ricorso monitorio telematico per difetto di un elemento essenziale dell’atto, si dovrebbe parlare non di inesistenza bensì di nullità ex articolo 156, c.2, c. civ., dovendosi escludere ragionevolmente la sussistenza di quell’ipotesi estrema della c.d. irriconoscibilità del tipo processuale”, come attesta – nella pratica - la riconosciuta idoneità del ricorso a formare il convincimento e la successiva determinazione giudiziale del giudice del decreto ingiuntivo oggi opposto ritenuto, così, che anche accedendo alla non creduta tesi della nullità formale dell’atto ex articolo 156 cpc, la proposta opposizione nella quale si è dispiegata pienamente la difesa dell’ ingiunto abbia , comunque, sanato ex tunc il vizio riflesso del decreto monitorio ex artt. 156, comma terzo, e 164, comma terzo, c.p.c. . ritenuta, quindi, la validità formale del decreto e, di riflesso, l’inconsistenza assoluta del merito dell’opposizione, a fronte della sostanziale non contestazione del dovuto ex articolo 115 c.p.c. P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi € 2900,00, oltre C.A. 4% e rimborso forfetario 15%, per compensi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.