Le novità nel PCT contenute nella legge di conversione del d.l. n. 83/2015

Dal 21 agosto 2015 è in vigore la l. numero 132 del 6 agosto 2015, di conversione, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2015, numero 83, pubblicata in G.U. Serie Generale numero 192 del 20 agosto 2015 Supplemento Ordinario numero 50 .

Facendo seguito a quanto evidenziato su queste pagine qualche settimana fa, ripercorriamo le ulteriori novità in tema di processo telematico introdotte dalla legge di conversione che, a differenza della prima stesura, si intensificano sensibilmente, con non pochi stravolgimenti nelle poche certezze dell’avvocato telematico. Slittamento del processo amministrativo telematico. Rimane fermo, come previsto dall’art. 20 del decreto, lo slittamento al 1 gennaio 2016 del processo amministrativo telematico, così come non vi sono stravolgimenti nell’art. 16 bis d.l. 179 del comma 1 bis che prevede che nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità . Le modalità. I più attenti avranno notato che il termine nel rispetto della normativa è diventato con le modalità , fugando così anche gli ultimi dubbi, atteso che quel nel rispetto , secondo alcuni commentatori [1] , lasciava intendere ancora una sorta di subordinazione ai decreti ex art. 35 d.m. n. 44/2011 emanati da D.G.S.I.A., mentre l’attuale dicitura con le modalità non lascia spazio a dubbi che in ogni caso, ad avviso di chi scrive , erano comunque fugati da quel è sempre ammesso , sì che era evidente che il rispetto delle modalità, attenesse evidentemente alla sola forma prevista dalla normativa tecnica ovvero alle modalità di deposito mediante l’utilizzo di redattore e successivo invio a mezzo PEC fin ora utilizzate dagli avvocati telematici . Fin qui tuttavia, nulla di nuovo e nulla di nuovo neanche nell’aggiunta all’ultima parte del comma 2 dell’art. 16 bis d.l. n. 179/2012, laddove si prevede che Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis e dall’articolo 16-decies . L’aggiunta riguarda il riferimento all’art. 16 decies , anch’esso modificato come segue il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento . Estensione del potere di autentica. Si estende, dunque, il potere di autentica di tutti gli atti processuali di parte, nonché di provvedimenti del giudice cartacei e detenuti in originale o in copia conforme, destinati al deposito telematico. Tale previsione allarga le maglie dell’iniziale previsione destinata esclusivamente all’autentica, ai fini del deposito degli atti notificati in forma cartacea, con la pecca di non essere estesa esplicitamente anche ai documenti del fascicolo di parte, lasciando spazio a interpretazioni restrittive o estensive, circa la possibilità di attestare la conformità anche dei documenti, non risolvendo definitivamente la delicata problematica del deposito telematico dei fascicoli cartacei dei precedenti gradi di giudizio. Ad oggi infatti, in assenza di una previsione normativa, che estenda tale potere di autentica anche ai documenti, non si potrà evitare di ridepositare in forma cartacea un fascicolo di primo grado di un processo cartaceo, laddove il successivo giudizio di appello venga iscritto a ruolo con modalità telematiche. In quest’ultimo caso, si potrà dunque solo anticipare il deposito telematico della scansione del fascicolo di primo grado, autenticando tuttavia i soli atti processuali. Sarebbe dunque auspicabile, de iure condendo , una modifica che estenda tale facoltà di autentica anche ai documenti contenuti nei fascicoli di parte, dovendosi diversamente ricorrere ad una dubbia interpretazione estensiva della norma od inserire nella attestazione di conformità degli atti un riferimento anche ai documenti allegati all’atto processuale. Una ulteriore facoltà di autentica è stata inoltre inserita all’art. 16 bis , comma 9 bis , d.l. n. 179/2012, estendendosi il potere di autentica non solo alle copie informatiche, ed a quelle per immagine presenti nel fascicolo informatico, ma anche a quelle trasmesse in allegato alle comunicazioni telematiche, lasciando all’avvocato la scelta di estrarre l’atto o il provvedimento del giudice di cui attestare la conformità oltre che dal fascicolo informatico anche dall’eventuale comunicazione di cancelleria ricevuta a mezzo PEC. Quanto alle formule da utilizzare invece non vi è alcun cambiamento per le attestazioni effettuate relativamente a copie su supporto cartaceo, mentre non vi sono particolari cambiamenti per le copie informatiche, ma solo nel caso in cui le attestazioni vengano apposte sullo stesso documento informatico di cui si attesta la conformità [2] . Infatti il comma 3 dell’art. 16 undecies prevede che per le copie informatiche l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione . Vengono dunque momentaneamente accantonate le problematiche interpretative relative alla necessità di inserire l’impronta hash nell’attestazione e viene eliminato quel riferimento agli elementi identificativi inserito nel testo originario, in favore di nuove modalità di autentica che saranno contenute nelle specifiche tecniche emanate da D.G.S.I.A. [3] Ci si riferisce dunque alle specifiche tecniche contenute nel Provvedimento 16 aprile 2014 specifiche tecniche ex art. 34 d.m. n. 44/2011 che dovranno però essere evidentemente aggiornate poiché, allo stato, non è prevista alcuna modalità di autentica e, quel pericolosissimo avverbio esclusivamente”, non consente al momento di effettuare attestazioni, sino a quando le predette specifiche tecniche non siano modificate. In attesa di dette specifiche, sarà dunque necessario attestare la conformità delle copie informatiche esclusivamente all’interno del documento informatico mediante il procedimento precedentemente descritto [4] . Limiti alla notifica. Tuttavia, poiché per espressa previsione del comma 3 le copie destinate alla notifica a mezzo PEC dovranno essere munite di attestazione contenuta nella relata di notifica, sino all’emanazione delle specifiche -, non sarà possibile notificare a mezzo PEC copie informatiche di documenti formati in origine su supporto cartaceo ad es. copia conforme o copia esecutiva cartacea rilasciata dalla cancelleria , potendosi però procedere alla notifica di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico, avendo cura di estrarre non più la copia informatica, ma il duplicato informatico per i quali il comma 9 bis dell’art. 16 bis d.l. n. 179/2012, non prevede alcuna necessità di apporre attestazioni, essendo equivalente per sua natura all’originale vero e proprio poiché provvisto di firma digitale del depositante e non della sua riproduzione grafica c.d. coccardina [5] si veda qui per un esempio . E’ opportuno segnalare tuttavia, che, nel fascicolo informatico, possono essere presenti anche provvedimenti del giudice redatti in origine su supporto cartaceo e scansionati dalla cancelleria. In tal caso, il duplicato non presenterà alcuna differenza rispetto alla copia, e vi è più di un dubbio se possa essere considerato tale, trattandosi in ogni caso di una copia informatica pur essendo qualificato come duplicato. Ad avviso di chi scrive, pur potendo sussistere un legittimo principio di affidamento da parte di chi estrae quella copia pur qualificata dal sistema ministeriale come duplicato -, è prudenzialmente sconsigliato l’utilizzo ai fini della notifica, di un duplicato proveniente da un documento formato in origine su supporto cartaceo. Nell’attesa dunque delle nuove specifiche tecniche – specifiche che si spera possano semplificare i processi di attestazione, magari prevedendo una asseverazione da compiersi con la sola apposizione della firma digitale sul documento da asseverare abbandonando definitivamente sistemi complessi come l’impronta hash come auspicato da molti commentatori ed in particolare dal Centro Studi Processo Telematico [6] – sarà dunque opportuno prestare molte cautele nelle attività di autentica, tenendo presente che, se il documento non è destinato alla notifica ad es. deposito telematico nelle procedure esecutive o deposito telematico di atti notificati in forma analogica , l’attestazione dovrà sempre essere apposta all’interno della copia informatica, che si avrà cura di firmare digitalmente, mentre, in caso di notifica a mezzo PEC, sarà possibile notificare i soli duplicati informatici estratti dal fascicolo informatico senza necessità di alcuna autentica. A conferma di quanto esposto, interviene anche l’ulteriore modifica del comma 2 dell’art. 3bis l. n. 53/1994, da cui viene eliminato il riferimento all’art. 22 del Codice dell’amministrazione digitale e viene sancito che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’art. 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata . Viene infine previsto, al comma 3 bis dell’art. 16 undecies , che i soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto . L’avvocato diventa dunque pubblico ufficiale, ad ogni effetto, nel momento in cui attesta la conformità degli atti come previsto dalla norma in commento. Ulteriori novità nella legge di conversione sono infine previste in una ulteriore modifica dell’art. 16 bis d.l. n. 179/2012 a cui viene aggiunto un comma 9 octies in cui si prevede che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Copia cartacea? Si tratta di una previsione priva di sanzione, che tuttavia importa nel processo civile un principio conosciuto solo nel processo amministrativo, da leggere, ad avviso di chi scrive, in simbiosi con una ulteriore novità prevista dal comma 9 dove, oltre a prevedersi che il giudice possa ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche, si aggiungere un ulteriore periodo Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente . Si tratta di una previsione che in queste ultime settimane ha sollevato polveroni di protesta nell’avvocatura [7] , ingenerando, il più che fondato, timore di un ritorno alla carta con la istituzionalizzazione della cosiddetta copia di cortesia”. Tuttavia, si segnala che il Ministero, con due comunicati stampa, ha chiarito che, l’emanando decreto ministeriale che stabilirà le misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematica , non introdurrà un doppio binario telematico e cartaceo, ma avrà invece l’obiettivo di stabilire rigorosamente in modo uniforme su tutto il territorio nazionale al contrario di quanto accaduto finora i casi tassativi in cui è ammissibile l’acquisizione di copia di cortesia, ripartendo i relativi oneri tra uffici giudiziari e avvocatura . Tuttavia, se nel primo comunicato del 23 luglio 2015 si intravedeva un pericoloso riferimento alla ripartizione di oneri tra avvocatura e uffici giudiziari, nel secondo comunicato del 4 agosto 2015 si precisa che il regolamento, già in lavorazione dagli uffici del ministero, avrà il principale obiettivo di una più corretta gestione delle copie cartacee che negli uffici giudiziari ad oggi vengono prodotte, indipendentemente, ed anzi a prescindere, dall’esistenza di protocolli di prassi sulle copie di cortesia. In altri termini il decreto ministeriale sul Processo civile telematico detterà alle cancellerie le regole per le modalità di acquisizione e conservazione del materiale cartaceo che ai sensi dell’articolo 16 bis del dl 179/2012 e dell'articolo 156 cc viene legittimamente prodotto allo stato della normativa vigente ed indicherà in maniera esplicita che le copie di cortesia oggetto dei vari protocolli non saranno più gestite e accettate dalle cancellerie . E’ auspicabile, dunque, che il predetto regolamento limiti all’essenziale le ipotesi di acquisizione di copia cartacea, demandando la formazione del fascicolo cartaceo di cortesia alla cancelleria o ad appositi centri stampa nei tribunali, senza gravare l’avvocatura di ulteriori oneri. Infine, si segnala una novità che, pur non riguardando in senso stretto il Processo Telematico tende a risolvere una delle più diffuse problematiche applicative del d.l. n. 132/2014, ovvero la gestione delle opposizioni alle esecuzioni e agli atti esecutivi, laddove il creditore non abbia ancora iscritto a ruolo telematicamente il pignoramento, rendendo dunque impossibile il deposito telematico o cartaceo dell’opposizione in assenza di numero di ruolo. Viene infatti inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura l’art. 159 ter l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore, che prevede , che colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento. Di fatto, in quest’ultimo caso, sarà il debitore ad iscrivere a ruolo la procedura, depositando copia dell’atto di pignoramento, di cui non sarà necessario attestare la conformità, e successivamente il creditore depositerà nel predetto fascicolo le copie conformi di quanto restituitogli dall’ufficiale giudiziario, nei termini previsti dagli artt. 518, 521 bis , 543 e 557, così come riformati dal d.l. n. 132/2012. Si prevede, altresì, che quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento puo' essere priva dell'attestazione di conformità. Ne consegue che quando il predetto deposito viene effettuato da parte debitrice potrà essere effettuato tanto in modalità cartacea quanto in modalità telematica. Tuttavia, relativamente alla facoltà di deposito telematico dei predetti atti, si segnala che tale modalità di deposito sarà possibile solo dal 2 gennaio 2016 come previsto nelle disposizioni transitorie e finali all’articolo 11-bis che dispone il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016. Cfr. Luca Lucenti, PCT le novità del D.L. 27/06/2015, n. 83 Prime riflessioni sulla recente normativa in, http //www.jusdicere.it/Ragionando/luca-lucenti-pct-le-novit-del-d-l-27062015-n-83/ , Francesco Cislaghi D.L. 83/2015 e PCT. Finalmente c’è tutto. Anzi, no! In http //www.processociviletelematico.it/articoli/135-d-l-83-2015-e-pct-finalmente-c-e-tutto-anzi-no.html Ci si riferisce alla possibilità prevista dal comma II dell’art. 16 undecies del D.l. 179/12 che dispone che quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico” . Si potrà in questo caso utilizzare una funzionalità di modifica dei pdf contenuta nell’ultima versione di Adobe Pdf Reader oppure utilizzando un qualsiasi programma che consenta di modificare i pdf . La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima versione di Adobe PDF Reader XI . Dopo aver scansionato il documento prestando attenzione che il vostro scanner non generi un PDF protetto cliccare su aggiungi testo e aggiungere l’attestazione Si attesta la conformità della presente copia informatica all’originale analogico ai sensi degli articoli 16-decies se si tratta di asseverazione di conformità di atto notificato o 16bis co. 2 se si tratta di attestazione di conformità nelle procedure esecutive e 16 -undecies del d.l. 179 del 2012. In quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore. Rimane poi la terza via del rudimentale metodo, utilizzabile però solo per attestare la conformità di documenti formati in origine su supporto cartaceo, che consiste nello scansionare il documento insieme all’attestazione di conformità che non dovrà essere firmata con firma autografa in modo da ottenere un unico pdf su cui apporre successivamente la firma digitale. Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia Vedi nota a margine n. 2 Duplicato informatico file originale con firma digitale formato P7M o PADES , Copia informatica file pdf contenente la rappresentazione grafica della firma digitale del file coccardina” ed eventuali informazioni aggiuntive in blu , Impronta informatica del file calcolata sul file originale firmato digitalmente in formato MD5 . Per approfondimenti su duplicati e copie si rinvia alla nota informativa ministeriale del 15.4.2015. note informatMinistero su duplicati e copie.pdf Cfr. Comunicato del Centro Studi Processo Telematico http //www.cspt.pro/pubblicazioni/32-osservazioni-sulla-conversione-del-decreto-legge-n-83-2015.html e G. Vitrani Centro Studi Processo Telematico http //www.cspt.pro/pubblicazioni/indice-pubblicazioni/33-perche-il-pct-ha-paura-della-firma-digitale.html Ci si riferisce in particolare alla protesta partita dal gruppo M.G.A. e condivisa sui social in particolare su twitter con l’hashtag # stampatelatu #ionontelastampo e rivolta al Ministro della Giustizia Orlando

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