D.L. n. 83/2015: le proposte della Commissione Giustizia sulla conversione in legge

All’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la conversione in legge del d.l. n. 83/2015. In particolar modo, l’attenzione dei parlamentari si è concentrata sul processo telematico. Ecco le principali proposte di modifica.

Lo scorso 17 luglio la Commissione Giustizia ha terminato l’esame del d.l. n. 83/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2015, n. 147, che detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile, nonché di natura organizzativa. L’esame era iniziato in data 1° luglio e durante il suo svolgimento è stata avviata un’indagine conoscitiva nell’ambito della quale sono stati ascoltati esperti di diritto fallimentare e magistrati. Diversi gli aspetti da migliorare. Quanto alla riforma delle procedure concorsuali , la Commissione Giustizia ha avanzato alcune proposte di modifica in tema di concordato preventivo, di disciplina del curatore fallimentare, di giudizi pendenti alla chiusura del fallimento e di accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari. In tema di procedura esecutive, invece, la Commissione esaminante ha evidenziato la necessità di procedere ad alcuni cambiamenti in tema di pubblicità degli avvisi nell’ambito delle procedure di espropriazione forzata, di conversione del pignoramento, di espropriazione immobiliare, di misure volte ad incentivare volte ad incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi infungibili, di pignoramento e custodia di autoveicoli, di espropriazione presso terzi, e di esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo. A seguito del vaglio della Commissione Giustizia, poi, sono state proposte alcune modifiche anche in relazione alle norme di attuazione del codice di rito, al fine di procedere al necessario coordinamento. In sede referente, inoltre, sono state prese in esame anche le norme relative al trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, contabili ed onorari, e le disposizioni inerenti alla necessità di affrontare l’emergenza derivane dalla sempre crescente consistenza assunta dal fenomeno migratorio. Giustizia digitale. Di particolare rilievo rispetto ai lavori della Commissione Giustizia sono le proposte di modifica in tema di processo civile telematico. I rilievi svolti dall’organo esaminante hanno riguardato la necessità di prevedere che anche i dipendenti della P.A. autorizzati a stare in giudizio possano depositare gli atti con modalità telematiche, di introdurre ulteriori disposizioni sull’attestazione della conformità delle copie agli originali e sui contenuti dei rapporti riepilogativi nelle procedure concorsuali. La Commissione, poi, ha segnalato l’esigenza di intervenire sugli atti depositati in modalità telematica, per i quali è necessario prevedere la redazione in forma sintetica, e di attribuire al Ministro della Giustizia la potestà regolamentare in tema in materia di acquisizione degli atti depositati telematicamente, con riferimento al deposito sia telematico, sia in forma cartacea. Non solo sul processo civile, tuttavia, si sono concentrate le osservazioni presentate dall’organo esaminante, che è intervenuta anche in tema di processo amministrativo telematico. In particolare, si è specificato che nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni amministrative e regionali le parti devono poter indicare una PEC o un fax solo se stanno in giudizio personalmente e non hanno una PEC già inserita in pubblici elenchi. Modifiche, inoltre, sono state richieste in tema di disciplina sulle comunicazioni e sui depositi informatici si è previsto, nello specifico, che tutti i difensori, gli ausiliari del giudice e le parti che stiano in giudizio personalmente debbano depositare atti e documenti in via telematica, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal presidente. Anche al processo amministrativo, poi, è stata estesa la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Nemmeno la giustizia contabile, peraltro, è rimasta immune all’estensione delle norme del processo civile telematico, avendo la Commissione Giustizia richiesto che anche a tali giudizi si applichino le norme relative all’attestazione di conformità delle copie informatiche ad atti cartacei. Negoziazione assistita e arbitrato. In sede referente, inoltre, è stata proposta l’introduzione degli artt. da 21 bis a 21 sexies , in materia di negoziazione assistita e arbitrato, tirocinanti della giustizia, riqualificazione del personale e manutenzione degli uffici giudiziari. Particolarmente rilevante la norma relativa all’introduzione di incentivi fiscali alle parti che si siano avvalse nel corso del 2015 delle procedure di negoziazione assistita e arbitrato nello specifico, è stato previsto che essi abbiano diritto ad una detrazione di imposta commisurata al compenso versato all’avvocato o all’arbitro, fino ad un massimo di 250 euro.

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