Processo civile telematico: a La Spezia i giudici fanno il punto della situazione

Martedì 7 luglio, il Presidente del Tribunale di La Spezia ha trasmesso all’Ordine degli Avvocati ed alla Camera civile locali il verbale di una riunione tenutasi il 2 luglio i magistrati hanno affrontato le problematiche riguardanti il processo civile telematico, considerando anche le innovazioni contenute nel d.l. n. 83/2015.

I chiarimenti del Tribunale alla luce delle nuove disposizioni. Il Presidente del Tribunale di La Spezia ha trasmesso all’Ordine degli Avvocati locale ed alla Camera Civile il verbale di una riunione tenutasi il 2 luglio, in cui i magistrati liguri hanno affrontato le problematiche legate all’applicazione delle disposizioni sul processo civile telematico, anche alla luce delle nuove disposizioni inserite nel d.l. n. 83/2015 . L’invito del Tribunale è di aderire a quanto contenuto nel verbale, o, eventualmente, di fornire delle osservazioni che prospettino delle soluzioni diverse. I giudici hanno, in particolare, affrontato proprio le modalità di deposito degli atti di parte in qualunque procedimento. Per quanto riguarda gli atti introduttivi, è ammesso il deposito telematico di qualsiasi atto introduttivo, ai sensi del d.l. n. 83/2015. Il deposito telematico è, invece, obbligatorio per gli atti successivi alla costituzione ed il ricorso per decreto ingiuntivo. Il deposito telematico dei vari atti. Facoltativo o obbligatorio? Perciò, sia per gli atti di citazione che per la comparsa di costituzione, il deposito telematico è facoltativo ed alternativo al tradizionale deposito cartaceo. I primi possono essere depositati in via telematica sia come atti nativi che come pdf immagine, mentre per la seconda vale soltanto il formato digitale nativo. Per quanto riguarda le memorie, invece, il deposito telematico è l’unica soluzione ed il mancato rispetto della forma nativa digitale, senza che vi sia stato deposito rituale di ulteriore memoria entro il termine di preclusione , comporta l’inammissibilità della stessa. Inoltre, nella riunione sono state discusse altre questioni legate all’introduzione del processo telematico. Riguardo al deposito dei documenti in udienza, l’avvocato dovrà esibire in giudizio il documento ed il giudice ne darà descrizione a verbale, acquisendo la copia cartacea e disponendo il deposito telematico entro il termine indicato. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere dell’opposto, che si costituisce, depositare telematicamente, o allegare in copia cartacea alla comparsa di costituzione nel caso di costituzione non telematica , i documenti depositati nella fase monitoria. Infine, in chiusura della riunione, i magistrati hanno convenuto sull’opportunità di disporre un apposito ordine di servizio con cui si vieti alla cancelleria di accettare atti in forma non nativa digitale, ad eccezione degli atti di citazione.

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