Processo civile telematico: finalmente si potranno depositare anche gli atti introduttivi

Una delle novità più significative contenute nel d.l. 27 giugno 2015, n. 83 recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria è senz'altro rappresentata dall'art. 19 che interviene su due importanti questioni del processo civile telematico. La prima questione è quella degli atti e dei documenti che posso essere depositati in via telematica e la seconda questione è quella relativa alla attestazione di conformità da parte dell'avvocato.

Il deposito telematico degli atti introduttivi. Orbene, in base all'art. 16 bis d.l. 179/2012 il legislatore aveva previsto che l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali trovasse applicazione ad eccezione del ricorso per ingiunzione soltanto con riferimento agli atti depositati dalle parti precedentemente costituite. Sulla base di quella formulazione la quasi unanimità della giurisprudenza ad eccezione del Trib. Torino, ord. 6 marzo 2015 aveva distinto tra atti introduttivi del giudizio ed atti endoprocessuali. Il contrasto giurisprudenziale. Quella distinzione aveva, poi, portato sempre la giurisprudenza ad interrogarsi sulla conseguenza dell'avvenuto deposito di un atto fuori dalle ipotesi dell'art. 16 bis con particolare riferimento all'atto introduttivo e alla comparsa di risposta. Come si ricorderà la giurisprudenza si era divisa. Per l'orientamento maggioritario il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio nonché degli atti endoprocessuali non poteva essere sanzionato con l'inammissibilità dell'atto. Ed infatti, pur a voler ammettere l'invalidità dell'atto ovvero del deposito avrebbero dovuto comunque trovare applicazione i principi generali in materia di nullità degli atti processuali che impediscono, comunque, di pronunciare la nullità di un atto processuale se questo ha raggiunto il suo scopo. Per l'orientamento minoritario, invece, ha ritenuto il deposito di un atto in via telematica fuori dalle ipotesi previste doveva considerarsi inammissibile con ogni conseguenza come ad esempi la decadenza della parte dai poteri processuali previsti dall'art. 167 c.p.c. laddove la parte abbia depositato soltanto telematicamente la propria comparsa di risposta. Le conseguenze dell'inammissibilità dei depositi telematici e, sopratutto, il contrasto giurisprudenziale certo non giovavano e non giovano alla certezza del diritto processuale e allo sviluppo del processo telematico. Ne deriva che merita sicuro apprezzamento la nuova norma secondo la quale nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità . L'attestazione di conformità da parte dell'avvocato. La seconda significativa novità apportata è, poi, quella relativa all'attestazione di conformità da parte dell'avvocato delle copie che aveva creato anche qualche problema relativamente alle concrete modalità operative del tipo dove inserisco l'attestazione di conformità? . La prima norma art. 16 decies , d.l. n. 179/2012 è quella relativa al potere dell'avvocato o del dipendente della PA di attestare la conformità. Essa opera quando l'avvocato deve depositare in via telematica la copia informatica di un atto analogico e notificato. In questo caso, la copia informatica dell'atto che può essere anche per immagine – e quindi si può sostanziare in una scansione dell'originale analogico deve avere la attestazione di conformità della copia all'atto unica condizione affinché la copia equivalga all'originale. La seconda norma art. 16 undecies , d.l. n. 179/2012 riguarda le modalità di attestazione della conformità. Orbene, laddove l'attestazione si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Laddove, invece, l'attestazione si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione è alternativamente posta nel medesimo documento informatico oppure su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se, poi, la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. La seconda ipotesi disciplinata dal nuovo è quella in cui l'avvocato o il dipendente della PA deve procedere alla copia analogica di un documento informatico. Immediata applicazione delle norme. In assenza di norme specifiche sul punto dell'entrata in vigore dell'art. 19 d.l. n. 83/2015 le nuove norme appena richiamate sono immediatamente applicabili.